Sentenza 20 aprile 2010
Massime • 1
In tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto solo nel caso in cui la relativa domanda venga per tale motivo respinta, risultando altrimenti sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza.
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2010, n. 18307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18307 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/04/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 379
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 44831/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
1) IN RA, N. IL 14/05/1979;
avverso la sentenza n. 876/2008 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del 18/08/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'annullamento c.r. della sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/8/2009 il GUP presso il Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI UR in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p. (per avere, quale titolare dell'esercizio Co-Co Beach, provocato immissioni rumorose dai suoi apparecchi musicali superiori di 7 db. dei limiti consentiti, arrecando disturbo al riposo nelle limitrofe abitazioni), avendo l'imputata estinto per oblazione il contestato reato. Con ricorso in data 28/9/2009 il P.G. presso la Corte di Appello di Genova ha chiesto l'annullamento della predetta sentenza lamentando, in via principale, che fosse mancata la motivazione sulla assenza od elisione di condizioni dannose residuate dal reato e, quindi, l'accertamento della inesistenza di detta condizione ostativa per ammettere l'oblazione; in via subordinata il P.M. ricorrente ha lamentato la mancata applicazione dell'aumento ex art. 81 cpv. c.p. trattandosi di un reato continuato quale contestato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato posto che non meritano condivisione le censure che il ricorrente P.M. muove, in via principale e subordinata, alla impugnata sentenza. Quanto alla prima censura, giova rammentare come sia incontestabile l'esigenza di un controllo da parte del giudice del merito che non sussistano le condizioni ostative in discorso quali indicate dall'art. 162 bis c.p.; ma va anche considerato come sia stato precisato (cfr. Cass.
sent. n. 11359/2006) che, in tema di oblazione facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni della ritenuta gravità del fatto solo nel caso in cui la domanda di oblazione venga, per tale motivo, respinta, al contrario, ove la domanda venga accolta senza che vi sia stato parere contrario del pubblico ministero, devesi ritenere sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in esame la circostanza. Ed è quanto occorso nel caso di specie, ove, trattandosi di disturbo arrecato non già da complessi produttivi ma da semplici apparecchi musicali, è evidente la valutazione del giudice del merito per la quale le intollerabili immissioni rumorose da essi provenienti dovevano ritenersi, allo stato, cessate. Quanto alla seconda censura, essa muove dall'erronea premessa per la quale vi sarebbe stata contestazione della continuazione solo perché, nell'imputazione, si faceva riferimento ad un congruo arco temporale nel quale la condotta si era dispiegata. Ed infatti, se al fine divisato è del tutto inconferente che sia stato indicato il periodo di riferimento della contestazione (dal....a...), è decisivo ad escludere la contestazione de qua il fatto che nell'imputazione ne' appaia il riferimento all'art. 81 c.p. nè si desumano espressioni descrittive della condotta idonee a ritenere comunque evocata la commissione di più azioni in esecuzione del medesimo disegno.
Rigettato il ricorso, non si provvede sulle spese trattandosi di impugnazione del P.M..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010