Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 261
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità notifica avviso di intimazione per PEC non risultante da pubblici elenchi

    La Corte ha ritenuto che la disposizione che richiede la notifica da un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi si applica agli avvocati e non alla riscossione delle imposte. Inoltre, anche se fosse applicabile, il fatto che la notifica sia avvenuta da un indirizzo non presente negli elenchi non comporta nullità se ha permesso al destinatario di difendersi compiutamente. Non si applica nemmeno l'art. 16-ter del D.L. 179/2012, che riguarda le notifiche alle pubbliche amministrazioni.

  • Rigettato
    Notifica avviso di intimazione all'indirizzo PEC personale del Commissario Straordinario

    La Corte ha ritenuto che la natura sostanziale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti del diritto processuale, come il rinvio all'art. 60 D.P.R. 600/73, che ammette la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Inammissibile
    Vizi di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tali vizi, dedotti solo in memoria e non con motivi aggiunti, fossero inammissibili in quanto costituivano una nuova domanda o eccezione. La notifica degli atti presupposti è stata documentata dall'AdER e non risulta prescritta. La contestazione della ritualità delle notifiche doveva essere fatta con motivi aggiunti entro 60 giorni dal deposito dei documenti da parte dell'AdER, come previsto dall'art. 24 D.Lgs. 546/92.

  • Inammissibile
    Vizi di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tali vizi, dedotti solo in memoria e non con motivi aggiunti, fossero inammissibili in quanto costituivano una nuova domanda o eccezione. La notifica degli atti presupposti è stata documentata dall'AdER e non risulta prescritta. La contestazione della ritualità delle notifiche doveva essere fatta con motivi aggiunti entro 60 giorni dal deposito dei documenti da parte dell'AdER, come previsto dall'art. 24 D.Lgs. 546/92.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 261
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 261
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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