Sentenza 13 ottobre 1999
Massime • 1
Il superamento dei limiti tabellari di uno scarico da insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura per i solfati, i cui parametri sono indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, non integra il reato di cui all'art. 59, in quanto i solfati non sono inclusi tra le sostanze indicate nella tabella 5, solo in relazione alle quali si configura il reato de quo. Nè soccorre in proposito il punto 18 della tabella 5, che con una norma di chiusura si riferisce a sostanze di cui è provato il potere cancerogeno; infatti la disposizione in questione non richiede soltanto la possibilità oppure la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato. Detta prova non può essere fondata su cognizioni personali del giudice o su una perizia dallo stesso disposta, ma su dati certi, conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio, e poiché i solfati, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non sono riconosciuti avere un potere cancerogeno, deve ritenersi che il fatto integri l'illecito amministrativo di cui al comma primo dell'art. 54.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 03/11/2009 n. 46 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 3 novembre 2009
INDICE 1. Premessa 2. Le modifiche della legge finanziaria 2007 al regime di deducibilita\' 3. Retroattivita\' delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007 3.1. Applicazione delle sanzioni 3.2. Rapporti esauriti e limiti alla retroattivita\' 4. Trattamento sanzionatorio in presenza di dichiarazione integrativa 4.1. Dichiarazione integrativa presentata prima dell\'avvio dei controlli 4.2. Dichiarazione integrativa presentata dopo l\'avvio dei controlli 5. Tabella riassuntiva delle sanzioni applicabili 1. Premessa L\'articolo 110, comma 10 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1999, n. 13694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13694 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO ANTONIO Presidente del 13/10/1999
1. Dott. ONORATO PIERLUIGI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DI NUBILA VINCENZO " N. 3331
3. Dott. TERESI ALFREDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO " N. 25679/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HE RT n. a Concesio il 29 marzo avverso la sentenza della Pretura di Brescia del 20 novembre 1998
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Izzo che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito il difensore Pellizzari Fausto, Brescia
Svolgimento del processo
HE RT ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Brescia, emessa il 20 novembre 1998, con la quale veniva condannato per il reato di superamento dei limiti tabellari di uno scarico di insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura, deducendo quale motivo l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 21 terzo comma della legge n.319 del 1076 come modificato dalla legge n. 172 del 1995, in quanto, poiché il refluo recapita in pubblica fognatura, non vi era alcun obbligo di rispettare i limiti della tabella C, ma solo le disposizioni dell'ente gestore dell'impianto di depurazione.
Motivi della decisione
Il motivo addotto non è fondato sia perché, secondo quanto risulta dall'impugnata sentenza, il Comune gestore del depuratore non aveva prescritto il rispetto di limiti meno severi sia per l'assenza di un'autorizzazione in deroga cui si riferisce la pronuncia indicata in ricorso.
Tuttavia è entrato in vigore il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 alla cui disciplina occorre far riferimento qualora sia più
favorevole.
Orbene l'art. 59 della citata normativa al comma quinto configura il reato di superamento dei limiti tabellari ove si tratti di uno scarico di acque reflue industriali, come nella fattispecie, stabilendo, però, che i valori limite devono essere quelli fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome.
Pertanto, poiché è certo che non sono stati fissati limiti in alcun modo, ne' più ampi ne' più restrittivi, dalle autorità territoriali competenti occorre soltanto considerare se i solfati, i cui parametri indicati nella tabella 3 dell'allegato 5, sono stati superati, siano inclusi fra le sostanze di cui alla tabella 5. A tal riguardo è opportuno notare che i solfati non sono indicati espressamente nelle prime dieci sostanze e neppure nelle altre otto, sicché sembrerebbero esclusi da detta disposizione. Ma la tabella 5, oltre a contenere il riferimento ad alcuni composti che, in relazione al ciclo di produzione ed alle materie prodotte, potrebbero contenere detti elementi nella fattispecie da escludere in base agli atti esistenti, al n. 18 con una norma di chiusura, aperta a differenti apporti esterni ed a diverse conoscenze scientifiche, e formulata in maniera tale da consentire un continuo adeguamento della normazione alle varie mutevoli evenienze, si riferisce a sostanze di cui è provato il potere cancerogeno.
La dizione appare ampia ed indeterminata, sicché potrebbero avanzarsi dubbi di legittimità costituzionale, simili a quelli sollevati in materia di obbligo di nulla-osta provvisorio e di certificato per la prevenzione incendi e risolti in senso positivo dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. sent. n. 282 del 1990). Tuttavia prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale di una norma che, comunque, potrebbe trovare un suo parametro interpretativo in quella giurisprudenza costituzionale, con cui sono ritenute conformi all'art. 25 Cost. le previsioni di concetti valvola o di clausole generali e sufficientemente determinata la fattispecie penale nei reati "a forma libera" (Corte Cost. n. 5 del 1984 ex plurimis), occorre ricercare un'esegesi adeguatrice tale da eliminare ogni dubbio di costituzionalità (cfr. fra tante Corte Cost. ord. n. 436 del 1996). Ed invero, se l'espressione indeterminata potrebbe far includere varie sostanze per le quali una qualche ricerca abbia provato l'effetto cancerogeno, sicché, in assenza di un preciso richiamo ad una qualche fonte, potrebbe sostenersi che i solfati possano essere cancerogeni, ritiene questa Corte di dover considerare soltanto quelle sostanze che in virtù di comunicati o pubblicazioni scientifiche attendibili, provenienti dal Ministero della sanità o da altre fonti internazionali autorevoli, siano ritenute con potere cancerogeno.
Infatti, la disposizione in esame non richiede soltanto la possibilità oppure la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato. Detta prova, a parere della Corte, anche per escludere la possibile applicazione dei principi contenuti nella nota pronuncia della Consulta sull'errore scusabile su legge penale (sent. n. 364. del 1988), non può essere fondata su cognizioni personali del giudice o su una perizia dallo stesso disposta, ma su dati certi, conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio.
Pertanto, poiché i solfati, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non sono riconosciuti avere un potere cancerogeno, deve ritenersi che il fatto commesso integra l'illecito amministrativo di cui al primo comma dell'art. 54 del decreto legislativo in parola, sicché, a norma del terzo comma dell'art. 56 deve disporsi la trasmissione degli atti alla Regione Lombardia per l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non e più previsto dalla legge come reato.
Dispone trasmettersi gli atti alla Regione Lombardia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999