Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
La perdita di efficacia della misura cautelare (nella specie, personale) nel caso di vano decorso del termine di venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza del giudice che l'ha disposta non ha luogo nel caso in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito del giudizio direttissimo in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell'ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2003, n. 5725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5725 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott.Renato TERESI Presidente
dott.Gianvittore FABBRI Componente
dott.Edoardo FAZZIOLI "
dott.Piero MOCALI "
dott.Giancarlo URBAN "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO NC nato il [...] avverso ordinanza del 4 giugno 2002 del Tribunale della Libertà di Milano. sentita la relazione fatta dal Consigliere Urban Giancarlo;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombari, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva
Con ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 10 maggio 2002 veniva rigettata l'istanza difensiva proposta da LO NC, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 27 c.p.p., ritenuto che la remissione degli atti al P.M. a seguito di richiesta per giudizio direttissimo al giudice monocratico, anziché' al giudice collegiale (detenzione di armi da guerra, art. 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895, nel testo modificato dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974 n. 497) non comportasse una questione riguardante la competenza, ma soltanto la composizione dell'organo giudicante.
Il Tribunale del Riesame di Milano rigettava l'impugnazione e confermava 1' ordinanza del G.I.P., con pronunzia del 4/13 giugno 2002.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'LO per inosservanza delle norme processuali (art. 606 lettere b) e c) ed e) c.p.p.): in particolare, in applicazione di quanto prevede l' art.452 c.p.p., poiché' il giudizio sarebbe stato correttamente instaurato con il rito del giudizio direttissimo, in presenza di tutti i presupposti richiesti dall' art. 449 c.p.p., il giudice (monocratico) avrebbe dovuto trasmettere gli atti al collegio giudicante di turno, perché procedesse immediatamente al giudizio direttissimo e non rimettere il processo al P.M.
Nè avrebbe alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del giudice (monocratico) sarebbe stato preso prima che fossero scaduti i termini per procedere al giudizio direttissimo;
non poteva nemmeno essere invocata la norma di cui all' art. 33 septies c.p.p., non applicabile al giudizio direttissimo, ma al giudizio preceduto dalla udienza preliminare (primo comma) ovvero con citazione diretta ai sensi dell' art. 550 (secondo comma).
La decisione del giudice di spogliarsi del processo e di restituire gli atti al P.M. non poteva quindi che essere considerata una dichiarazione di incompetenza, con la conseguenza che doveva trovare applicazione la disposizione di cui all' art. 27 c.p.p.; insisteva quindi per l'annullamento del provvedimento impugnato. Osserva la Corte che l'ordinanza impugnata ha correttamente fatto riferimento, per un esatto inquadramento della vicenda, all' art. 33 septies c.p.p. e non già all' art. 452 c.p.p., posto che non si trattava di giudizio con il rito direttissimo instaurato in assenza dei presupposti di legge: l'erronea individuazione del giudice del dibattimento, in relazione alla composizione (monocratica o collegiale) è disciplinata, appunto, dall' art. 33 septies, il quale prevede il caso che sia stata celebrata l' udienza preliminare, ovvero (come nella specie, trattandosi di giudizio direttissimo) gli atti siano stati direttamente trasmessi dal P.M. per il dibattimento. Non può' essere dunque seguita la tesi sostenuta nel ricorso, secondo cui l'ipotesi del secondo comma dell' art. 33 septies c.p.p. sarebbe riferita alla sola ipotesi della citazione diretta ai sensi dell' art. 550 c.p.p.: il tenore letterale della norma in questione non autorizza certamente tale interpretazione, che comunque darebbe luogo ad una vuoto nel sistema, che non regolerebbe in alcun modo alcune ipotesi di processo istaurato in assenza di udienza preliminare. Esattamente, quindi, il provvedimento preso deve essere inquadrato nell'ambito delle questioni attinenti al rito e non già' alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell'ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto (in tal senso: Cass. Sez. 1^, 20 aprile 2000 n. 2549, confl., comp. in proc. Modeo). Conseguentemente, non può trovare applicazione l'art.27 c.p.p., che disciplina la sola ipotesi di misura cautelare emessa da giudice incompetente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso proposto da LO NC;
condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali nonché' dell'importo di ? 500 a favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore della Casa Circondariale ove l'LO risulta ristretto per quanto di competenza ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2003.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6 FEBBRAIO 2003.