Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
Il termine entro il quale la persona offesa dal reato può ricorrere in Cassazione contro il decreto di archiviazione asseritamente reso in violazione del contraddittorio decorre, in difetto di forme di conoscenza legale del provvedimento, dalla data della sua conoscenza effettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il predetto termine dovesse decorrere dalla data di deposito al G.i.p. di una istanza della persona offesa di revoca del decreto di archiviazione poi impugnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2007, n. 28613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28613 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 26/06/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1015
Dott. ZAPPIA ET - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 11140/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US ET, persona offesa denunciante nel procedimento penale n. 97/2003 instaurato presso la Procura della Repubblica di Viterbo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al P.M. competente per l'adempimento omesso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
SA ET, denunciante e persona offesa nel procedimento penale n. 97/2003 instaurato presso la Procura della Repubblica di Viterbo nei confronti di NO NI, impugna il decreto del G.I.P. in data 12 febbraio 2005 col quale, conformemente alla richiesta del P.M., venivano archiviate le notizie di reato a carico del NO per i delitti di truffa ed estorsione, e si restituivano gli atti perché si procedesse in ordine ai residui reati.
Il ricorrente si duole che egli non sia stato mai informato della richiesta di archiviazione parziale del P.M., malgrado ne avesse fatto tempestiva e rituale richiesta, e che sia stato perciò violato il suo diritto al contraddittorio, ciò che determina nullità del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata in cancelleria l'8 giugno 2007 il difensore della persona sottoposta ad indagini chiedeva il rigetto del ricorso per tardività dell'impugnazione. A sostegno di tale richiesta deduceva che in data 7 dicembre 2005 il difensore del SA aveva depositato presso la Cancelleria del G.I.P. di Viterbo istanza di revoca del decreto di archiviazione emesso il 12 febbraio 2005, motivata dalla mancata preventiva comunicazione della richiesta del P.M. alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta. Benché da tale atto, che il NO allegava in copia alla memoria difensiva, si desumesse che il SA era a conoscenza del decreto almeno dal 7 dicembre 2005, la sua impugnazione era stata presentata solo il 14 febbraio 2006, e quindi oltre ogni ipotizzabile termine di decadenza. Il ricorso è in effetti inammissibile perché intempestivo. L'impugnabilità del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta è istituto di creazione giurisprudenziale, e si è innestato su un tessuto normativo che, non prevedendo alcuna possibilità d'impugnazione, non prevedeva nemmeno l'eventualità della notificazione del provvedimento agli interessati. È questa la ragione per la quale ricorre in talune massime giurisprudenziali l'affermazione secondo cui l'impugnazione del decreto di archiviazione del G.I.P. emesso in violazione del contraddittorio è impugnabile senza il rispetto dei termini di cui all'art. 585 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 46274 dep. il 2 dicembre 2003); laddove tale affermazione prende semplicemente atto dell'impossibilità di ancorare il dies a quo di decorrenza del termine a una data di conoscenza legale che, in assenza di notificazione, non può essere determinata. La medesima affermazione non vale invece a svincolare l'impugnabilità del decreto da qualsiasi termine, avendo questa Corte ripetutamente e specificamente affermato che non può ammettersi l'esistenza di provvedimenti la cui impugnabilità sia ammessa in perpetuum, così da lasciarli indefinitamente esposti all'arbitrio della parte legittimata all'impugnazione (Cass. Sez. 6, ord. n. 1663 del 6 aprile 2000 dep. 16 maggio 2000). Per quanto attiene all'individuazione del termine e del relativo dies a quo, si dovrà fare applicazione in via analogica dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), non già per un impossibile parallelismo tra il procedimento di archiviazione in contraddittorio e il decreto emesso de plano (che è caratterizzato proprio dalla totale soppressione del procedimento), ma come norma generale applicabile in tutti i casi in cui la legge non preveda un termine diverso. Il dies a quo, in difetto della conoscenza legale del provvedimento, dovrà coincidere con la sua conoscenza effettiva, evento che il codice valorizza in più di una disposizione (art. 175 c.p.p., comma 2 e art. 420 bis c.p.p.) e che, secondo l'indicazione di Corte Cost., sent. n. 16 luglio 1991 n. 353, è da ritenere regola di ordine generale nel sistema del nuovo codice tutte le volte in cui non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame. L'indagine sull'effettiva conoscenza dell'atto impugnabile è res facti, da accertarsi caso per caso in base ad ogni elemento di giudizio legalmente acquisite che possa stabilire la certezza dell'evento. Trattandosi di questione processuale, il suo accertamento può avvenire anche in sede di legittimità, se essa è rilevante ai fini del decidere. In questo specifico caso, l'istanza di revoca del decreto impugnato,depositata dal difensore del SA in data 7 dicembre 2005, dimostra con ragionevole certezza che egli era perfettamente al corrente dell'atto e del suo contenuto almeno a far tempo da quella data, sicché il ricorso depositato oltre due mesi dopo è sicuramente intempestivo, quale che sia il termine d'impugnazione cui si debba far riferimento. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del gravame ex art. 591 c.p.p., lett. c); a tale declaratoria consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione della responsabilità connessa all'inosservanza del termine, al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007