Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
I D , O L L O B I D A T REPUBBLICA ITALIANA S O LS P A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O SAZIO 3.U. CT ORTE SUPREMA A Oggetto L EZION UNITE/CIVIL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VELA - Primo Presidente Dott. Andrea R.G.N. 6870/97 Cron. 9518 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere- Rep. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Ernesto LUPO UFFICIO COPIE Richiesta copia studic Consigliere Dott. Roberto PREDEN dal Sig. IL SOLE 24 OR! Consigliere Dott. Ugo VITRONE per diritti L. 27 MAR. 2001 Rel. Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente 3000 SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 00664108 I.N.P.S., in persona del legale rappresentante VIA DD664109pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta BOER 2000 delega in calce al ricorso;
ricorrente1082 -1-
contro
IE, RI AG, SS IT, AR IN 23 APR, 2001 BICE, FI AN IA, RI ZI, AN GE, EO EL, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che le rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 275/96 del Tribunale di FERMO, depositata il 28/05/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. udienza del 01/12/00 dal Consigliere Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Giuseppe FABIANI, Giuseppe LI MARZI, per delega dell'avvocato Paolo BOER;
-- - udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con distinti ricorsi al Pretore di Fermo, ciascuna delle odierne intimate, premesso di avere terminato, a causa della cessazione dell'attività dell'azienda che ne aveva utilizzato le prestazioni, la sua opera di lavorante a domicilio, chiedeva accertarsi il proprio diritto di percepire dall'I.N.P.S. l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'Istituto convenuto resisteva alla domanda, sostenendo che la prestazione rivendicata ex adverso spetta soltanto ai lavoratori che prestano la propria opera all'interno dell'azienda e non a quelli a domicilio. Il Pretore accoglieva la domanda e la sua decisione veniva confermata dal locale Tribunale, con sentenza depositata in cancelleria il 24 gennaio 1997. Иgiudice del gravame osservava , in particolare, che la prevista esclusione dei буын lavoratori a domicilio dall'ambito della tutela assicurativa per l'integrazione salariale non impediva l'erogabilità ai medesimi della diversa ed autonoma prestazione costituita dall'indennità di mobilità, in presenza di rapporti sostanzialmente assimilabili, anche quanto al requisito della subordinazione e della continuità, a quelli aventi svolgimento all'interno dell'azienda e della generale disposizione che ai detti lavoratori estende, salva l'eccezione di cui sopra, ogni altra assicurazione obbligatoria operante per i comuni lavoratori subordinati, ivi compresa quella contro la disoccupazione involontaria, della quale l'istituto della mobilità>> assume valore sostitutivo, nei casi previsti dalla legge n. 223 del 1991. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S.. Resistono le intimate con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. L'esame del ricorso è stato affidato alle Sezioni unite della Corte, per la risoluzione di un contrasto verificatosi nella giurisprudenza della Sezione Lavoro. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento all'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché vizi di motivazione. Assume, in particolare, che: - il lavoro a domicilio non può assimilarsi al normale lavoro subordinato, poiché, per le modalità del suo espletamento, si sottrae ad un compiuto esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
può essere svolto con l'aiuto di altri componenti della famiglia, conviventi ed a carico;
è compatibile con l'impegno di fornire analoghe prestazioni a più imprenditori;
è eseguibile anche con materie prime od accessorie dello stesso prestatore;
non postula necessariamente la continuità di svolgimento;
- l'indennità di mobilità è, invece, prestazione che presuppone l'inserimento del Sayeth lavoratore nell'organizzazione aziendale, essendo istituita in relazione a situazioni di disoccupazione ricollegate a momenti critici di questa organizzazione, come è reso palese dal fatto che la sua quantificazione è parametrata sull'importo del trattamento di integrazione salariale, l'ammissione al quale è espressamente esclusa, per i lavoratori a domicilio, dall'art. 9 della legge n. 877 del 1973, che pure ad essi estende le altre assicurazioni sociali obbligatorie. Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223, nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per cessazione dell'attività aziendale o per riduzione di personale disposto, in forza del successivo art. 24, da parte di imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il lavoratore operaio, impiegato o quadro -, qualora possa far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività 4 e infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine, ha diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della stessa legge. Sulla questione dell'applicabilità di questa disposizione nei confronti dei lavoratori a domicilio, la cui opera sia stata prestata in favore delle imprese suddette, la Sezione lavoro della Corte ha espresso orientamenti contrastanti. La soluzione affermativa è stata sostenuta dalle sentenze n. 2917 e 4812 del 1999, in base alle seguenti osservazioni: - è principio consolidato che la subordinazione del lavoratore a domicilio non è ontologicamente diversa, sotto il profilo tecnico, da quella degli altri lavoratori, essendo anch'egli inserito nell'azienda, nel senso che, pur trovandosi decentrato rispetto al luogo ove normalmente avviene il processo lavorativo, concorre allo svolgimento di quest'ultimo con la messa a disposizione delle sue energie lavorative sotto la direzione "Engels del datore di lavoro;
- l'omologazione dei lavoratori a domicilio agli altri lavoratori subordinati è alla base dell'art. della legge n. 877 del 1973, ove si dispone che ai primi si applicano le norme vigenti per i secondi in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione per quelle in materia di integrazione salariale;
- l'art. 16 della legge n. 223 del 1991, lungi dal presupporre da parte del lavoratore la fruibilità di entrambe le provvidenze previste per i lavoratori coinvolti in processi di ridimensionamento aziendale conclusisi con la messa in mobilità, si limita a richiedere che il lavoratore il quale, avendone i requisiti soggettivi, chieda di fruire dell'indennità di mobilità, dipenda da un'azienda che rientri, per le sue caratteristiche oggettive, nell'area di integrazione salariale, sicché è l'oggettiva connotazione produttiva dell'azienda con la conseguente fruibilità da parte di essa della integrazione salariale straordinaria il presupposto per ottenere l'indennità di mobilità, e non certo la fruibilità - 5 dell'integrazione stessa da parte del lavoratore colpito dal processo di riduzione dell'azienda. L'opposta soluzione è stata adottata dalla successiva sentenza n. 6726 del 1999, secondo la quale: - l'analisi della norma contenuta nell'art. 16 della legge n. 223 del 1991 pone in evidenza che il legislatore ha significativamente fatto riferimento ai lavoratori - operai, impiegati o quadri - legati all'azienda da un rapporto a carattere continuativo>> ed ha posto l'accento su un minimo di anzianità aziendale>>; -- dalle disposizioni della legge n. 877 del 1973, che disciplinano il lavoro a domicilio, risulta, invece, chiaramente che quest'ultimo difetta del requisito della continuità, poiché il datore di lavoro non è tenuto ad affidare al prestatore un minimo di lavoro nell'arco del mese o dell'anno, potendo anche conservare l'iscrizione di س مست quest'ultimo nel registro di cui all'art. 3, quinto comma, legge n. 877 del 1973, senza affidargli più commesse, il che equivale di fatto ad un licenziamento (istituto che assume di conseguenza una rilevanza minima nei confronti di tal tipo di lavoratore, anche per la problematicità dell'effettiva applicazione della tutela c.d. reale al rapporto de quo); - particolarmente significativa dell'intento del legislatore di privilegiare la tutela del lavoro in azienda rispetto a quello domiciliare, appare la disposizione dell'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 877 del 1973, in virtù della quale il datore di lavoro non può affidare lavoro a domicilio per tutta la durata dei programmi di ristrutturazione o conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, e ancora per un anno dall'ultimo licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni;
-scopo primario della legge n. 223 del 1991 è di assicurare la c.d. mobilità ai lavoratori licenziati, cioè l'inclusione in privilegiate liste di disoccupazione che consentano lo spostamento di lavoratori con un notevole bagaglio di professionalità dalle 6 imprese recedenti a quelle bisognevoli di personale qualificato, e, di conseguenza, iscrizione nelle liste di mobilità e fruizione dell'indennità di mobilità costituiscono elementi strettamente collegati;
-- fra l'altro, l'art. 9 della legge prevede che il lavoratore è cancellato dalle liste di mobilità e decade dall'indennità - quando rifiuti di essere avviato ad un corso di avviamento professionale ovvero rifiuti un lavoro professionalmente equivalente od omogeneo al precedente ovvero non accetti, in mancanza di lavori equivalenti od omogenei di essere impiegato, nei cosiddetti lavori socialmente utili, sempre che tali attività si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore: l'applicazione di tali regole ad un lavoratore a domicilio - che, per definizione, lavora nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità e lavora nella misura in cui il Langeh datore di lavoro gli affida lavoro da eseguire - risulterebbe impossibile, salvo che al medesimo lavoratore, che si trovi in mobilità, non si attribuisca l'obbligo sia di frequentare corsi di formazione professionale, sia di trasformare il proprio speciale rapporto di lavoro in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. E' avviso delle Sezioni unite che debba essere accordata preferenza al primo dei riferiti orientamenti. A questa conclusione non è d'ostacolo la norma che prevede l'inapplicabilità ai lavoratori a domicilio della disciplina dell'integrazione salariale (art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 877). Si osserva al riguardo che l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991 spetta non solo nel caso, disciplinato dall'art. 4 della medesima legge, del rilievo dell'eccedenza di mano d'opera durante la realizzazione del programma di ristrutturazione (art. 4) - in relazione al quale non è dato dubitare che i licenziamenti 7 colpiscano lavoratori già fruenti del trattamento di cassa integrazione (come emerge dall'espressa previsione del primo comma del testé citato articolo) e quindi, per definizione, lavoratori che svolgano attività endoaziendale) -, ma anche nei diversi casi della riduzione del personale (art. 16) o della cessazione dell'attività d'impresa (art. 24, secondo comma), nei quali mancano la preventiva sospensione di rapporti di lavoro e l'erogazione del detto trattamento. E, dunque, se la prestazione in questione non presuppone necessariamente un previo intervento della cassa integrazione, per poterne negare l'erogabilità ai lavoratori a domicilio licenziati per riduzione del personale o per cessazione dell'attività aziendale, occorrerebbe dimostrare che le norme di previsione presuppongono, pure in questi due ultimi casi, la titolarità, in capo ai destinatari dei licenziamenti, di requisiti soggettivi che, in presenza delle ulteriori condizioni di legge, li avrebbero legittimati alla fruizione del Langel trattamento di integrazione salariale. Per una siffatta dimostrazione non è sufficiente il rilievo che anche in tali casi ai lavoratori licenziati l'indennità in questione spetta ai sensi dell'art. 7>> della legge n. 223 del 1991, come previsto dal primo comma dell'art. 16. Vero è che questo rinvio impone di ritenere che l'indennità di mobilità, ancorché i licenziamenti non siano stati preceduti da intervento della cassa integrazione, deve sempre essere commisurata ad una data percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori interessati hanno effettivamente percepito>> che ad essi sarebbe spettato>> (primo comma del citato art. 7). Tuttavia, salva l'ipotesi dell'effettiva percezione (esclusa nel caso dei lavoratori a domicilio), il condizionale che caratterizza l'ipotesi della semplice spettanza>> ben può intendersi riferito sia a lavoratori titolari dei menzionati requisiti soggettivi legittimanti, sia a quanti ne siano, invece, privi, perché rispetto ad entrambe le categorie 8 l'operazione da compiere, secondo la norma richiamata, per pervenire alla quantificazione dell'indennità di mobilità, si realizzerebbe in termini identici, ossia attraverso la determinazione di una base di computo affidata ad una fictio, consistente nello stabilire quale sarebbe stata l'entità dell'integrazione salariale, di fatto non erogata, se di essa si fossero verificati tutti i presupposti. Il rinvio all'art. 7, perciò, va letto, in parte qua, come l'individuazione di un mero criterio di calcolo dell'indennità e non già come l'istituzione di un imprescindibile collegamento fra questa e la fruizione concreta o l'astratta fruibilità, in relazione al tipo di rapporto di lavoro. A stabilire un collegamento siffatto non è neppure sufficiente il combinato disposto degli artt. 4 e 16 della legge n. 223 del 1991, che configura l'indennità di mobilità come la provvidenza accordata a quanti versino in stato di disoccupazione Emph determinato da recesso intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Qui il richiamo all'istituto dell'integrazione rileva come criterio di individuazione di settori economici nell'ambito dei quali il legislatore ha inteso approntare uno speciale rimedio per la perdita del posto di lavoro, allorché essa dipenda da vicende che trasmodano la posizione del singolo lavoratore e coinvolgano più ampie esigenze di tutela, in quanto incidenti sui processi produttivi con particolari caratteristiche oggettive o sull'esistenza stessa dell'impresa. Si tratta, cioè, di uno strumento alla cui logica è estranea la posizione del lavoratore che, per la sua dimensione strettamente individuale, è priva di virtù identificativa di processi e settori del genere, nonché di situazioni che, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, presentano una valenza giudicata, dal legislatore, tale da 9 imporre interventi particolari, idonei a conseguire risultati di tutela non sovrapponibili alla somma di normali trattamenti di disoccupazione. Esso ha, pertanto, un'operatività necessariamente limitata ai datori di lavoro e -a parte il caso dei lavoratori risultati eccedentari nel nulla autorizza ad inferirne che corso di attuazione del programma di cui all'art. 1>> della legge n. 223 del 1991 (art. 4, primo comma) - omologo collegamento debba operare rispetto ai lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale (artt. 16 e 24). In considerazione di tutto ciò, è persuasiva la conclusione che le varie situazioni in presenza delle quali è prevista l'erogazione dell'indennità di mobilità si caratterizzano per un minimo denominatore comune, costituito non già dal collegamento con la legittimazione del lavoratore alla percezione del trattamento di integrazione salariale, Sangel bensì dalla perdita del posto di lavoro per effetto di provvedimenti che provengano da datori di lavoro abilitati alla richiesta dell'intervento integrativo e interessino i dipendenti non uti singuli, ma come collettività, in quanto determinati da definitiva cessazione dell'attività produttiva o almeno dal carattere plurimo del recesso o, ancora, della riscontrata impossibilità di reintegrare lavoratori sospesi per consentire l'esecuzione di programmi di ristrutturazione aziendale. Rispetto allo stato di disoccupazione determinato da provvedimenti siffatti, l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione>> (art. 7, ottavo comma, della legge n. 223 del 1991) ed è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile (comma dodicesimo). Per altro verso, poi, deve porsi in luce come il rapporto di lavoro subordinato a domicilio non presenti per sua natura alcuna inconciliabilità con l'operatività dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. 10 L'originaria disposizione negativa contenuta nell'art. 40, n. 3 del r. d. 1. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni in legge 6 aprile 1936, n. 1115, recante norme sul perfezionamento e il coordinamento della previdenza sociale, è stata caducata dall'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, la quale, all'art. 13, primo comma, ha disposto l'estensione anche ai lavoratori a domicilio di tutte le assicurazioni sociali. Con l'art. 19 del d. P. R. 16 dicembre 1959, n. 1289, recante norme di attuazione della predetta legge n. 264 del 1958, é stato precisato che fra le assicurazioni sociali di cui all'art. 13, c. 1°, della stessa legge, era ricompresa pure quella contro la disoccupazione. Tutta la materia della tutela del lavoro a domicilio é stata successivamente Evangel regolata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, la quale, mentre con l'art. 14, ha previsto, in coerenza sistematica con le nuove disposizioni sulla medesima materia, l'abrogazione della precedente legge, n. 264/58, con l'art. 9 ha ribadito e precisato che ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali (e di assegni familiari), fatta eccezione di quelle sulla integrazione salariale. Pertanto, una volta constatata l'inidoneità di quest'ultima limitazione ad impedire di per sé la fruizione da parte dei lavoratori a domicilio dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991, la disposizione estensiva, rispetto a questi ultimi, delle norme sulle assicurazioni sociali dei lavoratori subordinati, ivi compresa quella contro la disoccupazione involontaria, risulta necessariamente riferibile alla medesima indennità, stante il ricordato valore sostitutivo che essa ha rispetto ad ogni altro trattamento di disoccupazione. 11 Aggiungasi che, stante l'estrema ampiezza di tale estensione, l'eccezione ad essa posta è, per sua stessa natura, di stretta e rigorosa interpretazione e, siccome unicamente relativa ad una specifica ragione di tutela previdenziale del lavoratore solo temporaneamente sospeso dal lavoro, non può essere applicabile anche alla ben diversa fattispecie legale e di fatto del lavoratore definitivamente licenziato, che si trova in una situazione di disoccupazione involontaria non temporanea, ben più bisognevole di tutela previdenziale di quella del lavoratore solo temporaneamente sospeso dal lavoro. Emerge, così, un assetto normativo nel quale la valutazione di astratta assimilabilità del rapporto di lavoro a domicilio ad ogni altro rapporto di lavoro subordinato, al fine dell'erogazione dell'indennità di mobilità, è compiuta immediatamente e direttamente dallo stesso legislatore, senza che rilevi in contrario Langel l'osservazione che lo svolgimento di tale rapporto può essere caratterizzato anche da mancanza di continuità o anche da esecuzione di commesse per più imprenditori. Ed in effetti, la Corte, con sentenza 22 gennaio 1987, n. 615 (sostanzialmente confermativa dell'orientamento già espresso da Cass. 17 marzo 1981, n. 1570), ha chiarito e precisato come la compatibilità del rapporto con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse non escluda affatto la sussistenza di quell'attenuata subordinazione che la legge n. 877 del 1973 ha introdotto come species derogatoria rispetto al genus delineato dall'art. 2094 cod. civ.. Il lavoro a domicilio, pertanto, ancorché precario in questo limitato senso, resta pur sempre un rapporto di lavoro subordinato (v. anche Cass. 5 maggio 1989, n. 2109; Id. 2 febbraio 1989, n. 628; Id. 5 luglio 1987, n. 6197), ben differenziabile da quello autonomo: donde la conseguenza che, per applicare le norme sul lavoro subordinato (non escluse, dunque, quelle in tema di assicurazioni sociali), nel caso di lavoro a 12 domicilio, non occorre accertare se sussistano i caratteri che, secondo la disposizione codificata, sono propri del primo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti;
c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente (cfr. da ultima Cass. 16 giugno 2000, n. 8221 la quale ha ribadito che, nel quadro di tale Evangel speciale disciplina legislativa, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione del lavoro eseguito all'interno di essa). D'altra parte, secondo lo stesso orientamento giurisprudenziale (v., in particolare, la sentenza n. 615 del 1987) la possibile precarietà del rapporto non esclude che lo stesso si attui, in concreto, con modalità tali da conferirgli una continuità qualificata e ragionevole e da renderlo pienamente assoggettabile anche alla disciplina limitativa del potere di recesso del datore di lavoro, giusta la previsione dell'art. 11 comma 2 della legge n. 877 del 1973, concernente l'affidamento di una quantità di lavoro atta a procurare al lavoratore a domicilio una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro >>: ipotesi, come ancora sottolineato nella richiamata sentenza, la quale certamente non esaurisce l'ambito dell'anzidetta ragionevole ed 13 apprezzabile continuità di prestazioni lavorative>>, che resta invece delineato dalla concreta possibilità di interpretazione estensiva della disciplina sopra accennata. Il possibile atteggiarsi del lavoro a domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabili al genus del lavoro subordinato non può, pertanto, essere invocato di per sé, ossia astrattamente, come una ragione di incompatibilità del primo col trattamento di mobilità, quale provvidenza disposta tipicamente per il secondo, così come, più in generale, il problema dell'applicabilità alle prestazioni domiciliari delle norme dettate per quelle interne non può essere risolto alla stregua di categorie generali o di tecniche definitorie, bensì in base ad un esame analitico e ad una verifica di compatibilità condotta in relazione alla specifica disciplina dei singoli istituti ed alle peculiarità della situazione concreta. Anche con riguardo alla detta indennità, è, dunque, erronea una prospettiva che ricostruttiva come quella permea le censure svolte dal ricorrente e tende a dimostrare l'estraneità del modello legale del lavoro a domicilio all'area di operatività della disciplina della prestazione previdenziale in questione, sulla base di talune potenzialità che tale modello è idoneo ad esprimere, come quelle suscettibili di conferire, nel senso sopra esposto, elementi di precarietà al relativo rapporto. Trattandosi, invece, di una mera eventualità e non di un modo di essere necessario del relativo rapporto, essa può rilevare soltanto in concreto, ai fini dell'accertamento della sussistenza di tutti gli altri requisiti cui all'art. 16, primo comma della legge n. 223 del 1991 condiziona l'insorgenza del diritto all'indennità di mobilità, con la conseguenza che non il carattere domiciliare della prestazione può escludere tale insorgenza, ma la circostanza che effettivamente essa sia stata svolta senza quella continuità>> che, per espressa previsione della norma ora citata, si colloca fra i detti requisiti, così come l'accertata persistenza di rapporti di lavoro a domicilio con altri 14 datori di lavoro escluderebbe l'erogabilità della speciale prestazione di cui trattasi, per il difetto del necessario presupposto, da identificarsi nello stato di disoccupazione. Argomenti contrari alle conclusioni raggiunte non possono trarsi dalla qualificazione aziendale>> che l'art. 16, primo comma, della legge n. 223 del 1991 attribuisce all'anzianità minima necessaria per fruire dell'indennità di mobilità. Con tale locuzione la norma si riferisce non al dato topografico, cioè al luogo di svolgimento della prestazione, ma al suo coordinamento col ciclo produttivo aziendale, che è requisito non estraneo al lavoro a domicilio, nel quale il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività lavorativa nel contesto dell'organizzazione dell'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività medesima nel ciclo suddetto, consistente Sangel nell'esecuzione di lavorazioni analoghe ovvero complementari o integrative rispetto a quelle eseguite all'interno dell'azienda, della quale il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno (cfr. Cass. n. 8221 del 2000, cit.; Id., 18 giugno 1999, n. 6150; Id., 23 settembre 1998, n. 9516; Id. 3 aprile 1992, n. 4118). Né, poi, giova all'orientamento disatteso il richiamo alla funzione della mobilità>>, poiché questa può pienamente realizzarsi anche rispetto ai lavoratori a domicilio, interessati non meno degli altri lavoratori subordinati all'operatività di un istituto inteso a favorire spostamenti di soggetti con un notevole bagaglio di professionalità dalle imprese recedenti a quelle bisognevoli di personale qualificato ovvero a consentire, anche attraverso la frequenza di appositi corsi di preparazione, la soddisfazione di esigenze formative sottese a siffatte operazioni di trasmigrazione della mano d'opera da un settore economico all'altro. Ed in effetti, nessuna incompatibilità di principio è ravvisabile fra il pregresso svolgimento di un rapporto di lavoro a domicilio e l'assolvimento, sotto pena di esclusione dal trattamento assicurativo in atto, del coacervo 15 di obblighi (come quelli inerenti alla formazione professionale o allo svolgimento di lavori socialmente utili, anche il luoghi diversi dal domicilio del prestatore) derivanti dall'iscrizione nelle apposite liste e costituenti (v. Corte cost. n. 413 del 1995), non meno del diritto alla percezione dell'indennità, elementi essenziali dello status del lavoratore in mobilità. Privo di pregio, infine, è l'argomento che si pretende desumibile dal divieto di affidamento di lavori a domicilio, in caso di programmi di ristrutturazione o conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per tutto l'anno successivo all'ultimo licenziamento o alla cessazione delle sospensioni. La disposizione in tal senso dell'art. 2 della legge n. 877 del 19, lungi dall'avere una qualsiasi virtù dimostrativa dell'incompatibilità del lavoro a domicilio con l'erogazione dell'indennità di mobilità, ha la funzione di favorire la realizzazione dei programmi suddetti, evitando la contraddizione che si creerebbe se, accanto al ridimensionamento della mano d'opera interna all'azienda, fosse consentita l'espansione и болу di quella esterna: ed in questo senso la norma costituisce una indiretta conferma della comune inerenza di tutte le risorse personali, siano esse interne od esterne, al ciclo produttivo aziendale, sicché le une come le altre restano esposte in pari misura al rischio della contrazione conseguente a processi di ristrutturazione o di conversione. The In conclusione deve affermarsi (anche i lavoratori a domicilio, i quali - a causa di licenziamento, per riduzione di personale o per cessazione dell'attività aziendale, intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale vengano a trovarsi in - condizione di disoccupazione, hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell'art. 16, primo comma della medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi 16 dalla medesima azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine. In applicazione di questo principio, il ricorso deve essere rigettato. L'IN.P.S., in effetti, come più ampiamente esposto in parte narrativa, ha, con le proprie censure, sostenuto l'astratto assunto dell'inconciliabilità di principio fra la qualità di lavoratore a domicilio ed il diritto del lavoratore all'indennità di mobilità, non già quello del concreto difetto, nella fattispecie, di alcuno dei requisiti di cui al citato art. 16, sui quali non v'è stata alcuna contestazione specifica. Ciò dicasi, in particolare, per il requisito della continuità del rapporto, in ordine al quale il ricorrente si limita ad osservare che non sempre caratterizza il lavoro a domicilio, senza dedurre di averne rappresentato al giudice del merito l'effettiva carenza anche rispetto al rapporto di cui qui si tratta (v. pag. 4, primo cpv. del ricorso); e, d'altra parte, a fronte di questa prospettazione della censura, sta l'espresso riferimento al requisito della continuità, che la sentenza impugnata pone come premessa alla ritenuta sussistenza delle condizioni di legge per l'erogazione della controversa indennità, in termini tali da postulare l'avvenuto accertamento dell'effettiva sussistenza del requisito stesso nel caso di specie, come modalità concrete assunte dal rapporto conclusosi col licenziamento (cfr. il primo ed il secondo capoverso dei Motivi della decisione>>). Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000 IL PRESIDENTE Andreakle IL CONSIGLIERE - ESTENSORE S # Collaboratore di Cancelleria Depositato in Cancelleria Celive 17 27 MOP. 2001 Roma, li IL COLLABORA Pranc CANCELLED