Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
La disciplina sulla tutela di terzi prevista dal D.Lgs. 6 maggio 2011 n.159 in materia di prevenzione reale, è applicabile alla confisca emessa ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, divenuta irrevocabile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità), che ha esteso lo statuto normativo della tutela delle posizioni creditorie anche alle confische emesse in sede penale; ne consegue che, in mancanza di una espressa disciplina transitoria in sede penale, la domanda del creditore è assoggettata al termine annuale di decadenza previsto dall'art. 58, comma quinto, D.Lgs. 6 maggio 2011 n.159, che non decorre dalla data di irrevocabilità del provvedimento di confisca ma da quella in cui è stata attribuita al creditore la possibilità di esercitare il proprio diritto, da individuarsi nella data di entrata in vigore della citata legge n. 228 del 2012 (1 gennaio 2013).
Commentario • 1
- 1. Codice Antimafia: tutela dei terzi creditori nella confisca “allargata”Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 15 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2017, n. 11889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11889 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
1 188 9 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE Presidente SENTENZA, - N. 401/2017 Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere - N. 15221/2016Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. STEFANO APRILE - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA avverso l'ordinanza n. 249/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 04/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gabriele Mazzotta che ha chiesto l'annullamento del provvediments jugueto ruvio el Tribunale i lateria for m ove scene;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 4 febbraio 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la domanda formulata nell'interesse della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 1, comma 199, della legge n. 228 del 2012 e 58 d. lgs. n. 159 del 2011, nella sua qualità di creditore ipotecario con garanzia iscritta sui beni immobili oggetto di sequestro e di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 nell'ambito del processo penale definito con sentenza del GUP del medesimo Tribunale del 6.9.2009, irrevocabile dal 29.5.2012. A ragione della decisione rilevava che l'istanza di ammissione al credito oggetto del presente incidente di esecuzione era stata depositata in data 28 giugno 2013 e riteneva che la stessa era tardiva essendo stata formulata oltre il termine di un anno dalla data di definitività della sentenza contenente la statuizione di confisca (29.5.2012), normativamente previsto dal comma 5 dell'art. 58 d.lgs. n. 159/2011. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Banca Nazionale del Lavoro, per il tramite del suo difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato Lucio Ghia, denunciando violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. lett. b) in relazione all'art. 52 e sss. del d. lgs. n. 159/2011 e all'art. 1, commi 194 e ss. L. n. 228 del 24.12.2012, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Gabriele Mazzotta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Pienamente condivisibili appaiono, con riferimento alla fattispecie scrutinata, le osservazioni articolate svolte nella sentenza di questa sezione n. 26527 del 20/05/2014 (ricorrente Italfondiario S.P.A. RV 259332) secondo cui "nel caso di confisca definitiva - disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, il giudice dell'esecuzione penale che sia stato investito dall'istanza del terzo creditore diretta ad ottenere l'ammissione al pagamento del credito ipotecario è tenuto a eseguire, laddove non sia stata già compiuta con esito negativo con provvedimento precedente sul medesimo oggetto, la verifica di sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 (da ritenersi applicabile anche alla confisca penale) e a trasmetterne gli esiti all'Agenzia Nazionale, alla quale spettano le successive determinazioni di carattere amministrativo" (conforme: Sez. 1, n. 12362 del 15/02/2016, Edil Merici s.r.l., RV 266045). 2 Peraltro, appare evidente che nel processo penale l'ipotesi di tutela del terzo creditore viene in rilievo esclusivamente in sede esecutiva. Come osservato nelle due pronunce in precedenza citate, l'art. 1, comma 190, della legge n. 228 del 2012 contiene la disposizione normativa che impone di estendere lo statuto normativo di tutela delle posizioni creditorie alle confische emesse in sede penale;
mentre ai commi successivi contiene norme transitorie applicabili nella sola sede procedimentale delle misure di prevenzione, attesa la necessità di porre rimedio alla infelice formulazione dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 del medesimo codice antimafia (norma transitoria che prevede l'applicazione di tutte le nuove norme introdotte dal legislatore del 2011 in esclusivo rapporto alle proposte applicative successive alla entrata in vigore della legge, senza operare distinzione alcuna). Con la conseguenza che in mancanza di una espressa disciplina transitoria in sede penale (atteso che come detto, i commi da 194 a 206 della legge el 2012 appaiono dettati solo per I confische emesse in sede di prevenzione) la domanda del creditore è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 58, comma 5, del d.lgs n. 159 del 2011. Occorre, però, precisare che è del tutto irragionevole ritenere che detto termine annuale possa decorrere dalla data di definitività della sentenza contenente la statuizione della confisca e ciò in ragione della circostanza che l'estensione dello statuto normativo di tutela delle posizioni creditorie emesse in sede penale è avvenuto in virtù dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. Sicché ritiene il Collegio che tale termine decorre dalla data in cui è stato attribuito al creditore il diritto di esercitare il proprio diritto e cioè dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge citata.
2. Alla stregua dei superiori rilievi, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al GIP del Tribunale di Catania perché proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Catania. Così deciso, l'1 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATArt Palma LE RO UN CANCELLERIA 103 MAR 2017 IL CANCELLIERE TE LL