Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2007, n. 34899
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Sentenza 6 giugno 2007

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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, perchè possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 59, comma quinto, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (oggi sostituito dall'art. 137, comma quinto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in caso di superamento dei valori limite di emissione per lo scarico di acque industriali relativamente a sostanze cancerogene indicate al n. 18 della tabella 5 dell'all. 5 al citato D.Lgs. n. 152 del 2006, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente come: a) cancerogena, nel senso che può provocare il cancro; b) altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 attuativo della direttiva comunitaria 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose. (Fattispecie di scarico di acque reflue industriali con superamento del valore limite per la sostanza formaldeide).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2007, n. 34899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34899
    Data del deposito : 6 giugno 2007

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