Sentenza 7 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di confisca ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), ai fini della prova della buona fede e dell'affidamento incolpevole, incombente sull'Istituto finanziario titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione al pagamento del proprio credito, non è sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle procedure operative interne per l'erogazione del finanziamento, occorrendo che sia provata l'approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del debitore e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante, anche in relazione all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere ai doveri propri dell'intermediario finanziario con riguardo, fra l'altro, alla normativa antiriciclaggio. (Fattispecie di confisca disposta anteriormente all'introduzione del comma 4-bis del citato art. 12-sexies da parte dell'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2017, n. 9677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9677 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2017 |
Testo completo
09677-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07.02.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - Dott. Adet Toni NOVIK N. 439/2017 - Consigliere - Dott.ssa Angela TARDIO REGISTRO Dott. Vincenzo SIANI - Consigliere - GENERALE - Rel. Consigliere - Dott. Stefano APRILE N. 6692/2016 Dott. Raffaello MAGI - Consigliere - Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA nel procedimento di esecuzione a carico di SA CH promosso da ITALFONDIARIO S.P.A. avverso l'ordinanza del 28 ottobre 2015 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso, la memoria depositata dall'avv. Sebastiano Di CI nell'interesse di ITALFONDIARIO S.p.A. in data 20.1.2017; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ammesso Italfondiario s.p.a. al pagamento dei crediti ipotecari relativi agli immobili sottoposti a confisca, ai sensi dell'art. 12-sexies, DL n. 306/1992, ai danni di SA RC con la sentenza pronunciata il 10 dicembre 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, divenuta definitiva il 3 maggio 2011, ritenendo dimostrata la buona fede dell'istituto creditore essendo state dallo stesso seguite le ordinarie procedure di erogazione del credito all'atto del finanziamento, non potendosi richiedere al terzo lo svolgimento di particolari indagini volte a verificare l'esistenza di reali rapporti tra il condannato e i soggetti finanziati, nonché la veridicità delle dichiarazioni da questi rese in occasione della richiesta di finanziamento.
2. Ricorre l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a mezzo dell'Avvocato dello Stato Domenico Maimone in rappresentanza del foro erariale, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, lamentando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sufficienza, ai fini di ritenere la buona fede nell'istituto creditore, del mancato scostamento rispetto alle procedure operative standardizzate per la concessione dei mutui ipotecari, dovendosi invece ritenere sussistente uno specifico onere, tenuto conto di quanto accertato con la sentenza definitiva in ordine alla disposta confisca dei beni gravati da ipoteca che risultano acquistati da ZA, RO, Di CI e RC PA, i quali avevano prodotto documentazione falsa per ottenere il finanziamento, di positivo adempimento con l'ordinaria diligenza agli obblighi di informazione e accertamento in ordine alla concreta effettiva capacità reddituale del richiedente, non apparendo sufficiente la mera allegazione di generica documentazione da parte dello stesso.
2.1. Con memoria depositata in data 2 gennaio 2017, Italfondiario S.p.A. eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso perché proposto da soggetto privo di legittimazione (in riferimento a Sez. 1, Sentenza n. 6701 del 22/10/2013 dep. 2014, Menozzi, Rv. 259411), e deduce, in via subordinata, l'infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto, ritenendo immediatamente applicabili le 2 disposizioni attinenti la tutela dei terzi a mente del rinvio contenuto nell'art. 1, comma 190, I. n. 228/2012, nonché infondate nel merito le censure in assenza di elementi indicativi di una eventuale connivenza tra i funzionari della banca e i beneficiari dei mutui. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare ammissibile e fondato. Il ricorso è ammissibile poiché «l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (subentrata all'Agenzia del demanio nella gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a confisca ai sensi del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50) è legittimata a proporre opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia riconosciuto, "inaudita altera parte", la condizione di terzo di buona fede ad un creditore garantito da ipoteca su un bene confiscato ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in 1. n. 356 del 1992)» (Sez. 1, Sentenza n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario S.p.a., Rv. 257912).
1.1. Il giudice dell'esecuzione ha dato diretta applicazione, per la risoluzione della questione oggetto del giudizio, alla disposizione di cui all'art. 52, d.lgs. n. 159/2011, a una confisca divenuta definitiva in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, nonché dell'art. 1, comma 190, legge n. 228/2012, richiamando, a sostegno, un precedente di questa Corte che aveva esteso alla confisca penale disposta ai sensi dell'articolo 12-sexies, decreto-legge n. 306/1992, l'applicazione della normativa prevista per i sequestri e confische di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011 (Sez. 1, Sentenza n. 26527 del 20/05/2014, Italfondiario s.p.a., Rv. 259331). Tralasciando la problematica concernente l'effettiva applicabilità dell'invocato precedente con riguardo alle disposizioni del codice antimafia in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, applicabilità che è avversata da una parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 8935 del 20/01/2016, Ag. Naz. Per L'amm.ne Dest.ne Dei Beni Sequestrati, Rv. 266077), vi è da dire che l'invocato precedente non appare, comunque, concretamente applicabile al caso oggetto del giudizio poiché la confisca era divenuta definitiva ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012 che, sostituendo il 3 Ф comma 4-bis, dell'art. 12-sexies, DL n. 306/1992, ha esteso alle confische disposte ai sensi del medesimo art. 12-sexies, nonché «agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale», l'applicazione del cd codice antimafia per quanto concerne la destinazione>> e l' amministrazione» dei beni confiscati. Peraltro, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la soluzione non è diversa laddove si faccia riferimento ai delitti di cui all'art. 51, comma 3- bis, cod. proc. pen., nell'ambito dei quali non rientra il reato di usura per il quale è stato condannato l'imputato.
2. Ad avviso del Collegio, dunque, alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12- sexies, decreto-legge n. 306/1992, divenuta definitiva in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 228/2012, continuano ad applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di tutela dei terzi operanti sulla base della normativa previgente. In particolare, si è affermato che «l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole» (Sez. U, Sentenza n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511), richiedendo, di conseguenza, l'estraneità del terzo alla condotta criminosa, la sua buona fede e l'affidamento incolpevole. È stato evidenziato che il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell'elemento di carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. Nella nozione di estraneità al reato non può mancare un'impronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del terzo. I terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono a integrare le 4 q condizioni di appartenenza e di estraneità al reato, dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ad avviso del Collegio, ai terzi fa carico l'onere della prova, sia relativamente alla titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza.
2.1. Quando, poi, il terzo titolare del diritto reale sia un istituto finanziario devono essere tenute in considerazione le disposizioni di settore attinenti l'erogazione del credito. È noto, infatti, che gli organi di vigilanza del credito emanano specifiche direttive cui gli istituti finanziari debbono attenersi per addivenire all'erogazione del finanziamento. I medesimi organi richiedono il rispetto di procedure formalizzate che coinvolgono, solitamente, la specifica valutazione ad opera di strutture di controllo interno dell'istituto finanziario. Spesso, infine, sono richiesti all'istituto erogante degli accantonamenti specifici per i crediti definiti a maggior rischio, tanto che la corretta valutazione degli impieghi diviene il punto centrale dell'intera politica finanziaria dell'istituto perché ricade sull'assetto finanziario complessivo (classificare come non rischioso un impiego consente all'istituto di limitare gli accantonamenti). In tale contesto, infine, non va dimenticato che, almeno in passato, l'erogazione di finanziamenti di non rilevante importo è stata attribuita alla responsabilità delle strutture territoriali degli istituti finanziari, così esponendo le stesse a significative pressioni ambientali e comunque al potenziale rischio di operare in condizioni di scarsa autonomia decisionale. Si tratta di un complesso di elementi dei quali, in presenza di una organizzazione aziendale che risulti rivolta all'autorizzazione degli impieghi sulla base di procedure largamente formali, non può non tenersi conto, soprattutto quando si deve valutare la buona fede e la diligenza del banchiere. 5 T 2.2. Nel caso oggetto del giudizio, quindi, risultando incontestata l'esistenza di un collegamento del diritto di ipoteca vantato dalla società Italfondiario S.p.A. con la condotta delittuosa, è onere del terzo provare la propria buona fede in relazione alla situazione di apparenza creata dal reo e dai terzi intestatari dei beni, situazione di apparenza che non poteva essere superata con l'ordinaria diligenza e che quindi ne giustifica l'ignoranza. Il creditore ipotecario, a sostegno della propria buona fede, ha dedotto l'avvenuto rispetto delle procedure interne per la concessione di finanziamenti e il giudice ha ritenuto tale condotta effettivamente indicativa della condizione soggettiva. La motivazione sul punto appare contraddittoria e illogica perché attribuisce al positivo espletamento delle procedure interne il significato di affermare l'esistenza della buona fede in capo all'istituto finanziario. Si consideri, piuttosto, che in caso di esito negativo delle indicate procedure il finanziamento non sarebbe stato erogato, tanto che deve dedursi che quello individuato è un indice meramente formale e quindi del tutto ininfluente rispetto alla dimostrazione della buona fede richiesta.
3. Ad avviso del Collegio la motivazione deve, piuttosto, indagare, al fine di riconoscere la buona fede, il contenuto dell'istruttoria svolta dall'istituto finanziario che ha erogato il finanziamento, con particolare riferimento a una seria, approfondita e autonoma ricostruzione (anche mediante l'intervento di organi tecnici esterni alla filiale ovvero a livello di audit) delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti. Tale ricostruzione, di cui l'istituto deve fornire adeguato supporto probatorio e che il giudice porrà a fondamento della propria motivata decisione, riguarda, esemplificativamente, l'accertamento della capacità finanziaria e delle condizioni patrimoniali del debitore e della famiglia, l'accertamento dell'esistenza di una capacità reddituale adeguata a restituire il finanziamento e a mantenere il debitore e la famiglia, nonché i beni di cui essi dispongono o che stanno acquisendo. Si consideri che gli indicati elementi possono essere acquisiti, esemplificativamente, mediante le dichiarazioni dei redditi relative a un adeguato ambito temporale, le usuali informazioni commerciali, finanziarie e l'esame delle fonti aperte (giornali ed altri media), nonché per mezzo delle ulteriori 6 A informazioni specifiche acquisibili, nelle ristrette realtà territoriali in cui opera il soggetto, mediante la clientela e il contesto socio-economico di riferimento. Si consideri, da ultimo, che l'attività dell'istituto deve anche avere a oggetto la verifica dello scopo e delle finalità del negozio giuridico, con riferimento all'effettività e concreta operatività dei soggetti economici coinvolti, alla regolarità amministrativa dell'operazione sottostante, nonché alla sostenibilità finanziaria del negozio, sia con riguardo al debitore sia con riguardo all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere ai doveri propri dell'intermediario finanziario con riguardo, tra l'altro, alla normativa antiriciclaggio.
4. Mancando una logica, non contraddittoria e coerente motivazione che attesti l'esame degli indici obiettivi rivelatori della buona fede dell'Istituto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al GIP del Tribunale di Siracusa perché proceda a nuovo esame nell'osservanza degli indicati principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa. Così deciso il 7 febbraio 2017. ConsigliIl Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Stefano Aprile 20 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 FEB 2017 IL CANCELLIERE J. Stefania FAIELLA 7