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Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2023, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ET, nato a [...] in data [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 11/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Giuseppe Riccardi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Santoro Piergerardo che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia, in data in data 11/04/2022, ha confermato la sentenza di primo grado emessa in data 7/7/2021 dal Tribunale di Brescia con la quale ET LO, nella sua qualità di legale rappresentante della società "Adventure Sprint S.R.L." era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4 d.lvo n. 74 del 2000, e con la quale, ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto legislativo, era stata disposta la confisca diretta nei confronti Penale Sent. Sez. 3 Num. 908 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 07/10/2022 della società a responsabilità limitata della somma dì euro 197.288,00 e, in caso di esito negativo, alla confisca per equivalente delle somme in denaro, anche esistenti su depositi bancari e postali o provenienti da depositi o titoli dei cespiti immobiliari e di qualsiasi altra utilità nella disponibilità di LO ET 2. Avverso il provvedimento l'imputato, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria consistente nell'acquisizione della documentazione contabile prodotta con l'atto di appello e nell'escussione del commercialista Bontempo Giorgio. In particolare si censura, in ordine alla prima istanza, l'illegittimità della motivazione fornita dalla Corte d'appello che avrebbe erroneamente rigettato la richiesta considerando tardiva la produzione della documentazione non essendo stata presentata tempestivamente né all'agenzia delle entrate e non essendo stata prodotta in dibattimento. Sul punto la difesa evidenzia che il LO è entrato in possesso del carteggio solo successivamente alla decisione di primo grado. Quanto alla escussione del commercialista la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma la non utilità di tale audizione sulla considerazione che questi non era più depositano delle scritture contabili, sebbene lo fosse stato in passato. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge o la motivazione illogica e contraddittoria per avere la decisione condannato il ricorrente in mancanza della condotta materiale del reato. La Corte infatti, avrebbe deciso senza compiere attività istruttorie indispensabili quale l'acquisizione della documentazione contabile prodotta dalla difesa relativa alla attività della società, d'escussione di colui (Bontempo) che la deteneva, e interpretando erroneamente i dati riportati nei quadri VF11 e VF12 nel modello 12, dai quali, invece, si sarebbero potute dedurre agevolmente le spese costituite dalle retribuzioni ai dipendenti. 5.Nel terzo motivo di ricorso si censura la mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo al ricorrente. Si deduce che non avendo mai gestito la società sotto il profilo contabile, egli non aveva nessuna consapevolezza dei costi riportati dal commercialista Bontempo nella dichiarazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non ha motivato il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria esclusivamente sulla tardività della produzione documentale. Il Collegio ha sicuramente, in maniera logica e coerente evidenziato la singolarità della circostanza che l'imputato ha richiesto l'acquisizione in appello di una documentazione mai esibita/ né a seguito di richiesta da parte della amministrazione competente, né prodotta in dibattimento, ma a tale considerazione logicamente resa per sottolineare la inverosimiglianza di quanto affermato dal ricorrente circa la sua estraneità alla gestione contabile, ha altresì aggiunto che l'appellante non aveva allegato la documentazione in originale ma in formato digitale, su chiavetta USB, e che tale modalità non consentiva la verifica dell'autenticità della produzione che, in ogni caso, non poteva essere considerata esaustiva al fine della esclusione della materialità del reato essendo una "selezione" soggettiva di quella necessaria, mancante dei registri iva acquisti e vendite 2011, del registro cespiti per le medesime annualità e ditta la documentazione contabile di supporto alle voci di costo indicate in bilancio e nel modello Irap per comparare dette componenti negative con quelle indicate nei quadri VF11 e VF 12 della dichiarazione iva. La motivazione del collegio d'appello, quindi, lungi dall'essere illogica o contraddittoria/ha correttamente illustrato le ragioni per le quali la richiesta di acquisizione non avrebbe avuto un peso significativo per la decisione. Negli stessi corretti termini è stata rigettata la richiesta dell'escussione del commercialista Bontempo. La Corte ha sottolineato che risultava agli atti che il professionista aveva riconsegnato la documentazione prima del settembre 2012 e quindi in periodo antecedente al deposito della dichiarazione oggetto di contestazione. I giudici d'appello hanno, quindi, fatto corretta applicazione del principio di diritto, cui Questa Corte intende dare continuità, secondo il quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.LSez. U, n. 12602 del 17/12/2015, deo. 25/03/2016, Rv. 266820 - 01) 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in esso, formalmente deducendo il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, di 3 fatto si sollecita una diversa lettura delle risultanze probatorie inammissibile in sede di legittimità, La Corte d'appello ha correttamente ed in maniera logica argomentato in relazione alla sussistenza della materialità del reato. Dopo aver indicato in premessa che l'accertamento della condotta è stato effettuato sulla base dei documenti acquisiti e grazie alla testimonianza della funzionaria della agenzia delle entrate, Macchia Romina, condividendo e richiamando il giudizio di primo grado, i giudici hanno affermato che la prova della commissione del reato è stata fornita indirettamente dalla stessa Adventure sprint la quale nel bilancio di esercizio al 31/12/2011, nel modello Irap relativo all'anno d'imposta 2011 (ma anche nello studio di settore per la medesima annualità) non risulta affatto avere indicato costi corrispondenti a quelli inseriti nella dichiarazione afferente lo stesso esercizio, il che rileva evidentemente anche ai fini della sussistenza del dolo di evasione che connota il delitto in contestazione. La Corte, in maniera non manifestamente illogica in ordine alle ragioni circa la ritenuta sussistenza del dolo, afferma altresì che il ricorrente al momento della presentazione infedele era amministratore della società in oggetto e pertanto non estraneo alla condotta contestata. 3.Per queste ragioni il ricorso da dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 07/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Giuseppe Riccardi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Santoro Piergerardo che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia, in data in data 11/04/2022, ha confermato la sentenza di primo grado emessa in data 7/7/2021 dal Tribunale di Brescia con la quale ET LO, nella sua qualità di legale rappresentante della società "Adventure Sprint S.R.L." era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4 d.lvo n. 74 del 2000, e con la quale, ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto legislativo, era stata disposta la confisca diretta nei confronti Penale Sent. Sez. 3 Num. 908 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 07/10/2022 della società a responsabilità limitata della somma dì euro 197.288,00 e, in caso di esito negativo, alla confisca per equivalente delle somme in denaro, anche esistenti su depositi bancari e postali o provenienti da depositi o titoli dei cespiti immobiliari e di qualsiasi altra utilità nella disponibilità di LO ET 2. Avverso il provvedimento l'imputato, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria consistente nell'acquisizione della documentazione contabile prodotta con l'atto di appello e nell'escussione del commercialista Bontempo Giorgio. In particolare si censura, in ordine alla prima istanza, l'illegittimità della motivazione fornita dalla Corte d'appello che avrebbe erroneamente rigettato la richiesta considerando tardiva la produzione della documentazione non essendo stata presentata tempestivamente né all'agenzia delle entrate e non essendo stata prodotta in dibattimento. Sul punto la difesa evidenzia che il LO è entrato in possesso del carteggio solo successivamente alla decisione di primo grado. Quanto alla escussione del commercialista la difesa censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma la non utilità di tale audizione sulla considerazione che questi non era più depositano delle scritture contabili, sebbene lo fosse stato in passato. 4.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge o la motivazione illogica e contraddittoria per avere la decisione condannato il ricorrente in mancanza della condotta materiale del reato. La Corte infatti, avrebbe deciso senza compiere attività istruttorie indispensabili quale l'acquisizione della documentazione contabile prodotta dalla difesa relativa alla attività della società, d'escussione di colui (Bontempo) che la deteneva, e interpretando erroneamente i dati riportati nei quadri VF11 e VF12 nel modello 12, dai quali, invece, si sarebbero potute dedurre agevolmente le spese costituite dalle retribuzioni ai dipendenti. 5.Nel terzo motivo di ricorso si censura la mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo al ricorrente. Si deduce che non avendo mai gestito la società sotto il profilo contabile, egli non aveva nessuna consapevolezza dei costi riportati dal commercialista Bontempo nella dichiarazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non ha motivato il rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria esclusivamente sulla tardività della produzione documentale. Il Collegio ha sicuramente, in maniera logica e coerente evidenziato la singolarità della circostanza che l'imputato ha richiesto l'acquisizione in appello di una documentazione mai esibita/ né a seguito di richiesta da parte della amministrazione competente, né prodotta in dibattimento, ma a tale considerazione logicamente resa per sottolineare la inverosimiglianza di quanto affermato dal ricorrente circa la sua estraneità alla gestione contabile, ha altresì aggiunto che l'appellante non aveva allegato la documentazione in originale ma in formato digitale, su chiavetta USB, e che tale modalità non consentiva la verifica dell'autenticità della produzione che, in ogni caso, non poteva essere considerata esaustiva al fine della esclusione della materialità del reato essendo una "selezione" soggettiva di quella necessaria, mancante dei registri iva acquisti e vendite 2011, del registro cespiti per le medesime annualità e ditta la documentazione contabile di supporto alle voci di costo indicate in bilancio e nel modello Irap per comparare dette componenti negative con quelle indicate nei quadri VF11 e VF 12 della dichiarazione iva. La motivazione del collegio d'appello, quindi, lungi dall'essere illogica o contraddittoria/ha correttamente illustrato le ragioni per le quali la richiesta di acquisizione non avrebbe avuto un peso significativo per la decisione. Negli stessi corretti termini è stata rigettata la richiesta dell'escussione del commercialista Bontempo. La Corte ha sottolineato che risultava agli atti che il professionista aveva riconsegnato la documentazione prima del settembre 2012 e quindi in periodo antecedente al deposito della dichiarazione oggetto di contestazione. I giudici d'appello hanno, quindi, fatto corretta applicazione del principio di diritto, cui Questa Corte intende dare continuità, secondo il quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.LSez. U, n. 12602 del 17/12/2015, deo. 25/03/2016, Rv. 266820 - 01) 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in esso, formalmente deducendo il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, di 3 fatto si sollecita una diversa lettura delle risultanze probatorie inammissibile in sede di legittimità, La Corte d'appello ha correttamente ed in maniera logica argomentato in relazione alla sussistenza della materialità del reato. Dopo aver indicato in premessa che l'accertamento della condotta è stato effettuato sulla base dei documenti acquisiti e grazie alla testimonianza della funzionaria della agenzia delle entrate, Macchia Romina, condividendo e richiamando il giudizio di primo grado, i giudici hanno affermato che la prova della commissione del reato è stata fornita indirettamente dalla stessa Adventure sprint la quale nel bilancio di esercizio al 31/12/2011, nel modello Irap relativo all'anno d'imposta 2011 (ma anche nello studio di settore per la medesima annualità) non risulta affatto avere indicato costi corrispondenti a quelli inseriti nella dichiarazione afferente lo stesso esercizio, il che rileva evidentemente anche ai fini della sussistenza del dolo di evasione che connota il delitto in contestazione. La Corte, in maniera non manifestamente illogica in ordine alle ragioni circa la ritenuta sussistenza del dolo, afferma altresì che il ricorrente al momento della presentazione infedele era amministratore della società in oggetto e pertanto non estraneo alla condotta contestata. 3.Per queste ragioni il ricorso da dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 07/10/2022