Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2001, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
002 9 6 /0 1 REPUBBLICA I IN NOME DEL POPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto офролго SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 9058/98 Cron. 442 Consigliere - Dott. Franco PONTORIERI Rep. 94. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 28/04/00 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: T.M.C. S.r.l., in persona dell'Amm.re Unico Sig.ra BOLDRINI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell' avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO SOPIE dall'avvocato VILLANI ELENA, MENDICINI M. difesa IL SOLE 24 ORE dio Richiesta giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti L 3000 ricorrente - CANCELLIERE
contro
N.C.R. Italia S.p.A. (già ATT GLOBAL INFORMATION LIRE 1500 CANCELLERIA SOLUTIONS ITALIA SpA in persona del suo procuratore speciale e legale rapp.te FRASCHINI SIMONE, 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA AZUNI 9, presso 0660041 831 lo studio dell'avvocato DE CAMELIS PAOLO, che lo -1- difende unitamente agli avvocati QUINTAVALLE GIOVANNI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE. POGGIANI GIORGIO, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutive controricorrente dal Sig. D iS. per din 434 avversO la sentenza n. 88/98 della Corte d'Appello di 11. 24 UR 201 IL CANCELLIERE BOLOGNA, depositata il 30/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udienza del 28/04/00 dal Consigliere Dott. Enrico UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutival SPAGNA MUSSO;
CAMELYSdal Sig. per diritti L.24.008 Bl udito l'Avvocato Leonardo MALORNI, per delega 2.4 APR 2001 dell'avv. Mendicini M., depositata in udienza, IL CANCELLIERECANCELLI della ricorrente che ha chiesto difensore l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Paolo DE CAMELIS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 1989 la T.M.C. s.r.l. - pre- messo: che con "ordine" del 21 gennaio 1988 la N.R.C. Italia Corporation .s.p.a. le aveva commesso la produzione di n°20.000 “carte di credito" con i disegni ed i co- lori indicati;
che in corso d'opera la committente le aveva chiesto la modifica del colore, al che essa con telex del 10 maggio 1988 aveva comunicato che tale varia- zione avrebbe comportato un incremento del prezzo dell'appalto di £. 4.500.000; che a seguito dell'accettazione” della committente, aveva eseguito quella modifica ma inutilmente aveva chiesto il pagamento del supplemento del prezzo conven- , ne in giudizio, dinanzi al tribunale di Bologna, la società committente. perché fosse है condannata al pagamento di detta somma, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Costituitasi nel giudizio, la società convenuta.. chiese il rigetto della do- manda avendone eccepito l'infondatezza sotto ogni profilo.. Con sentenza del 20 giugno 1995 il tribunale adito accolse la domanda. Adita con il gravame della At & T Global Information Solution Italia s.p.a. ( nuova denominazione assunta dalla N.C.R. Italia Corporation s.p.a.) resistito dal- la T.M.C., la corte d'appello di Bologna, con sentenza del 30 gennaio 1998, in ri- forma della pronunzia impugnata, ha rigettato la domanda. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di due motivi, la T.M.C. s.r.l.; resiste con controricorso, poi illustrato da memoria, la NR Italia s.p.a (già ATT.Global Information Solutions Italia s.p.a.). Motivi della decisione 3 Rammenta la Corte che l'obbligo del deposito "della sentenza o della deci- sione impugnata nel termine di venti giorni dall'eseguita sua ultima notificazione al- le parti contro le quali l'impugnativa è proposta, fissato a pena dell' improcedibilità del ricorso per cassazione dal n° 2 del I capoverso dell'art. 369 c.p.c., non può rite- nersi soddisfatto oltre che nell'ipotesi di produzione di una copia mancante del re- quisito della autenticità anche in quella in cui la copia autentica del provvedimento impugnato riveli la sua non integrità, tale da non consentire di ripercorre l'iter” argomentativo seguito dal giudice. In questa evenienza la produzione si rivela inidonea al raggiungimento del- lo scopo, costituente la “ratio" della norma indicata, di verificare la correttezza delle censure esposte nel ricorso per cassazione (in proposito vedansi anche le pro- nunzie di questa corte nn.3699/96 e 2434/98). 色 Nella specie, la disamina della produzione della società ricorrente rivela al suo esito aver costei depositato nel termine prescritto copia autentica della senten- za n°88 pronunziata “inter partes" dalla corte d'appello di Bologna il 30 gennaio 1998, oggetto del ricorso per cassazione, nella quale non è riprodotta la pagina 16 nell'ambito delle argomentazioni esposte da quel giudice a sostegno della propria decisione. Questa specifica carenza incide negativamente sulla completezza grafica della parte argomentativa della pronunzia in esame, quindi sulla esatta compren- sione dell'iter" logico seguito dal giudice del merito per giungere alla decisione adottata, e preclude, pertanto, a questa Corte l'esercizio del potere dovere di veri- fica della correttezza delle censure con le quali la società ricorrente denunzia, sotto 4 i profili dei vizi di cui ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., l'omessa disamina di risultanze istruttorie rilevanti ai fini della soluzione della controversia ( i tempi della richiesta delle variazioni dell'opera commessa, della sua esecuzione dopo l'accettazione del- la committente della richiesta del maggior prezzo) nonché la violazione dell'art. 1362 c.c. in punto di interpretazione di scritture aventi natura negoziale. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La soccombenza della ricorrente sulla questione preliminare, che esaurisce questo giudizio, determina la sua condanna al pagamento, in favore della resistente, delle relative spese (art. 385, I comma, c.p.c.) Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente a pagare alla resi- stente le spese del giudizio di legittimità che liquida in £257000 oltre £.
1.500.000 per onorari. Roma, il 28 aprile 2000. Il Presidente (dr Mario Spadone) Spraditu Il Consigliere, estensore (dr Enrico Spagna Musso) 290000 IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Valeria Neri 10 GEN. 2001 IL CANCELLIERE CI Rome 5 - 8 MAR. 2001 11393 V L E 1 D 0 0 . O I C I F F #