CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 26173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26173 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UT ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Valentina VULPINARI che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 11/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 12/10/2019, impugnata dalla odierna ricorrente, con la quale è stata condannata alla pena di giustizia per i delitti alla stessa ascritti (artt. 628, comma primo e terzo, n. 1 e 3-bis, 56, 110, 112 cod. pen.; artt. 56, 582, 585, 61 n. 2 e 576 n. 1 cod. pen.). 2. UT ES ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26173 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 30/03/2023 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nel non aver assolto l'imputata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge penale e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica nel non aver escluso la dichiarazione di delinquenza abituale e conseguentemente per non aver escluso la misura di sicurezza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). 4.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle univoche dichiarazioni della persona offesa e del materiale acquisito), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del tentativo (pag.4). 4.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (Sez. 2, n. 2 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), che ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla aggravante contestata, sulla base delle univoche emergenze istruttorie (fotografie scattate dalla persona offesa). 4.3. Generico è anche il terzo motivo di ricorso, che si limita a contestare in modo del tutto aspecifico Utta-eofieret-a-rerra-trrflittaila dosimetria della pena ed agli aumenti in continuazione assolutamente proporzionati, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e i precedenti penali riferibili alla ricorrente in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 4.4. Manifestamente infondato, oltre che generico, infine l'ultimo motivo di ricorso, che non si confronta in alcun modo con la chiara enunciazione della Corte di appello (pag.5 e 6), in presenza di una specifica contestazione nell'ambito della imputazione e puntuale richiamo agli elementi in tal senso rilevanti da parte del giudice di secondo grado (Sez. 2, n. 34033 del 09/10/2020, Gangai, Rv. 280302- 01; Sez. 2, n. 12944 del 06/12/2018, Caiffa;
Sez. 2, n. 46581 del 05/10/2017, Porro, Rv. 271488-01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Valentina VULPINARI che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 11/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 12/10/2019, impugnata dalla odierna ricorrente, con la quale è stata condannata alla pena di giustizia per i delitti alla stessa ascritti (artt. 628, comma primo e terzo, n. 1 e 3-bis, 56, 110, 112 cod. pen.; artt. 56, 582, 585, 61 n. 2 e 576 n. 1 cod. pen.). 2. UT ES ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26173 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 30/03/2023 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nel non aver assolto l'imputata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge penale e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica nel non aver escluso la dichiarazione di delinquenza abituale e conseguentemente per non aver escluso la misura di sicurezza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). 4.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle univoche dichiarazioni della persona offesa e del materiale acquisito), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del tentativo (pag.4). 4.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (Sez. 2, n. 2 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), che ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla aggravante contestata, sulla base delle univoche emergenze istruttorie (fotografie scattate dalla persona offesa). 4.3. Generico è anche il terzo motivo di ricorso, che si limita a contestare in modo del tutto aspecifico Utta-eofieret-a-rerra-trrflittaila dosimetria della pena ed agli aumenti in continuazione assolutamente proporzionati, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e i precedenti penali riferibili alla ricorrente in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 4.4. Manifestamente infondato, oltre che generico, infine l'ultimo motivo di ricorso, che non si confronta in alcun modo con la chiara enunciazione della Corte di appello (pag.5 e 6), in presenza di una specifica contestazione nell'ambito della imputazione e puntuale richiamo agli elementi in tal senso rilevanti da parte del giudice di secondo grado (Sez. 2, n. 34033 del 09/10/2020, Gangai, Rv. 280302- 01; Sez. 2, n. 12944 del 06/12/2018, Caiffa;
Sez. 2, n. 46581 del 05/10/2017, Porro, Rv. 271488-01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.