Sentenza 10 novembre 1998
Massime • 1
Nel determinare la pena, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi previsti dall'art.133 c.p., ma ciò non comporta che il relativo apprezzamento debba convergere in un'unica direzione, giacché è possibile che alcuno di tali elementi sia ritenuto di valenza tale da sopravanzare quelli di segno opposto pur verificati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1998, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 10.11.1998
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 1194
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 28721/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) RE PE n. il 03.03.1967
avverso sentenza del 26.03.1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Il difensore di RE IU ricorre nell'interesse del proprio assistito contro la sentenza 26.3.98 della Corte d'Appello di Palermo con la quale è stata confermata la sentenza 21.2.97 del Pretore di Trapani, che aveva condannato RE IU alla pena di mesi sei di arresto in quanto colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 5 e 9 legge 27.12.1956 n. 1423, con recidiva reiterata e infraquinquennale. Lamenta violazione dell'art. 133 c.p. ed illogica e insufficiente motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e sulla pena, irrogata avuto riguardo alla sola personalità del colpevole, e non anche, come imposto dalla norma del codice penale, alla gravità del reato. Sottolinea l'assenza di tale secondo elemento, poiché il ritardo nel rientro a casa, con contravvenzione degli obblighi imposti, era stato breve e determinato da necessità.
II- Il ricorso è infondato.
Se è vero che nella determinazione della pena il giudice deve tener conto sia degli elementi indicati nel primo comma dell'art. 133. c.p. relativi alla gravità del fatto, sia di quelli elencati nel secondo comma concernenti la capacità a delinquere, rientra nei suoi poteri discrezionali stabiliti dall'art. 132 c.p., richiamati nella prima parte dell'articolo successivo, individuare in alcuno degli elementi stessi, o in un gruppo di essi, una rilevanza tale da sopravvanzare gli altri considerati. Una motivazione che, come quella in esame, ometta di menzionare la gravità del fatto, implica negazione della gravità stessa, nonostante la quale può egualmente addivenirsi al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in misura non corrispondente al minimo edittale a seguito della valutazione della elevata capacità a delinquere del colpevole desunta dagli elementi indicati dal secondo comma della norma. La necessaria valutazione di ogni dato dal legislatore precisato non significa infatti che ad un trattamento sanzionatorio mite, oppure grave, possa addivenirsi soltanto quando convergano in quella direzione tutti gli elementi indicati, essendo possibile che alcuno di essi sia ritenuto dal giudice di valenza tale da sopravvanzare quelli di segno opposto pur verificati. La corretta applicazione da parte della Corte d'Appello di Trento dei criteri predetti comporta il rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999