Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7116 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
RE BB 116 /0 1 IN OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Compensatione SEZIONE PRIMA CIVILE ex art. 56 C. Fall. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 542/99 Presidente Dott. Mario CORDA Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Cron.16477 Consigliere Dott. Laura MILANI 2516 Rep. Rel. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Ud. 01/12/2000 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMI. DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE- 3000 per diritti L. L'ARTE NELLA CASA di AIELLO CARMELO & C., in persona il 25 MAli, 2001 IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso l'avvocato CANCELLERIA BIASIOTTI G. F., rappresentata e difesa dall'avvocato PENNISI AGATINO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente - 19223
contro
FALLIMENTI PLASTISUD SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTASIO 71 presso l'avvocato CALENDA EDOARDO, che lo rappresenta e 2000 difende, giusta procura a margine del controricorso;
2267 - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFIC O COPIE avverso la sentenza n. 722/97 della Corte d'Appello di Richiesta copia esecutiva CATANIA, depositata il 23/10/97; dal Sig. CALENDA per diritti L.120007 udita la relazione della causa svolta nella pubblica il18 SET. 2001 IL CANCELLIERE udienza dell'01/12/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente, 1'Avvocato Calenda, che ha DIRITTI D chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.n.c. L'Arte nella Casa di AI LO & C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, la Plastisud s.p.a. in concordato preventivo, chiedendo che il suo debito nei confronti della convenuta fosse quantificato in lire 285.412.371 e che fosse dichiarato suo diritto di restituire alla convenuta merce per il corrispondente importo. In particolare, la s.n.c. un L'Arte nella Casa di AI LO & C. deduceva che aveva intrattenuto con la convenuta distinti rapporti di fornitura di carta da parati e di mediazione per vendite effettuate dalla Plastisud s.p.a. ad altre aziende del settore;
che, in virtù dei detti rapporti, aveva maturato, sino al settembre 1985, un credito per 2 provvigioni di lire 110.710.766=, mentre aveva in depo- sito merce per 408.123.137=, importo dal quale doveva dedursi quello di 12.000.000=, corrispondente a merce difettosa;
che la Plastisud s.p.a. non era più in grado di fornire la merce, garantendone l'assortimento, con la conseguente necessità di chiudere i rapporti e di definire il dare e l'avere; che, pertanto, aveva invi- tato la Plastisud s.p.a. a ritirare merce in giacenza presso di essa per un importo pari al suo debito di lire 285.412.371=; che, tuttavia, i liquidatori del concordato avevano rifiutato l'offerta. La Plastisud s.p.a. in concordato si costituiva contestando, per quanto qui ancora interessa, la fonda- tezza della domanda. In particolare, deduceva che il debito residuo di lire 408.123.137= era il frutto di una illegittima compensazione del debito con provvigio- ni maturate sino al 14 gennaio 1983 e perciò prima del- la ammissione alla procedura di amministrazione con- trollata che aveva preceduto quella di concordato;
che non vi era stato l'asserito riconoscimento dei vizi di merce per un importo di lire 12.000.000 e che, infine, non era possibile la richiesta definizione dei rapporti mediante il ritiro di merce regolarmente compravenduta. In via riconvenzionale, la Plastisud s.p.a. chiedeva la condanna della s.n.c. L'Arte nella Casa di AI Car- 3 melo & C. al pagamento della somma di lire 494.375.540=, oltre interessi. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 30 apri- le 1991, dichiarava che tra le parti erano intercorsi rapporti di mediazione e di vendita, che la s.n.c. L'Arte nella Casa di AI LO & C. era rimasta debitrice della somma di lire 295.083.835 e che tale debito non poteva essere estinto mediante restituzione di merce;
condannava, pertanto, la convenuta al paga- mento dell'indicata somma, oltre interessi dal legali dal 25 febbraio 1986, data della domanda riconvenziona- le. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 23 ottobre 1997, rigettava l'appello della s.n.c. L'Arte nella Casa di AI LO & C. ed accoglieva quello incidentale della Plastisud s.p.a., della quale nelle more del giudizio era stato dichiarato il falli- mento;
pertanto, condannava la s.n.c. L'Arte nella Casa di AI LO & C. al pagamento della maggiore som- ma di lire 383.664.783=, ferma restando la data di de- correnza degli interessi. In particolare, la Corte di merito osservava che: 1) la domanda di accertamento del preteso diritto della società attrice di restituire la merce a titolo di risoluzione contrattuale o quanto me- no a titolo di risarcimento dei danni era una domanda 4 nuova, proposta per la prima volta in appello e, quindi inammissibile;
in particolare, non solo la corrispon- denza intercorsa tra le parti prima della citazione in- troduttiva del giudizio non consentiva di ipotizzare una risoluzione contrattuale, ma nella citazione manca- va qualsiasi cenno ad una tale ipotesi e, per quanto concerneva poi i danni, si faceva espressa riserva di un separato giudizio;
2) la mancata estinzione del de- bito non poteva imputarsi, per escludersi il debito di interessi, alla creditrice, considerato che la stessa s.n.c. L'Arte nella Casa di AI LO & C. aveva riconosciuto sia pure in parte il proprio debito;
in ogni caso la sentenza impugnata aveva fatto decorrere gli interessi dal momento della domanda riconvenziona- le, ciò escludeva anche la possibilità di compensare gli interessi sulle provvigioni con gli interessi sui corrispettivi di vendita, considerato che i crediti per provvigioni o non erano compensabili o si erano subito estinti a fronte del maggiore credito della s.p.a. Pla- stisud;
3) il credito per provvigioni maturate prima del 14 gennaio 1983, e perciò anteriormente alla prima delle tre procedure concorsuali succedutesi, non era compensabile con il credito maturato nel corso dell'amministrazione controllata, nemmeno dopo la ces- sazione di questa, considerato che si era aperta altra 5 procedura concorsuale. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- zione la s.n.c. L'Arte nella Casa di AI LO C.. Il fallimento della Plastisud s.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile per genericità dei mo- tivi. Invero, a fronte della complessa vicenda proces- suale sinteticamente riassunta in narrativa, il ricor- rente, senza alcun riferimento alla motivazione della con lesentenza impugnata, si limita a mere asserzioni quali denunzia: 1) la violazione degli artt. 1453 e 1454 c.c. poiché la Corte di merito, pur essendo paci- fico che la Plastisud s.p.a. aveva sospeso la fornitura ed era quindi inadempiente, non aveva condannato la Plastisud s.p.a. a riprendersi la merce a titolo di ri- sarcimento dei danni;
2) la violazione dell'art. 56 1. fall avendo i creditori il diritto di compensare i de- biti verso il fallito con i loro crediti;
3) l'errore della Corte di appello sul punto degli interessi in as- senza di un inadempimento della s.n.c. L'Arte nella Ca- sa di AI LO & C.; 4) l'errore della Corte di appello nell'avere ritenuto domanda nuova una domanda già proposta in primo grado;
5) l'errore nel non aver posto le spese di giudizio a carico della Plastisud 6 s.p.a.. Il ricorso si esaurisce, pertanto, nella mera enun- ciazione di apodittiche conclusioni contrarie a quelle cui è pervenuta la sentenza impugnata. I motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione im- pugnata debbono, invece, avere i caratteri della speci- ficità, della completezza, e della riferibilità alla - fra l'altro - l'espo- decisione stessa. Ciò comporta sizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme ○ principi di diritto;
per il che risulta inammissibile giusta l'espressa previsione dell'art. 366 c.p.c. il motivo nel quale non venga precisato in qual modo abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito. Più in particolare, non sono sufficienti, allo scopo, il solo richiamo del- la norma che si assume violata e l'affermazione apodit- H tica, non seguita da alcuna specifica dimostrazione, dell'errore di diritto imputato alla pronuncia stessa (cfr. Cass. 16 aprile 1999, n. 3805; Cass. 14 agosto 1998, n. 8013; Cass. 18 gennaio 1973, n. 180). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo. P M dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ri- 7 corrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, in lire 7.000.000 quanto agli quanto agli onorari, e esborsi in lire 130.000 camera di consiglio del Così deciso in Roma nella 1° dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore MARIO CORDA Sergio Di TO NI Sergio Di Amato CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE Cal Deprive 251782001 ELLIERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 24-07-01 1002 ±907 97 4. hoooo Registrato in dall an.35383 290.000 290000; (lire DUB TAMILA p. Servizi (D.sca r 2 CI FILIPPO, Il Responcabile Corvizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI 0 3 (D.ssa M. Grazia DFILIPPO) 1 8