Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 1
In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione. (Fattispecie relativa al riconoscimento dell'aggravante per il tentato furto di traversine di ferro mediante asportazione delle viti di fissaggio delle medesime).
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- 1. Mobilizzazione di beni immobili e limiti di operatività dell’aggravante dell’uso della violenza sulle cose nel reato di furtoIris Lidonnici · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 128 del 27.01.2017, ha circoscritto i limiti di operatività dell'aggravante della violenza sulle cose nell'ambito del reato di furto, con riferimento al tema della mobilizzazione di beni immobili. In particolare, la fattispecie posta all'attenzione del Tribunale ha ad oggetto la contestazione del reato previsto e punito dagli artt. 624, 625, n. 2, c.p, per essersi, l'imputato, impossessato, al fine di trarne profitto, della legna derivante dall'abbattimento di dieci piante di castagno, sottraendola al detentore, con l'aggravante di avere commesso il fatto mediante l'uso di violenza sulle cose. Come noto, l'art. 625, n. 2, c.p. prevede una …
Leggi di più… - 2. Furto aggravante violenza sulle coseRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 26 aprile 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2010, n. 24029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24029 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 14/05/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1236
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 43023/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI OR, N. IL 22/02/1979;
avverso la sentenza n. 2741/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione GO RE avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 8 giugno 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato di traversine in ferro (fatto del 24 marzo 2006).
Deduce:
1) la erronea applicazione dell'art. 625 c.p., n.
2. Difettava, nella specie, il requisito della "violenza sulle cose" dal momento che alla asportazione delle traversine esso ricorrente stava procedendo con uso di cacciaviti e senza danneggiare il bene stesso. 2) la erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.. Era stato richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla aggravante in ragione della modesta entità del danno e delle modalità di esecuzione del reato, ma la Corte aveva respinto la domanda con frasi di stile. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La giurisprudenza di questa Corte ha posto in evidenza come, in tema di furto, sussista l'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 c.p., n. 2) tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Rv. 235541). Ed è proprio il mutamento di destinazione delle traversine, mediante asportazione delle viti di fissaggio, che la condotta dell'imputato stava per determinare, ad integrare la aggravante in parola.
Del resto, analogo ragionamento viene effettuato regolarmente dalla stessa giurisprdiuenza in riferimento al furto eseguito previa manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini (Rv. 234030), non essendo ritenuto necessario che la violenza - da intendersi come alterazione dello stato delle cose, mediante impiego di energia fisica (Rv. 223199)- sia esercitata con danno alla "res" oggetto del comportamento rilevante ex art. 624 c.p.. Il secondo motivo è formulato in termini inammissibili per genericità. Ci si lamenta di una mancata motivazione da parte del giudice a quo sulla richiesta di mutamento del giudizio di bilanciamento tra circostanze ma non si indica, nel modo dettagliato previsto dall'art. 581 c.p.p., quali sarebbero gli esatti elementi in fatto che avrebbero reso rilevante e meritevole di puntuale risposta, la richiesta sopra indicata: scendendo nel dettaglio, si sostiene che la condotta sarebbe stata produttiva di un danno modesto, senza indicare di quale danno si sarebbe trattato e per quale ragione, già debitamente sottoposta al giudice a quo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010