Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4812
CASS
Sentenza 18 maggio 1999

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Costituisce presupposto per la fruizione dell'indennità di mobilità da parte dei lavoratori licenziati per riduzione di personale l'inserimento degli stessi in un'impresa che possa, per le sue caratteristiche produttive, fruire dell'integrazione salariale straordinaria; ma l'incompatibilità soggettiva del lavoratore a domicilio con il sistema dell'integrazione salariale non esclude che esso, in quanto connotato da una subordinazione non differente da quella degli altri lavoratori, possa fruire del beneficio dell'indennità di mobilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4812
    Data del deposito : 18 maggio 1999

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