Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9928
CASS
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione per manifesta illogicità

    La Corte ha ritenuto la motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, poiché le circostanze del sequestro contestuale alla violazione, la nomina a custode e la notifica del provvedimento di confisca provano la piena consapevolezza dell'imputato del vincolo, rendendo irrilevante la mancata annotazione nei pubblici registri.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione all'art. 334 cod. pen.

    La Corte ha chiarito che la comunicazione al PRA del vincolo del sequestro amministrativo ha solo valore di pubblicità legale e non è costitutiva del vincolo. L'omessa comunicazione non ha rilevanza ai fini dell'integrazione del reato, che sussiste quando l'agente ostacoli il compimento di ulteriori atti della procedura, come avvenuto nel caso di specie con la vendita del veicolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9928
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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