Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2004, n. 232
CASS
Sentenza 21 ottobre 2004

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In tema di sequestro preventivo, è irrilevante la mancata notifica del provvedimento all'ente al quale i beni stessi appartengono nel caso in cui si tratta di beni affidati in concessione, poichè tale obbligo riguarda solo la persona a cui le cose sono state sequestrate. (Nella specie la Corte, pur riconoscendone la legittimazione a proporre istanza di riesame, ha escluso che il decreto di sequestro relativo ad un'area di mare, a punti di ormeggio ed a pontili galleggianti, dovesse essere notificato anche al Comune che aveva dato in concessione tali beni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2004, n. 232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 232
    Data del deposito : 21 ottobre 2004

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