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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1658/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Augusta - Via P.umberto, 89 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico, 4 96011 Augusta SR elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009545903000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009545903000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009545903000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259009545903, notificata l'08.07.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate - AdE e del
Comune di Augusta, il pagamento di € 43.015,87, a seguito dei seguenti 3 atti:
1) cartella n. 29820220024441328, notificata il 02/07/2024 per IMU 2014;
2) cartella n. 29820230000429721, notificata il 02/07/2024 per Ires 2018;
3) avviso di accertamento n. 18976 (riferimento interno n. 89825999000003833), notificato il 10/08/2022 per IMU 2017.
Si sono costituiti l'AdER e il Comune.
Si è costituita anche l'AdE, ma solo il 30.01.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione il Collegio non può tenere conto.
Il 16.01.2026 il Comune ha depositato memoria, come pure, il 24.01.2026, la ricorrente.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.1) Il motivo secondo cui l'intimazione sarebbe illegittima perché notificata da un indirizzo PEC non risultante nei registri pubblici è infondato.
È vero che l'art. 3 bis della L. 53/94 prevede che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, ma tale disposizione è inserita in una legge, la 21/01/1994 n. 53, che disciplina, specificamente, la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”; mentre invece il
D.P.R. 29/09/73 n. 602, recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, all'art. 26, relativo proprio alla “notificazione delle cartelle di pagamento”, al comma 2 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 11.02.2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC)…. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR 29.09.73 n. 600”.
Senza prevedere cioè che l'atto debba essere anche spedito da un indirizzo PEC risultante in uno di quegli elenchi.
Pertanto, una siffatta notifica non è nulla, e tantomeno “inesistente”, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario, come in questo caso, “di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” (così, specificamente sulla tematica in esame, Cass. civ., sez. VI,
21/10/2022 n. 31160).
1.1.2) D'altra parte, per completezza espositiva va precisato che non può essere invocato neppure l'art. 16- ter del D.L. 18/10/2012 n. 179, relativo a “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, perché dalla previsione che “a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi” quelli ivi specificati,
“nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”, nonché dal combinarsi di tale previsione con i successivi commi, si ricava agevolmente che tale articolo si occupa solo di notificazioni “alle” pubbliche Amministrazioni, e non viceversa, facendo sì, cioè, che tali notificazioni vengano indirizzate solo agli indirizzi di posta elettronica indicati nei pubblici elenchi ivi specificati.
E ciò al fine di evitare che possano al contrario essere utilizzati, creando così confusione e incertezze all'interno delle varie pubbliche Amministrazioni, i numerosi indirizzi di pec di cui queste sono di solito fornite,
e che vengono magari usati a fini diversi.
D'altra parte, non si comprende il motivo per cui la notifica al contribuente di un atto, pur riconducibile con certezza all'Amministrazione che ne risulta autrice, mediante indirizzo pec non inserito in uno di quegli elenchi, dovrebbe comportare incertezze circa l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso, o perfino violazione del diritto di difesa del contribuente (in termini vedi Cass. civ., sez. VI, ord. 16.01.2023 n. 982).
1.2) Anche la censura con cui viene fatta valere la circostanza che l'intimaizone è stata notificata all'indirizzo p.e.c. personale del Commissario Straordinario dell'Ente, anziché a quello dell'Istituto odierno ricorrente, è infondato, perché “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/73 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6417).
2) Nel costituirsi, l'AdER ha documentato la notifica degli atti presupposti, il che, da una parte, rende infondato il relativo motivo di ricorso, e dall'altra, tenuto conto del fatto che gli atti sono stati notificati nel 2024 e 2022, impedisce la prescrizione, che andava fatta valere impugnando quelli.
La ritualità delle notifiche andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione da parte della ricorrente del tutto inidonea.
Infatti, dopo il deposito, da parte dell'AdER, di quei documenti, la ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica degli atti citati, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (l'intimazione) impugnata col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quegli atti, il vizio lamentato va considerato insussistente.
Infine, (anche) ogni censura attinente al merito della pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando gli atti presupposti dell'intimazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.807,00, oltre accessori, in favore del Comune, ed € 2.409,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, da distrarre al suo difensore.
Nulla spese con l'AdE.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1658/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Augusta - Via P.umberto, 89 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico, 4 96011 Augusta SR elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009545903000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009545903000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009545903000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259009545903, notificata l'08.07.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, per conto dell'Agenzia delle Entrate - AdE e del
Comune di Augusta, il pagamento di € 43.015,87, a seguito dei seguenti 3 atti:
1) cartella n. 29820220024441328, notificata il 02/07/2024 per IMU 2014;
2) cartella n. 29820230000429721, notificata il 02/07/2024 per Ires 2018;
3) avviso di accertamento n. 18976 (riferimento interno n. 89825999000003833), notificato il 10/08/2022 per IMU 2017.
Si sono costituiti l'AdER e il Comune.
Si è costituita anche l'AdE, ma solo il 30.01.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione il Collegio non può tenere conto.
Il 16.01.2026 il Comune ha depositato memoria, come pure, il 24.01.2026, la ricorrente.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.1) Il motivo secondo cui l'intimazione sarebbe illegittima perché notificata da un indirizzo PEC non risultante nei registri pubblici è infondato.
È vero che l'art. 3 bis della L. 53/94 prevede che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, ma tale disposizione è inserita in una legge, la 21/01/1994 n. 53, che disciplina, specificamente, la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”; mentre invece il
D.P.R. 29/09/73 n. 602, recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, all'art. 26, relativo proprio alla “notificazione delle cartelle di pagamento”, al comma 2 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 11.02.2005 n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC)…. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR 29.09.73 n. 600”.
Senza prevedere cioè che l'atto debba essere anche spedito da un indirizzo PEC risultante in uno di quegli elenchi.
Pertanto, una siffatta notifica non è nulla, e tantomeno “inesistente”, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario, come in questo caso, “di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” (così, specificamente sulla tematica in esame, Cass. civ., sez. VI,
21/10/2022 n. 31160).
1.1.2) D'altra parte, per completezza espositiva va precisato che non può essere invocato neppure l'art. 16- ter del D.L. 18/10/2012 n. 179, relativo a “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, perché dalla previsione che “a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi” quelli ivi specificati,
“nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”, nonché dal combinarsi di tale previsione con i successivi commi, si ricava agevolmente che tale articolo si occupa solo di notificazioni “alle” pubbliche Amministrazioni, e non viceversa, facendo sì, cioè, che tali notificazioni vengano indirizzate solo agli indirizzi di posta elettronica indicati nei pubblici elenchi ivi specificati.
E ciò al fine di evitare che possano al contrario essere utilizzati, creando così confusione e incertezze all'interno delle varie pubbliche Amministrazioni, i numerosi indirizzi di pec di cui queste sono di solito fornite,
e che vengono magari usati a fini diversi.
D'altra parte, non si comprende il motivo per cui la notifica al contribuente di un atto, pur riconducibile con certezza all'Amministrazione che ne risulta autrice, mediante indirizzo pec non inserito in uno di quegli elenchi, dovrebbe comportare incertezze circa l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso, o perfino violazione del diritto di difesa del contribuente (in termini vedi Cass. civ., sez. VI, ord. 16.01.2023 n. 982).
1.2) Anche la censura con cui viene fatta valere la circostanza che l'intimaizone è stata notificata all'indirizzo p.e.c. personale del Commissario Straordinario dell'Ente, anziché a quello dell'Istituto odierno ricorrente, è infondato, perché “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/73 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6417).
2) Nel costituirsi, l'AdER ha documentato la notifica degli atti presupposti, il che, da una parte, rende infondato il relativo motivo di ricorso, e dall'altra, tenuto conto del fatto che gli atti sono stati notificati nel 2024 e 2022, impedisce la prescrizione, che andava fatta valere impugnando quelli.
La ritualità delle notifiche andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione da parte della ricorrente del tutto inidonea.
Infatti, dopo il deposito, da parte dell'AdER, di quei documenti, la ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica degli atti citati, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (l'intimazione) impugnata col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quegli atti, il vizio lamentato va considerato insussistente.
Infine, (anche) ogni censura attinente al merito della pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando gli atti presupposti dell'intimazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.807,00, oltre accessori, in favore del Comune, ed € 2.409,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, da distrarre al suo difensore.
Nulla spese con l'AdE.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni