Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 496
CASS
Sentenza 6 novembre 2014

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È ammissibile il concorso formale fra il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen.) e il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.), i cui elementi costitutivi coincidono solo parzialmente con quelli della truffa, sicché non necessariamente la consumazione dell'uno comporta automaticamente quello dell'altro.

Il mero aggiramento delle regole di scelta del contraente concordato con il rappresentante della stazione appaltante non costituisce mezzo di per sé fraudolento idoneo ad integrare la fattispecie incriminatrice del delitto di truffa ai danni dello Stato, potendo invece integrare gli estremi della condotta di collusione rilevante ai fini del reato di cui all'art. 353 bis cod. pen. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 496
    Data del deposito : 6 novembre 2014

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