Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
In tema di diffamazione il ricorso all'epiteto "fascista", riferito da un avversario ad un politico per stigmatizzarne il comportamento, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica se utilizzato non come "argumentum ad hominem", bensì per paragonare il suo modo di governare ed amministrare la cosa pubblica ad una ideologia e ad una prassi politica ritenute scarsamente rispettose degli oppositori. (Fattispecie in tema di offese rivolte nei confronti del Sindaco da un consigliere dell'opposizione nel corso di una seduta del Consiglio comunale, che lo aveva definito, tra l'altro, "fascista nel senso più deteriore del termine").
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Legittimamente un rappresentante dell' organizzazione sindacale può porre in dubbio la regolarità delle condotte del datore di lavoro, conferenti all'oggetto della controversia di lavoro e riguardanti i fatti, con toni contenuti, riferendosi a fatti accaduti e stigmatizzandoli con toni conflittuali nell' ambito della vicenda sindacale: va infatti operato un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del …
Leggi di più… - 2. Definire “mafioso” un comportamento politico senza prove integra il reato di diffamazione: non è critica, ma aggressione verbale (Cass. Pen. n. 39047/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima La parola "mafioso" assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato. (Fattispecie relativa al commento critico, pubblicato su "facebook" dall'ex-sindaco di un comune siciliano, del comportamento tenuto dal sindaco in carica nella designazione dei candidati per le elezioni locali, comportamento definito dal ricorrente come "imposizione o agire mafioso" - Cassazione penale sez. V - 29/05/2019, n. 39047) Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 3. Dare del fascista è reato?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 ottobre 2022
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Coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o persino gergale, non possono considerarsi di per sè punibili quando siano proporzionati e funzionali all'opinione o alla protesta da esprimere. La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione, specie se pubblica, dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono quindi giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). E' vero che essa presuppone in ogni …
Leggi di più… - 5. Titolo e diffamazione: quando un articolo di giornale degrada a tweetMedia Laws · https://www.filodiritto.com/ · 6 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2007, n. 29433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29433 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/05/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1215
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 025988/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CU ER, N. IL 04/02/1947;
avverso SENTENZA del 14/02/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
vieti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato CANTAFORA Nicola, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
AN TO, consigliere di opposizione del consiglio comunale di Crotone, nel corso di una seduta del consiglio qualificava, tra l'altro, il sindaco della Città, Pasquale Senatore, fascista nel senso più deteriore della parola.
Per tale fatto il AN veniva condannato, anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, dal Tribunale di Crotone, con sentenza del 19 marzo 2002, per il delitto di cui all'art. 595 c.p.. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 14 febbraio 2006, confermava la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione AN TO deduceva la violazione dell'art. 192 c.p.p., e segg. e precisava che la Corte di merito non aveva esaminato tutti gli elementi processuali, che aveva compiuto un esame frazionato delle espressioni adoperate, che non aveva tenuto conto che si trattava di una critica politica e che mancava nel ricorrente la volontà di denigrare nella persona il Senatore. Il motivo di ricorso è fondato.
La critica politica consente l'utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta.
Il limite all'esercizio di tale diritto è costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali.
Ed è anche ovvio che quando maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini.
Nel caso di specie è accaduto che il consigliere comunale AN, facente parte del gruppo di opposizione al Sindaco, nel corso di una seduta del consiglio comunale, ha ritenuto di stigmatizzare il comportamento del primo cittadino in modo assai aspro definendolo traditore, ingrato, squallido, arrogante, antidemocratico, intollerante ad ogni forma di democrazia e fascista nel senso più deteriore della parola.
Tutte le espressioni adoperate sono state ritenute scriminate dall'art. 51 c.p. dal Tribunale di Crotone, con decisione in verità non del tutto condivisibile, come correttamente ha sottolineato la Corte di merito, ma non impugnata dal Pubblico Ministero, ad eccezione dell'epiteto fascista.
Francamente l'epiteto in questione non solo è il meno offensivo tra quelli adoperati dal AN, ma è anche quello che ha un preciso e pregnante significato politico a differenza di termini come squallido, ingrato e traditore. Con il termine fascista, infatti, non si fa altro che richiamare una ideologia ed una prassi politica che è stata in passato propria di molti italiani, che ha caratterizzato per un ventennio del secolo scorso il governo del Paese e che, peraltro, trova ancora oggi espliciti sostenitori. Sul piano politico con l'uso di tale termine si intende stigmatizzare, da parte degli avversari politici, un comportamento ritenuto arrogante ed antidemocratico, improntato cioè a scarso rispetto nei confronti degli oppositori politici, oltre che reazionario nelle scelte di politica sociale. È un termine che, quindi, sinteticamente ed efficacemente consente di esprimere una valutazione complessiva sull'operato di un pubblico amministratore ed il giudizio negativo che sottende è facilmente comprensibile anche per i comuni cittadini perché l'esperienza del ventennio del secolo scorso dominato dalla ideologia fascista è ancora viva nel ricordo di molti italiani. Non vi è dubbio, quindi, che tale termine non può essere considerato un argumentum ad hominem, ma deve essere ritenuto come espressione di una critica politica, certo assai aspra, ma del tutto legittima.
È appena il caso di considerare, infine, che dare gratuitamente del fascista ad un comune cittadino è certamente offensivo perché mira a dipingere lo stesso come arrogante e prevaricatore, ma riferirlo ad un politico che, peraltro, esercita rilevanti poteri pubblici è espressione di critica perché si paragona il modo di governare e di amministrare la cosa pubblica dello stesso ad una prassi ben nota ai cittadini.
Le ragioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007