Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
Il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 3 allegata al Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 per le sostanze non incluse nella tabella 5 allegata allo stesso decreto integra il reato di cui all'art. 59, comma quinto, stesso decreto, solo ove sia provato il potere cancerogeno delle stesse secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), atteso che la previsione di chiusura del punto 18 della tabella 5 non richiede soltanto la possibilità o la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato. Diversamente si configura esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 54. (Fattispecie relativa al superamento dei limiti per l'aldeide formica)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2003, n. 12361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12361 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli III.mi Signori:
1) Dott. Claudio Vitalone Presidente
2) Dott. Guido De Maio Consigliere
3) Dott. Alfredo Maria Lombardi "
4) Dott. Aldo Fiale "
5) Dott. Amedeo Franco "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dagli Avv. Giorgio Baldini, Cesare Zaccone, Enrico Merli, difensori di fiducia di LL NA, n. a Gravellona Toce il 3.5.1943, di Bellingeri Gianfranco, n. a Carezzano il 3.10.1936, di Brombini Fulvio, n. a Roncoferraro il 14.8.1944, e di BO OB, n. a Cesano Maderno il 3.11.1952; avverso l'ordinanza in data 5.11.2002 del Tribunale di Verbania, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo degli scarichi industriali della ditta Acetati S.p.A., emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 20.10.2002. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, Avv. Giorgio Baldini, Cesare Zaccone e Enrico Merli, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Verbania ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale, degli scarichi del processo produttivo provenienti dalla ditta Acetati S.p.A.; provvedimento contemplante la facoltà per la predetta azienda di scaricare le sole acque reflue dell'impianto di raffreddamento separate da quelle del processo produttivo contenenti aldeide formica, da trattarsi in idoneo impianto di depurazione.
I giudici di merito hanno rilevato - sulla base delle analisi effettuate - che le acque del ciclo produttivo, contenenti RM, venivano diluite, in violazione del disposto di cui all'art. 28, quinto comma, del D. L.vo n. 152/99, con acque di raffreddamento dell'impianto, prima dello scarico recapitante nel torrente San Bernardino, in modo da non superare il valore limite di un milligrammo per litro stabilito per le aldeidi dalla tabella 3 dell'allegato 5 al predetto decreto legislativo;
valore limite sistematicamente superato prima della miscelazione delle acque. Nell'ordinanza si è, altresì, rilevato che la aldeide formica rientra tra le sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli di cui alla citata tabella 3, in quanto da comprendersi nella categoria delle sostanze cancerogene di cui al punto 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del decreto legislativo. In particolare i giudici di merito hanno affermato che la sostanza in questione, pur essendo stata classificata nella tavola 4Z con riferimento alle distinzioni effettuate dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul cancro, tra quelle il cui potere cancerogeno è probabile, rientra nella previsione della citata tabella 5 al numero 18, in quanto devono ritenersi comprese nella categoria delle sostanze previste da tale punto tutte quelle che presentano in assoluto un potere cancerogeno e, cioè, sia per l'uomo che per gli animali, in considerazione della ratio non-nativa finalizzata a tutelare non già esclusivamente la salute dell'uomo, ma primariamente l'ambiente in cui vive.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori degli indagati di cui in epigrafe, che la denunciano per violazione di legge.
I ricorrenti deducono che le osservazioni dell'ordinanza impugnata, afferenti alla natura potenzialmente cancerogena della aldeide formica, non tengono conto delle innovazioni apportate dal D. L.vo n. 258/2000 al D L.vo n. 152/99, essendo stata modificata la terminologia, adoperata per la individuazione delle sostanze contemplate dal n. 18 della citata tabella 5, in ordine alle quali viene precisato clic deve trattarsi di "sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno". Rilevano, quindi, i ricorrenti che l'ordinanza si riferisce erroneamente ad una tavola 4Z, non prevista dalla normativa in questione, e che, in base all'inequivocabile significato da attribuirsi alle espressioni adoperate da quest'ultima, rientrano nella categoria di cui al punto 18 della tabella 5 esclusivamente le sostanze sicuramente cancerogene per l'uomo, secondo la classificazione dell'IARC, che individua quattro gruppi di sostanze, comprendendo nel primo gruppo quelle il cui potere cancerogeno per l'uomo è stato definitivamente accertato. Si deduce, inoltre, che l'esigenza di certezza in ordine alla nocività delle sostanze classificate nella tabella 5 è desumibile anche dalla particolare gravità delle conseguenze connesse dal legislatore alla violazione delle disposizioni ad esse relative;
che la RM si presenta come prodotto naturale nella maggior parte dei sistemi viventi e la sua potenzialità cancerogena è stata solo oggetto di studi legati a fenomeni di inalazione;
che tale ridevi trovano conferma nel fatto che le aldeidi sono comprese nella tabella 3 tra le sostanze delle quali è ammessa la presenza nei limiti consentiti. Con ulteriori motivi di gravame, peraltro non adeguatamente sviluppati, si censura sotto altri profili la impugnata ordinanza, precisandosi, però, che le predette censure sono conseguenziali alla affermazione della fondatezza del primo motivo di gravame.
Il ricorso è fondato.
È stato già affermato da questa Corte, a breve distanza di tempo dall'entrata in vigore del D. L.vo n. 152/99 (sez. 111 199913694, Tanghetti, riv. 214990), che "Il superamento dei limiti tabellari di mio scarico da insediamento produttivo recapitante in pubblica fognatura per i solfati, i cui parametri sono indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 11, maggio 1999 n. 152, non integra il reato di cui all'art. 59, in quanto i solfati non sono inclusi tra le sostanze indicate nella tabella 5, solo in relazione alle quali si configura il reato de quo. Né soccorre in proposito il punto 18 della tabella 5, che con una nonna di chiusura si riferisce a sostanze di cui è provato il potere cancerogeno;
infatti la disposizione in questione non richiede soltanto la possibilità oppure la probabilità che una determinata sostanza possa avere usi potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato. Detta prova non può essere fondata su cognizioni personali del giudice o su una perizia dallo stesso disposta, ma su dati certi, conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio, e poiché i solfati, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non sono riconosciuti avere un potere cancerogeno, deve ritenersi che il fatto integri l'illecito amministrativo di cui al comma primo dell'art. 54".
La pronuncia sopra riportata in particolare si affermava ispirata all'esigenza di offrire un'esegesi adeguatrice dell'espressione adoperata dal legislatore al punto 18 della tabella 5, in certa misura ampia ed indeterminata, in quanto norma di chiusura aperta a differenti apporti esterni ed a diverse conoscenze scientifiche, sì da attribuire alla medesima un contenuto sufficientemente delimitato, al fine di fugare ogni dubbio di costituzionalità della fattispecie penale prevista dalla disposizione esaminata nella sua correlazione con l'art. 59 del decreto legislativo. Detta esigenza è stata fatta propria dal legislatore nella riformulazione del citato punto 18, contenuta nel D. L.vo n. 258/2000, che, come osservato dai ricorrenti, attualmente include tra le sostanze della tabella 5 esclusivamente quelle "di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere cancerogeno". Allorché, quindi, il superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 allegata al D. L.vo n. 152/99 non riguardi sostanze incluse in detta tabella, delle quali sia anche "provato" il potere cancerogeno secondo le indicazioni dell'I.A.R.C. con riferimento ai punto 18 della tabella 5, il fatto non integra l'ipotesi criminosa dì cui all'art. 59, quinto comma, del medesimo decreto legislativo, ma esclusivamente un illecito amministrativo, ai sensi dell'ars. 54, con la conseguente competenza della pubblica amministrazione in ordine alla applicazione delle sanzioni previste da tale disposizione e delle misure atte a far cessare l'illecito. Orbene, la impugnata ordinanza non ha fatto riferimento, ai fini della individuazione della natura cancerogena della RM, alle indicazioni dell'I.A.R.C., bensì ad una tavola 4Z non prevista dalla norma, ed inoltre contiene affermazioni genericamente afferenti al potere cancerogeno della sostanza di cui ci si occupa, senza che risulti precisata la fonte scientifica dalla quale è stato desunta la prova della natura cancerogena della RM per specie diverse da quella umana. La impugnata ordinanza deve essere, pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Verbania per un nuovo esame che tenga conto, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa oggetto di indagine, esclusivamente delle indicazioni dell'Agenzia Internazionale di ricerca sul cancro, nonché degli aggiornamenti scientifici ad esse apportate lima alla data di adozione della misura cautelare, con riferimento alle sostanze di cui risulti provato il potere cancerogeno secondo la classificazione operata da tale organismo di ricerca. L'accoglimento del primo motivo di gravame è assorbente delle ulteriori censure, peraltro del tutto generiche, dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al, Tribunale di Verbania.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4.2.2003. Depositato in cancelleria il 17 marzo 2003 .