Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2017, n. 11889
CASS
Sentenza 1 febbraio 2017

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La disciplina sulla tutela di terzi prevista dal D.Lgs. 6 maggio 2011 n.159 in materia di prevenzione reale, è applicabile alla confisca emessa ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, divenuta irrevocabile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità), che ha esteso lo statuto normativo della tutela delle posizioni creditorie anche alle confische emesse in sede penale; ne consegue che, in mancanza di una espressa disciplina transitoria in sede penale, la domanda del creditore è assoggettata al termine annuale di decadenza previsto dall'art. 58, comma quinto, D.Lgs. 6 maggio 2011 n.159, che non decorre dalla data di irrevocabilità del provvedimento di confisca ma da quella in cui è stata attribuita al creditore la possibilità di esercitare il proprio diritto, da individuarsi nella data di entrata in vigore della citata legge n. 228 del 2012 (1 gennaio 2013).

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  • 1Codice Antimafia: tutela dei terzi creditori nella confisca “allargata”
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 15 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2017, n. 11889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11889
Data del deposito : 1 febbraio 2017

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