Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
Costituisce presupposto per la fruizione dell'indennità di mobilità da parte dei lavoratori licenziati per riduzione di personale l'inserimento degli stessi in un'impresa che possa, per le sue caratteristiche produttive, fruire dell'integrazione salariale straordinaria; ma l'incompatibilità soggettiva del lavoratore a domicilio con il sistema dell'integrazione salariale non esclude che esso, in quanto connotato da una subordinazione non differente da quella degli altri lavoratori, possa fruire del beneficio dell'indennità di mobilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/1999, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FAANI, GIACOMO GIORDANO, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA IN, MA MA, NE AI, AS NN MA, PI AN, PI MO, VE MA PI, NI MA, NI IC MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 462/95 del Tribunale di FERMO, depositata il 31/10/95 r.g.n.8/C/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato Giuseppe FAANI;
udito l'Avvocato Franco AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
IN BI, e le sue litisconsorti lavoratrici, a domicilio licenziate a seguito di riduzione di personale, hanno chiesto al Pretore di Fermo che l'INPS fosse condannato a corrisponderle l'indennità di mobilità prevista dall'art.7 della l.223/91 , sussistendo per loro i requisiti ,soggettivi ed oggettivi, richiesti dall'art. 16 della legge stessa per la estensione di tale indennità ai lavoratori posti in mobilità a seguito di riduzione di personale.
L'INPS si era rifiutato di corrispondergliela sostenendo che essa presuppone nel sistema assistenziale per i lavoratori in mobilità introdotto dalla l.223/91, la fruibilità da parte di lavoratori della c.i.g.s: provvidenza espressamente esclusa per i lavoratori a domicilio dall'art.9 della legge n.877 del 1973. Il Pretore ha accolto la domanda.
Il Tribunale di Fermo, su appello dell'INPS, ha con sentenza del 31.10.95, confermato la decisione Pretorile. Esso ha ritenuto che il requisito soggettivo richiesto dall'art.16 della l.n.223/91 attiene alle categorie di lavoratori (con esclusione dei dirigenti) e fra esse rientravano le appellate;
mentre il lavoro a domicilio non configura una categoria o qualifica lavorativa ma solo una particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. L'indennità di mobilità inoltre, sostituisce quella di disoccupazione, che senz'altro spetta ai lavoratori a domicilio. La norma, che esclude per gli stessi l'integrazione salariale è una norma a carattere eccezionale, che non può esser estesa al lavoratore a domicilio definitivamente licenziato. L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo.
La sign. BI e le sue litisconsorti resistono con controricorso tardivo;
esse hanno anche presentato memoria.
Motivi della decisione
L'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli art.7 e 16 della l.223/91 con riferimento all'art.9 della l.877/73;motivazione erronea ed insufficiente.
Esso sostiene che l'estensione dell'indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio va esclusa non solo in relazione alla tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 16 l.223/91 ma anche tenendo conto della peculiarità del lavoro a domicilio - caratterizzato da un'attenuazione del controllo datoriale e della stessa subordinazione non compatibile con l'indennità di mobilità che presuppone, invece, l'inserimento del lavoratore in azienda. L'indennità in questione, sostiene ancora l'istituto previdenziale, è strutturalmente connessa all'integrazione salariale da esser commisurata al trattamento di integrazione salariale che non spetta invece ai lavoratori a domicilio.
Non ha alcun rilievo che a tali lavoratori spettasse l'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 12 della l. 1115 del 1968 essendo essa stata espressamente abrogata dall'art. 16 della l.223/91, che fonda la corresponsione dell'indennità in questione sulla ineliminabile interconnessione fra integrazione salariale ed indennità di mobilità.
La censura è fondata.
Essa appare animata dal convincimento:
- che la subordinazione del lavoratore a domicilio non è analoga a quella degli altri lavoratori (subordinati), sicché per lui non si verifica l'inserimento in azienda: il che non consente allo stesso di fruire del complesso sistema previdenziale assicurato ai lavoratori posti in mobilità dalla l.n.223/91:
- che in tale sistema le due provvidenze della integrazione salariale e della indennità di mobilità siano inscindibili, sicché la seconda non può spettare al lavoratore che non può fruire della prima.
Questo convincimento è smentito, oltre che dai principi giuridici formulati da questa S:C. in materia di lavoro subordinato, dal dato legislativo.
È principio consolidato che la subordinazione del lavoratore a domicilio non è ontologicamente diversa, sotto il profilo tecnico a quella degli altri lavoratori che tale qualità non hanno :essendo anche il lavoratore a domicilio inserito nell'azienda nel senso che, pur trovandosi decentrato rispetto al luogo ove normalmente avviene il processo lavorativo concorre, con la messa a disposizione delle sue energie lavorative - sotto la direzione del datore di lavoro - al processo di produzione aziendale.
Questa sua omologazione agli altri lavoratori è alla base dell'art.9 della l.n.877 del 1973, la quale dispone che ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale. L'art. 16 della l.223/91 prevede che nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.24 da parte delle imprese rientranti nel campo dell'applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il lavoratore operaio impiegato o quadro qualora abbia una certa anzianità aziendale nell'ambito di un rapporto di lavoro a carattere continuativo ha diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'art.7 della legge stessa.
Tale norma, lungi dal presupporre da parte del lavoratore la fruibilità di entrambe le provvidenze previste per i lavoratori coinvolti in processi di ridimensionamento aziendale conclusisi con la messa in mobilità, si limita a richiedere che il lavoratore che avendone i requisiti soggetti vi, chieda di fruire dell'indennità di mobilità dipenda da un'azienda; la quale rientri - per le sue caratteristiche oggettive - nell'area di integrazione salariale. È quindi la oggettiva connotazione produttiva dell'azienda - e la conseguente fruibilità da parte della stessa dell'integrazione salariale straordinaria - il presupposto per la fruizione dell'indennità di mobilità e non certo la fruibilità della prima da parte del lavoratore colpito dal processo di riduzione dell'azienda che può esser esclusa per la particolare condizione soggettiva dello stesso nell'ambito del processo produttivo. Se fosse il contrario sarebbe vanificato il precetto fondamentale in materia di omologazione previdenziale dei lavoratori a domicilio agli altri lavoratori subordinati introdotto dall'art.9 della l.n.877 del 1973,che ha disposto che ai primi si estenda l'intero regime previdenziale previsto per i secondi, con la sola eccezione dell'integrazione salariale.
È significativo in proposito che anteriormente all'entrata in vigore dell'art.16 della l.223/91, questa S.C., con sentenza n. 1697 del 1991, ha deciso che ai sensi della predetta norma il trattamento speciale previsto dalle norme del titolo quarto della l.n. 1115 del 1968 per il caso di disoccupazione involontaria da licenziamento per cessazione non temporanea dell'attività aziendale o per riduzione di personale si applica anche ai lavoratori a domicilio che in relazione al loro rapporto continuativo e dipendente da un'unica impresa con prestazioni tecnicamente ed economicamente collegate o comunque riferite a quelle svolte dagli altri lavoratori subordinati della stessa impresa, si trovino nelle medesime condizioni di costoro in quanto il limite previsto dall'art.9 della l.n.1877 del 1973 dell'estensione ai lavoratori a domicilio delle norme sulle assicurazioni sociali riguarda solo i benefici della integrazione salariale in caso di sospensione temporanea. In definitiva, il nuovo sistema introdotto dall'art.16 della l.223 del 1991 si è limitato a prevedere - quale presupposto per la fruizione dell'indennità di mobilità da parte dei lavoratori licenziati per riduzione di personale - l'inserimento degli stessi in un'impresa che possa per le sue caratteristiche produttive, fruire dell'integrazione salariale straordinaria.
L'incompatibilità soggettiva del lavoratore (a domicilio) con detto beneficio non esclude che esso possa fruire dell'altro, costituito dall'indennità di mobilità, che nelle ipotesi di ordinario lavoro subordinato concorre con il primo.
Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999