Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto } Composta dagl045 85 /03 circolazione stradale scontro tra autoveicoli Sigg i Moist ai: R.G.N. 21958/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.10401 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Consigliere Rep.чел Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU AO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROSARIO LEOTTA, giusta delega in atti;
ricorrente D.
contro
UA IO, ASSID ASSIC IN LCA, SAI SPA;
intimati - ! : avverso la sentenza n. 467/00 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 29/06/00 e depositata il 27/07/00 (R.G. 678/98); 2003 udita la relazione della causa svolta nella camera di 253 consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Alfonso 1 AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è impugnata la sentenza della corte d'appello di Catania reiettiva del gravame di LO SS avverso la sentenza del tribunale di Catania che, in applicazione dell'art. 2054, comma 2, C.C., aveva condannato LF BU ed il suo assicuratore a risarcire. al SS la metà dei danni subiti nello scontro tra le rispettive autovetture;
che con i tre motivi di ricorso rispettivamente deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, comma 2, c.c. e 145 del codice della strada, vio- lazione dellart. 143, commi 1 e 3, c.d.s., omessa li- quidazione del danno patrimoniale e morale, in riferi- mento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. il ricorrente si duole che la corte d'appello non abbia ritenuto il BU esclusivo responsabile dell'incidente per aver in- vaso l'opposta mezzeria in curva posto che "la traccia di frenata esistente sul selciato non è certamente at- tribuibile alla vettura del SS" (come ritenuto dai verbalizzanti che contestarono al BU di aver proceduto contromano) e che entrambe le vetture si fermarono nel- la parte di carreggiata di pertinenza di quest'ultimo; 2 e rileva, con l'ultimo motivo, che a seguito della cas- sazione della sentenza gravata, dovrà essere liquidato l'intero danno patrimoniale e quello morale;
RITENUTO che
, al di là della formale deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consenti- to il controllo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una decisiva risultanza processuale ovvero se il ragionamento si ri- veli incompleto, incoerente 0 illogico e non anche quando come nella specie - il giudice abbia semplice- mente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzio- ni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che, in particolare, la corte d'appello ha ritenuto che dalla traccia di frenata lasciata dall'autovettura del SS in prossimità della mezzeria si evinceva che anch'egli aveva omesso di tenere rigorosamente la de- stra in una curva di raggio alquanto ridotto e che la posizione assunta dai mezzi dopo l'impatto non fosse esaustivamente rivelatrice delle condotte dei rispetti- 3 vi conducenti prima dell'urto; che si tratta di tipici apprezzamenti di merito che, se fondati su un'erronea percezione delle risul- tanze probatorie, avrebbero potuto in ipotesi essere contestati con un ricorso per revocazione, ma la cui dedotta erroneità non assume in se stessa rilevanza in sede di legittimità; che, per altro verso, il ricorrente non si duole che una volta positivamente accertato (e non anche pre- sunto) il concorrente apporto causale colposo del con- venuto per aver viaggiato contromano, la corte d'appello non abbia (proporzionalmente) liquidato anche il danno non patrimoniale subito dall'attore; che, invero, un accenno alla liquidazione del danno morale è contenuto solo nell'ultimo motivo, il quale è tuttavia inammissibile in quanto non integra una censu- ra della sentenza ma contiene l'enunciazione del futuro sviluppo processuale in esito all'auspicata cassazione che il ricorso è, dunque, manifestamente infondato;
che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso. Roma, 31 gennaio 2003 Il consigliere estensore 5 Il presidente кри DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR. 2003 IL CANCELINERE C1 Oggi Innocenze Battista