CASS
Sentenza 1 settembre 2023
Sentenza 1 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2023, n. 25605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25605 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 26024-2020 proposto da: CONCENTRI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Oggetto Contributi previdenziali libero professionista R.G.N. 26024/2020 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 25605 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 01/09/2023 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE RO, ET TI, IO MA;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 675/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/02/2020 R.G.N. 1184/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. PAOLA FILIPPI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.26024/2020 FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Venezia, riformando integralmente la pronuncia del Tribunale di Vicenza, ha accolto il gravame dell’INPS diretto a sentir dichiarare non sussistente il proprio obbligo di restituire a AU EN, architetto svolgente attività di dipendente pubblico - iscritto all’albo ma non ad Inarcassa cui versava il solo contributo integrativo - i contributi alla gestione separata relativi all’attività libero professionale da questi svolta nel periodo 2004-2013. La Corte territoriale, DO all’orientamento di legittimità, reso a partire da Cass. n. 30344 del 2017 e confermato successivamente da plurimi arresti (Cass. n. 32166 del 2018; Cass. n. 3913 del 2019), ha ribadito come il versamento della contribuzione alla gestione separata INPS da parte del professionista iscritto all’albo ma non ad Inarcassa, a cui versa esclusivamente il contributo di solidarietà, non viola il principio di divieto di duplicazione di coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (art. 2, co.26, l. n. 335 del 1995, così come interpretato dall’art. 18, co.12, del d.l. n. 98 del 2011); che la contribuzione integrativa dovuta alla Cassa di categoria in ragione della mera iscrizione all’albo riveste una funzione solidaristica, e non copre gli eventi protetti per legge (vecchiaia, invalidità e morte del professionista). Attesi i suesposti argomenti, ha quindi dichiarato l’infondatezza della domanda originaria con cui AU EN aveva chiesto accertarsi il suo diritto ad ottenere dall’INPS la restituzione delle somme che assumeva di avere versato indebitamente per il periodo di causa. La cassazione della sentenza è domandata da AU EN sulla base di otto motivi. L’INPS ha depositato tempestivo controricorso. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 26 L. 335/1995, in combinato disposto con l’art. 18 comma 12 D.L. 98/2011 e con gli artt. 2222 c.c. e 2229 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 L. 6/81 e art.7.2 St. Inarcassa – Violazione del principio di autonomia degli enti privati – art. 2 comma 25 L.335/95, art. 6 D.Lgs. 103/1996, art.18 comma 12 DL98/2011, art. 2 L.509/1994. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost.“. Sostiene l’erroneità dell’interpretazione giurisprudenziale della normativa di riferimento, fornendone una ricostruzione alternativa a quella espressa dalla giurisprudenza di questa Corte a cui la sentenza impugnata si richiama. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, anche sub specie di omesso esame di documenti decisivi – Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 12 DL 98/2011”. Avendo omesso di esaminare il documento attestante l’iscrizione all’Albo professionale, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’attività soggetta alla gestione separata anziché alla gestione previdenziale di categoria. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 2 comma 25 L.335/95 – Violazione degli artt.2222 e 2229 cod. civ.”. Critica il revirement operato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, per ben 22 anni, aveva ritenuto che i professionisti per i quali sussisteva l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali avrebbero dovuto essere esclusi dalla gestione separata presso l’INPS. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 comma 12 DL98/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L.508/1994 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L.133/2011 e dell’art. 26 comma 5 Regolamento Inarcassa”. Stigmatizza l’approccio della Corte territoriale rispetto al tema controverso, segnatamente in punto di affermazione per la quale il contributo integrativo non avrebbe natura previdenziale sol perché non darebbe ex se diritto a nessun trattamento pensionistico. Col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione del principio di esclusività e unicità del regime previdenziale vigente su medesima attività. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 12 D.L.98/2011. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 Cost.”. Denuncia quello che definisce un “appiattimento” della sentenza d’appello alla pronuncia n. 30344 del 2017 con cui questa Corte, pur ribadendo il valore dell’autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ha dichiarato il professionista tenuto ad iscriversi alla gestione separata INPS, sebbene sia iscritto ad un Albo professionale ed abbia una apposita Cassa. Rapporta tale aporia alla norma d’interpretazione autentica del 2011, la quale, facendo salva la disposizione di cui all’art. 3 comma 1 lett d) del d.lgs. n. 103 del 1996, avrebbe inteso affermare che i liberi professionisti iscritti ad albi tenuti a livello nazionale non sono destinatari dell’obbligo d’iscrizione alla gestione separata. Col sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 Cost.”. La previsione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata contrasterebbe con la previsione dell’art. 38 Cost., secondo cui non è consentito acquisire una duplice posizione assicurativa nell’ambito della previdenza pubblica. Col settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., lamenta “Violazione dell’art. 113 c.p.c. e 101 comma 2 Cost., art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. - comma 2 - Violazione del principio della non interpretabilità della legge interpretativa”. Il convincimento del giudice, secondo il ricorrente, sarebbe fondato non sul contenuto di norme rilevanti nel caso di specie, bensì su integrazioni unilaterali del dettato normativo solo apparentemente richiamato, e prive di ogni fondamento giuridico. Con l’ottavo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia su questione rilevabile d’ufficio – Violazione dell’art. 2935 c.c. in combinato disposto con l’art. 3 L. 335/1995, degli artt. 55 RDL 1827/1935 e 18 co.4 D.Lvo 241/1997 e con l’art. 17 co.1 e 2 DPR 435/2001”. Il motivo contesta la mancata verifica d’ufficio del decorso della prescrizione della contribuzione per gli anni 2009 e 2010. I motivi di ricorso, fino al settimo, possono essere esaminati congiuntamente per evidente connessione logica. Essi sono infondati. Va senz’altro confermato, anche nel caso di specie, il principio di diritto affermato da questa Corte in base al quale “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 30344 del 2017). Secondo tale orientamento, il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della gestione separata si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n. 20288 del 2022). A ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori. Il bagaglio di principi che presiede all’applicazione della normativa richiamata è, perciò, idoneo a fornire risposte a ciascuna delle censure prospettate nei primi sette motivi di ricorso, i quali, in definitiva, non pongono questioni rispetto alle quali questa Corte non abbia già dato risposta. Quanto all’ottavo e ultimo motivo, esso va dichiarato inammissibile per la sua genericità. Infatti, la sentenza gravata menziona, quale periodo di causa, gli anni dal 2004 al 2013, senza ulteriori specificazioni quanto agli anni 2009 e 2010, né la parte ricorrente ci dice specificamente dove, come e quando avrebbe prospettato la necessità, in relazione ai due anni dedotti, di una pronuncia d’ufficio sulla prescrizione. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso alla Pubblica Udienza del 14 giugno 2023
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Oggetto Contributi previdenziali libero professionista R.G.N. 26024/2020 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 25605 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: DE FELICE ALFONSINA Data pubblicazione: 01/09/2023 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE RO, ET TI, IO MA;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 675/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/02/2020 R.G.N. 1184/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. PAOLA FILIPPI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.26024/2020 FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Venezia, riformando integralmente la pronuncia del Tribunale di Vicenza, ha accolto il gravame dell’INPS diretto a sentir dichiarare non sussistente il proprio obbligo di restituire a AU EN, architetto svolgente attività di dipendente pubblico - iscritto all’albo ma non ad Inarcassa cui versava il solo contributo integrativo - i contributi alla gestione separata relativi all’attività libero professionale da questi svolta nel periodo 2004-2013. La Corte territoriale, DO all’orientamento di legittimità, reso a partire da Cass. n. 30344 del 2017 e confermato successivamente da plurimi arresti (Cass. n. 32166 del 2018; Cass. n. 3913 del 2019), ha ribadito come il versamento della contribuzione alla gestione separata INPS da parte del professionista iscritto all’albo ma non ad Inarcassa, a cui versa esclusivamente il contributo di solidarietà, non viola il principio di divieto di duplicazione di coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (art. 2, co.26, l. n. 335 del 1995, così come interpretato dall’art. 18, co.12, del d.l. n. 98 del 2011); che la contribuzione integrativa dovuta alla Cassa di categoria in ragione della mera iscrizione all’albo riveste una funzione solidaristica, e non copre gli eventi protetti per legge (vecchiaia, invalidità e morte del professionista). Attesi i suesposti argomenti, ha quindi dichiarato l’infondatezza della domanda originaria con cui AU EN aveva chiesto accertarsi il suo diritto ad ottenere dall’INPS la restituzione delle somme che assumeva di avere versato indebitamente per il periodo di causa. La cassazione della sentenza è domandata da AU EN sulla base di otto motivi. L’INPS ha depositato tempestivo controricorso. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 26 L. 335/1995, in combinato disposto con l’art. 18 comma 12 D.L. 98/2011 e con gli artt. 2222 c.c. e 2229 c.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 L. 6/81 e art.7.2 St. Inarcassa – Violazione del principio di autonomia degli enti privati – art. 2 comma 25 L.335/95, art. 6 D.Lgs. 103/1996, art.18 comma 12 DL98/2011, art. 2 L.509/1994. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost.“. Sostiene l’erroneità dell’interpretazione giurisprudenziale della normativa di riferimento, fornendone una ricostruzione alternativa a quella espressa dalla giurisprudenza di questa Corte a cui la sentenza impugnata si richiama. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, anche sub specie di omesso esame di documenti decisivi – Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 12 DL 98/2011”. Avendo omesso di esaminare il documento attestante l’iscrizione all’Albo professionale, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’attività soggetta alla gestione separata anziché alla gestione previdenziale di categoria. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 2 comma 25 L.335/95 – Violazione degli artt.2222 e 2229 cod. civ.”. Critica il revirement operato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, per ben 22 anni, aveva ritenuto che i professionisti per i quali sussisteva l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali avrebbero dovuto essere esclusi dalla gestione separata presso l’INPS. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 comma 12 DL98/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L.508/1994 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L.133/2011 e dell’art. 26 comma 5 Regolamento Inarcassa”. Stigmatizza l’approccio della Corte territoriale rispetto al tema controverso, segnatamente in punto di affermazione per la quale il contributo integrativo non avrebbe natura previdenziale sol perché non darebbe ex se diritto a nessun trattamento pensionistico. Col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione del principio di esclusività e unicità del regime previdenziale vigente su medesima attività. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 12 D.L.98/2011. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 Cost.”. Denuncia quello che definisce un “appiattimento” della sentenza d’appello alla pronuncia n. 30344 del 2017 con cui questa Corte, pur ribadendo il valore dell’autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ha dichiarato il professionista tenuto ad iscriversi alla gestione separata INPS, sebbene sia iscritto ad un Albo professionale ed abbia una apposita Cassa. Rapporta tale aporia alla norma d’interpretazione autentica del 2011, la quale, facendo salva la disposizione di cui all’art. 3 comma 1 lett d) del d.lgs. n. 103 del 1996, avrebbe inteso affermare che i liberi professionisti iscritti ad albi tenuti a livello nazionale non sono destinatari dell’obbligo d’iscrizione alla gestione separata. Col sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 Cost.”. La previsione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata contrasterebbe con la previsione dell’art. 38 Cost., secondo cui non è consentito acquisire una duplice posizione assicurativa nell’ambito della previdenza pubblica. Col settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., lamenta “Violazione dell’art. 113 c.p.c. e 101 comma 2 Cost., art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. - comma 2 - Violazione del principio della non interpretabilità della legge interpretativa”. Il convincimento del giudice, secondo il ricorrente, sarebbe fondato non sul contenuto di norme rilevanti nel caso di specie, bensì su integrazioni unilaterali del dettato normativo solo apparentemente richiamato, e prive di ogni fondamento giuridico. Con l’ottavo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia su questione rilevabile d’ufficio – Violazione dell’art. 2935 c.c. in combinato disposto con l’art. 3 L. 335/1995, degli artt. 55 RDL 1827/1935 e 18 co.4 D.Lvo 241/1997 e con l’art. 17 co.1 e 2 DPR 435/2001”. Il motivo contesta la mancata verifica d’ufficio del decorso della prescrizione della contribuzione per gli anni 2009 e 2010. I motivi di ricorso, fino al settimo, possono essere esaminati congiuntamente per evidente connessione logica. Essi sono infondati. Va senz’altro confermato, anche nel caso di specie, il principio di diritto affermato da questa Corte in base al quale “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 30344 del 2017). Secondo tale orientamento, il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della gestione separata si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n. 20288 del 2022). A ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da profili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995 (art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori. Il bagaglio di principi che presiede all’applicazione della normativa richiamata è, perciò, idoneo a fornire risposte a ciascuna delle censure prospettate nei primi sette motivi di ricorso, i quali, in definitiva, non pongono questioni rispetto alle quali questa Corte non abbia già dato risposta. Quanto all’ottavo e ultimo motivo, esso va dichiarato inammissibile per la sua genericità. Infatti, la sentenza gravata menziona, quale periodo di causa, gli anni dal 2004 al 2013, senza ulteriori specificazioni quanto agli anni 2009 e 2010, né la parte ricorrente ci dice specificamente dove, come e quando avrebbe prospettato la necessità, in relazione ai due anni dedotti, di una pronuncia d’ufficio sulla prescrizione. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso alla Pubblica Udienza del 14 giugno 2023