Sentenza 27 ottobre 2017
Massime • 1
Le norme dettate dagli artt. 52 ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a tutela dei diritti vantati dai terzi creditori in buona fede sui beni sottoposti a confisca di prevenzione, si applicano anche alle ipotesi di confisca disposte in sede penale ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta "legge di stabilità"), mentre la disciplina transitoria, prevista dai commi 199 e ss. della medesima legge al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri contenuti nel citato d.lgs. n. 159 del 2011 alle procedure di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, trova applicazione solo rispetto ad esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2017, n. 15533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15533 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2017 |
Testo completo
15533-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/10/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. - 3561/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.2774/2017 PALMA TALERICO Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A. avverso il decreto del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
RM lette/sentite le conclusioni del PG Gr. Tharoite, the he chiesto l'eeccoplimento del ricorso;
-1- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano - quale giudice della esecuzione - con decreto emesso in data 30 settembre 2016 ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al pagamento del credito - vantato da Italfondiario s.p.a. - in riferimento ad un immobile sottoposto a confisca definitiva ai sensi dell'art. 12 sexies 1.n.356 del 1992 e succ.mod. .
1.1 La decisione di inammissibilità si incentra su un profilo di tardività della domanda, atteso che : a) la confisca dell'immobile, disposta in sede penale (in procedimento trattato nei confronti di RI EL) risulta irrevocabile in data 30 aprile 2015; b) la domanda di tutela da parte del creditore inciso è stata depositata in cancelleria in data 17 dicembre 2015, oltre il termine di decadenza che la Corte di merito individua in quello di 180 giorni dal momento della definitività della confisca (scaduto il 30 di ottobre del 2015). Si ritiene, in tal senso, applicabile alla confisca cd. estesa (art. 12 sexies) la previsione di legge di cui al comma 199 dell'art. 1 della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità 2012) introduttiva del termine di decadenza e richiamata (per i provvedimenti di confisca la cui RM definitività si collochi dopo il 1.1.2013) dal successivo comma 205. -2. Avverso detto decreto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Emanuele Cirillo - Italfondiario s.p.a. in qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo s.p.a. .
2.1 Con unico, articolato, motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni regolatrici (art. 1 commi da 199 a 206 legge n.228/2012) individuate dal giudice della esecuzione. In fatto, ribadita la propria posizione di terzo estraneo al reato e di creditore ipotecario, la società ricorrente lamenta in primis l'assenza di avviso circa la facoltà di presentare istanza per il riconoscimento del credito, con violazione della disposizione contenuta nel comma 206 della legge n. 228/2012 (art.1). La disposizione in parola pone a carico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (da ora in avanti SC) l'onere di comunicare ai creditori incisi dalla confisca la possibilità di proposizione della domanda e la data di scadenza del termine, a mezzo posta elettronica certificata o con avviso inserito nel proprio sito internet. Nessun avviso è stato realizzato, neanche in forma semplificata, dalla SC e la ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza della irrevocabilità della confisca solo mediante la consultazione del sito internet di questa Corte di Cassazione. 2 In particolare, la decisione numero 3417 del 2015, emessa all'udienza del 30 aprile 2015 dalla II Sezione Penale con cui veniva dichiarata (in tale parte) la inammissibilità del - ricorso proposto da RI EL -, veniva depositata solo in data 4 agosto 2015 e la conoscenza della correlata irrevocabilità della confisca veniva ottenuta dalla società ricorrente solo in tale data e con detto strumento. Da qui la presentazione della domanda, che si ritiene avvenuta in tempo utile, ove lo si rapporti al diverso dies a quo rappresentato dal 4 agosto 2015. 2.2 In diritto, si ritiene erronea la lettura del quadro normativo fornita dalla Corte di Appello di Milano. L'assenza di adempimento dell'onere informativo da parte della SC (comma 206), in un corretto bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive contrapposte, non può che determinare la necessità di individuare un diverso dies a quo della decadenza di cui al comma 199 dell'art. 1 della legge di stabilità 2012, e tale momento iniziale non potrebbe che essere correlato al momento in cui la decisione che rende irrevocabile la confisca - - è stata depositata ed è dunque accessibile (nel caso in esame il 4 agosto del 2015). CONSIDERATO IN DIRITTO пл 1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
1.1 Va operata una breve premessa, utile ad inquadrare alcuni dei temi in diritto sottesi alla decisione impugnata ed al ricorso. Tanto la prima che il secondo mostrano di ritenere «integralmente» applicabile al procedimento di confisca cd. 'estesa' penale (art. 12 sexies) lo statuto in tema di diritto transitorio introdotto dal legislatore del 2012 con i commi da 194 a 206 dell'art. 1 legge di stabilità del 2012 n.228. Non vi sarebbe in tale provvedimento legislativo del 2012 il solo «novum sostanziale» rappresentato dal testo del comma 190 - con variazione del testo dell'art. 12 sexies legge 356 del 1992, tale da includere la confisca 'estesa' nell'orbita applicativa del sistema di tutela delle posizioni creditorie introdotto con il decreto legislativo numero 159 del 2011 (da ora in avanti Cod.Ant.) agli articoli 52 e seguenti ma anche un «novum processuale» rappresentato dalla particolare disciplina transitoria contenuta nei commi da 194 a 206. Il conflitto interpretativo, tra decisione e ricorso, è tutto interno per l'appunto a tale disciplina, ed in particolare riguarda il rapporto tra gli oneri informativi gravanti su SC (comma 206) e decorrenza del termine decadenziale (comma 199 e comma 205).
1.2 Ora, va subito affermato che tale inquadramento corrisponde solo in parte ai contenuti degli arresti di questa Corte di legittimità, nel senso che se da un lato si è 3 -a partire da Sez. I n. 26527 del 20.5.2014 e con orientamento ormai affermato che per effetto dei contenuti del comma 190 della legge del 2012 la tutela prevalente del credito inciso dalla confisca estesa penale (art. 12 sexies) è da ritenersi regolata, quanto ai presupposti, dalle disposizioni degli articoli 52 e ss. del Cod. Ant. dall'altro si è più volte ribadito che i successivi contenuti della legge di stabilità 2012 qui in rilevo (dal comma 199 al comma 206) rappresentano una disciplina transitoria ad hoc dettata in via esclusiva per le decisioni emesse in procedure di misure di prevenzione (in virtù di quanto affermato, nella disciplina generale del Cod.Ant. del 2011, all'art. 117 comma 1) e non risultano applicabili in caso di confisca estesa in sede penale (si vedano, sul punto, Sez. I n. 12362 del 15.2.2016; Sez. I n. 11889 del 1.2.2017; Sez. I n. 9677 del 7.2.2017; Sez. I n. 26379 del 7.2.2017). In altre parole, mentre è ormai pacifica l'applicabilità ai casi di confisca penale 'estesa' (art. 12 sexies) dello 'statuto regolativo' delle posizioni creditorie incise di cui agli artt. 52 e ss. del Cod. Ant., le linee interpretative emerse in sede di legittimità sul punto della disciplina transitoria risultano univoche nel senso della inapplicabilità al procedimento penale della particolare disciplina transitoria contenuta nei commi 199 e ss. della legge di stabilità del 2012. Da tali arresti il Collegio non ritiene di discostarsi, pur con la consapevolezza della Ri esistenza di un testo di legge in fase di pubblicazione - al momento della emissione della presente decisione che tende a realizzare (anche in via di interpretazione autentica) la piena equiparazione, anche sotto il profilo della disciplina transitoria, tra le due ipotesi di confisca (di prevenzione e penale estesa o comunque correlata a procedure di cui all'art. 51 co.3 bis cod. proc.pen.). La legge in questione sarà vagliata - ovviamente lì dove - promulgata, ma ciò non può influire sulle determinazioni che il Collegio è tenuto ad adottare nel presente procedimento.
1.3 Va dunque ribadito in via generale - che con la legge n.228 del 2012, per quanto qui interessa, sono stati realizzati due interventi regolativi diversi : a) per effetto dei contenuti del comma 190, nella parte in cui (con modifica del comma 4 bis dell'art. 12 sexies 1.356/1992) si rendono applicabili alla confisca estesa, emessa in sede penale, le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni di cui al Cod. Ant., si è inteso estendere a tale tipologia di confisca (anche) il contenuto delle disposizioni del decreto legislativo n.159/2011 (art. 52 e ss. ) riguardanti le conseguenze della decisione irrevocabile di confisca sui diritti reali di garanzia correlati a erogazione di credito e vantati da soggetti terzi su beni confiscati, con immediata applicabilità delle disposizioni in parola, secondo le ordinarie coordinate interpretative in tema di successione di leggi nel tempo;
b) per effetto dei contenuti dei commi 194 / 206 è stata introdotta in sede di procedure di prevenzione, una apposita disciplina transitoria allo scopo di rendere «immediatamente 4 applicabili» alle procedure di confisca pendenti (alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.159 del 2011, rappresentata dal 13 ottobre del 2011) o già definite, i principi di fondo introdotti sul tema dalla nuova disciplina generale, principi che in virtù di quanto - previsto dall'art. 117 co.1 Cod. Ant. (disposizione transitoria che pone la regola della ultrattività delle disposizioni previgenti lì dove la proposta applicativa di misura di prevenzione sia antecedente al 13 ottobre del 2011) non sarebbero stati applicabili a tutte le situazioni pendenti di confisca emessa in prevenzione. In altre parole, come già precisato negli arresti prima citati, la disciplina transitoria di cui ai commi 199 e seguenti della legge di stabilità del 2012 trova la sua ragion d'essere nella necessità di «contrastare e neutralizzare» nel settore della tutela del credito la scelta primaria» realizzata dal legislatore del 2011 in punto di disciplina transitoria generalista (art. 117 co.1 d.lgs. n.159) tesa a determinare l'applicazione di ogni novità sostanziale al deposito di nuove proposte, nel senso che le disposizioni - molto attese che regolamentano l'an e quomodo della tutela del credito in caso di confisca di prevenzione vengono in tal modo scorporate dalla disciplina generale e rese - - immediatamente applicabili, pur con gli inevitabili adattamenti dovuti alla natura transitoria dell'intervento regolativo. Nel sistema penale della confisca 'estesa' (art. 12 sexies e ipotesi assimilate) una volta My introdotta la norma di 'raccordo' con la disciplina del codice antimafia (individuata negli arresti di cui sopra nel comma 190 della legge di stabilità del 2012) risultano immediatamente applicabili le disposizioni oggetto di richiamo (art. 52 e ss. del Cod.Ant.) e non vi è necessità alcuna di neutralizzare gli effetti di una disposizione transitoria (art. 117 co.1) dettata in via esclusiva per le procedure di prevenzione, per la semplice ragione che tale norma non esplica alcun effetto in sede penale. Ciò ha portato questa Corte di legittimità a ritenere estranea alla confisca emessa in sede penale la particolare disciplina transitoria di cui ai commi da 194 a 206, con scelta interpretativa che, in riferimento al settore penale si dirige verso l'immediata applicazione della disciplina cd. 'a regime' del Cod. Ant. . Disciplina a regime che, come è noto, è improntata sulla scia delle lezioni interpretative elaborate da questa stessa Corte di Cassazione alla tutela dell'affidamento incolpevole - (assenza di strumentalità del credito all'attività illecita, salva la dimostrazione dell'ignoranza incolpevole di tale nesso), inteso quale presupposto per la conversione ex lege del contenuto dell'originaria pretesa (sorta prima del sequestro dei beni) in un diritto con natura 'sequenziale', rappresentato da una sub-pretesa ad ottenere dallo Stato (soggetto divenuto titolare dei beni in virtù della confisca) la soddisfazione del credito originario residuo, con graduazione della garanzia patrimoniale e apertura di una procedura concorsuale atipica . 5 1.5 In particolare, si è affermato negli arresti prima citati (ed in altre decisioni conformi), che : a) la questione disciplinata dai commi 199 e ss. della legge di stabilità del 2012, secondo Sez. I n. 26527 del 2014 [..] è tutta interna alla materia della prevenzione per l'essenziale ragione rappresentata dalle modalità di formulazione della specifica disciplina transitoria del d.lgs. n.159 del 2011 (l'art. 117, in forza del quale l'intero contenuto del libro I in tema di misure di prevenzione trova applicazione solo dove la proposta applicativa sia stata depositata dopo il 13 ottobre 2011). Per tale fondamentale ragione il legislatore del 2012 ha ritenuto necessaria l'emanazione - qui esclusivamente per il settore della prevenzione - di una sorta di disciplina transitoria «avversa», tesa a rendere applicabili nei modi regolamentati dai commi 194 e seguenti le nuove norme in tema - di tutela dei terzi ai procedimenti di prevenzione già definiti o che proseguono in virtù del contenuto dell'art. 117 - con le regole anteriormente vigenti (legge n. 575 del 1965, legge n.1423 del 1956). Ma tale disciplina transitoria «speciale» non viene richiamata a proposito dei procedimenti penali con confisca disposta ex art. 12 sexies in quanto non necessaria, proprio in forza delle modalità del rinvio contenuto nel comma 190 del medesimo art. 1 legge n.228 del 2012. Le disposizioni in tema di «amministrazione e destinazione» contenute nel d.lgs. n.159 del 2011 sono infatti richiamate «in quanto Roy tali» (e non in quanto applicabili) e la norma contenuta in detto comma 190 è destinata a calarsi non già nel procedimento di prevenzione (nel cui ambito sarebbe vigente il limite dell'art. 117, opportunamente rimosso) ma nel procedimento penale, ove nessuna norma transitoria espressa risulta prevista. Pertanto tali disposizioni (art. 52 e ss. d.lgsl. 159) risultano immediatamente applicabili, nel procedimento penale interessato, secondo gli ordinari criteri di successione delle leggi nel tempo [..] ; b) tornando sul tema, nella decisione Sez. I n. 12362 del 2016 si è ulteriormente affermato [...] che parlare di diretta applicazione in sede esecutiva penale della disciplina contenuta negli articoli 52 e ss. del d.Lgs. n.159 del 2011 comporta la necessità di «conformare» i contenuti delle singole disposizioni alla fase della esecuzione penale secondo criteri di compatibilità e, al contempo, di rispetto della finalità di garanzia insita in detto intervento legislativo (garanzia sia del singolo creditore in buona fede che delle altre posizioni creditorie potenzialmente incise dalla confisca). Va pertanto precisato che a) il sistema di tutela descritto nelle norme in questione offre possibilità di riconoscimento della buona fede a tutti i portatori di un diritto di credito e non soltanto ai titolari di crediti assistiti garanzie reali (art. 52 co.1 ), b) la concreta graduazione della possibilità di soddisfacimento delle posizioni creditorie (una volta riconosciuta la tutelabilità in rapporto alle previsioni di legge) è invece rapportata alle caratteristiche particolari del credito, secondo il modello descritto dagli articoli 54 per i crediti prededucibili e 61 co.2 (ordine delle posizioni creditorie) del medesimo D.Lgs. 159 del 2011, c) la norma applicabile in sede esecutiva penale, quanto alla individuazione del giudice della esecuzione competente a decidere sulle domande di ammissione del credito (successive a confisca definitiva) è da identificarsi nella disposizione di cui all'art. 59 co.10 D.Lgs. n.159 del 2011, il che comporta l'obbligo di adottare il modello procedimentale corrispondente, di cui all'art. 666 cod.proc.pen., d) in mancanza di una espressa disciplina transitoria in sede penale (atteso che, come si è detto, i commi da 194 a 206 della legge del 2012 appaiono dettati solo per le confische emesse in sede di prevenzione) la domanda del creditore è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 58 comma 5 del d.Lgs. n.159 del 2011. Ove non sia stato assegnato alcun termine per la presentazione delle istanze nel corso del procedimento, il termine va dunque identificato in quello massimo di un anno dalla definitività della sentenza contenente la statuizione di confisca, salvo che il creditore provi di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile;
c) ed ancora, nella decisione Sez. I n. 11889 del 1.2.2017 si è affermato che anche per le domande di tutela del credito in procedure di confisca penale divenute definitive prima del 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge n.228 del 2012) è da ritenersi applicabile, in via diretta e per effetto della modifica apportata al testo dell'art. 12 sexies dal comma 190 della legge di stabilità del 2012, il termine lungo di un anno (art. 58 RY comma 5 Cod.Ant.) con decorrenza dal 1.1.2013, mentre nella decisione Sez. I n. 9677 del 2017, ferma restando la inapplicabilità della disciplina transitoria (commi 199 e ss. legge del 2012) dettata per la prevenzione, si è ritenuto preferibile indicare, per le confische penali antecedenti al 1 gennaio del 2013, l'applicabilità del solo termine ordinario di prescrizione, non potendosi individuare una decadenza con legge entrata in vigore in epoca posteriore alla formazione del giudicato ed alla nascita del diritto del creditore inciso ad ottenere, in presenza dei presupposti, la tutela per la perdita della garanzia reale.
1.6 Tutto ciò si afferma allo scopo di far comprendere come nei principali arresti di questa Corte, intervenuti sul tema della tutela del creditore inciso da confisca penale, si è sinora ritenuto di escludere l'applicazione dei commi 199 e ss. della legge di stabilità del 2012 (decadenza breve con previsione dei 180 giorni) in favore della diretta applicazione - quantomeno per i provvedimenti divenuti irrevocabili in epoca posteriore al 1 gennaio del 2013 - dei contenuti della disciplina cd. 'a regime' di cui agli articoli 52 e ss. del Cod.Ant., con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 57 e 58 . In tal senso, si è ritenuto che lì dove sia mancato, in dette procedure, il provvedimento di assegnazione» del termine al singolo creditore da parte del giudice procedente (art. 57 comma 2) la conseguenza in diritto è quella di ritenere ammissibili tutte le domande di tutela del credito depositate entro il termine di un anno dalla definitività del 7 provvedimento di confisca (art. 58 comma 5) indicato dalla legge come termine massimo di proposizione dell'istanza. Ciò anche in ragione del fatto che la posizione del terzo creditore - titolare di diritto reale di garanzia - inciso dalla confisca è condizione giuridica che in virtù del generale principio di tutela dell'affidamento incolpevole ( su cui per tutte, Sez. Un. ric. Bacherotti del 1999; Corte Cost. n. 1 del 1997 nonchè CGUE 3.5.1978, in C 112/77) è oggetto di protezione anche di rilievo costituzionale e convenzionale (per le ricadute negative sui diritti della personalità derivanti dalla perdita di un bene economico, di recente, v. Corte Edu nei casi OL
contro
Italia e BA
contro
Italia del 2014), il che rende necessario un equo contemperamento di tale posizione con l'interesse pubblico a mantenere l'integrità economica del bene oggetto di confisca. Tale interesse pubblico è meritevole di considerazione in termini di prevalenza nella misura in cui ciò non determini la «perdita» di un valore in capo ad un soggetto che aveva liberamente contrattato con la persona 'portatrice' di pericolosità in condizione di buona fede. Da tale considerazione è necessario prendere le mosse in ogni occasione in cui il legislatore introduca limiti o condizioni all'esercizio del diritto del terzo, il che porta a RM ritenere necessario per la 'restrizione' dei diritti di accesso alla tutela giurisdizionale un sistema di norme «chiaro ed accessibile» nonchè a ritenere applicabili a tale soggetto le norme di garanzia e di chiusura dettate dal legislatore processuale a beneficio delle parti private», prima fra tutte quelle in tema di restituzione nel termine inosservato in modo incolpevole di cui all'art. 175 cod.proc.pen. . Dunque ad ulteriore sostegno della linea interpretativa sinora seguita, va affermato che la pretesa applicazione al terzo creditore in sede penale della disciplina transitoria - 'restrittiva' di cui ai commi 194 e ss. della legge del 2012 non sarebbe sostenuta da alcuna chiarezza, posto che in più di un passaggio espressivo (si veda il testo del comma 198 ove si compie esplicito riferimento al sequestro di prevenzione, nonchè quello del comma 194 inequivoco nell'evocare i beni confiscati all'esito del procedimento di prevenzione) il legislatore circoscrive l'intervento alle confische emesse in sede di prevenzione.
2. Ciò rende erronea ab initio la premessa interpretativa seguita dal giudice della esecuzione penale nel caso qui in trattazione, improntata alla opposta tesi della applicabilità al procedimento penale della disciplina transitoria contenuta nella legge di stabilità del 2012, aspetto che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità della domanda perchè depositata oltre il termine (dei 180 giorni) di cui ai commi 199 e 205 della legge n.228 del 2012. 8 -2.1 Tale erroneità di inquadramento in diritto rende in ogni caso ineludibile l'annullamento della decisione impugnata, pur se i profili di critica espressi nel ricorso si muovono sul rapporto tra le diverse disposizioni contenute nella legge n.228 del 2012. La società ricorrente, in effetti, introduce un tema tutto interno alla disciplina ritenuta applicabile dal giudice della esecuzione, ma tale prospettazione è funzionale ad una più ampia denunzia di irragionevolezza del 'termine decadenziale breve' dei 180 giorni dalla definitività del provvedimento di confisca. Pertanto, una volta introdotto il punto di doglianza, è pacifico che spetta a questa Corte la ricognizione della disciplina normativa applicabile al caso, trattandosi di tema in diritto. -Lì dove tale preliminare attività conduca come nel caso in esame - a ritenere applicabile una diversa previsione di legge (come si è detto, l'art. 58 Cod.Ant.) tale da rendere fondata la complessiva doglianza sulla esiguità del termine decadenziale, il ricorso deve trovare accoglimento con l'annullamento della decisione impugnata. Al giudice del rinvio spetta, pertanto, il compito di verificare, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 57 e 58 del Cod.Ant. se, nel corso del procedimento penale che ha dato luogo alla confisca la società ricorrente abbia ricevuto la notifica dell'assegnazione del termine di cui all'art.57 co.2 ; in caso di mancata assegnazione l'istanza andrà ritenuta ammissibile perchè proposta entro il termine di un anno dalla Rol irrevocabilità della confisca. -Nella particolare situazione, peraltro, rappresentata dalla probabile sopravvenienza all'atto della decisione dei rinvio di una disciplina legislativa di interpretazione autentica in senso difforme da quanto sinora sostenuto, valuterà giudice del rinvio la modalità con cui realizzare l'adeguamento ai contenuti della presente decisione, dovendosi tener conto di alcuni parametri che qui si indicano per completezza di trattazione: il limite alla emanazione di una norma di interpretazione autentica costituzionalmente valida è dato dalla rispondenza dei contenuti della disposizione a quelli ragionevolmente estraibili in via interpretativa dalla norma originaria, transitandosi in caso diverso - in - un intervento legislativo con portata innovativa, la cui retroattività va vagliata sotto il profilo della ragionevolezza (sul tema v. C.Cost. n.26 del 2003 e n. 234 del 2007 ); - anche in ipotesi di riconduzione della condizione del terzo creditore in confisca ad un unico modello di disciplina transitoria (rappresentato dai contenuti della legge di stabilità del 2012) è da ritenersi ineludibile il principio per cui la decorrenza di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto non può che derivare dalla conoscenza del procedimento o del provvedimento che ha dato luogo alla estinzione dell'originario diritto di credito, dovendosi, in caso contrario, consentire la restituzione nel termine per la proposizione dell'istanza. 9
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano. Così deciso il 27 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi MariaStefania Di Tomassi pregji DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 APR 2018 IL CANCELLIERE Stefania FA 10