Sentenza 12 luglio 2016
Massime • 1
Non è affetto da nullità l'interrogatorio di garanzia ex art.294 cod. proc. pen., al quale proceda un giudice diverso, come persona fisica, da quello che ha applicato la misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2016, n. 41951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41951 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2016 |
Testo completo
4 1 9 5 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2441/2016- - Presidente - SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. N. 14798/2016 - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA EP N. IL 25/07/1965 avverso l'ordinanza n. 31/2016 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 19/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Freneexa Loy, che he chiesto il rigetto due riesus- Uditii difensori Avv. Gregorio Viscomi & Selve for Jennone, ehe hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Д RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/01/2016 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente accolto la richiesta difensiva ex art. 309 cod. proc. pen., sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di AL PP in quanto gravemente indiziato, in concorso con PP CO, di usura e di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 ai danni di TO AL, con la misura degli arresti domiciliari, previa, altresì, esclusione dell'aggravante in ultimo menzionata in relazione all'usura (aggravata, quindi, solo dall' approfittamento dello stato di bisogno altrui e dal fatto di essere commessa in danno di imprenditore).
1.1. Il suddetto Tribunale si confronta in primis con la richiesta di retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., formulata dalla difesa dell'indagato all'udienza fissata per la trattazione del ricorso. Rileva, invero, che tra l'usura di cui alla prima ordinanza applicativa di misura cautelare a carico dell'AL in data 23/08/2012 e l' usura e la tentata estorsione di cui al presente procedimento non sussiste una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., peraltro non desumibile dalla documentazione allegata dalla difesa, considerato che i reati hanno diverse vittime, sono eseguiti con modalità differenti ed in contesti diversi, avendo, altresì, i fatti di cui alla seconda ordinanza profili di collegamento con la criminalità locale di Cutro che mancano nella prima fattispecie, essendovi coinvolto altro soggetto, PP CO, già condannato per essere un affiliato storico della consorteria cutrese. Né sussiste nel caso di specie, secondo il Collegio a quo, l'ulteriore requisito della desumibilità dagli atti, essendo gli elementi di prova su cui si fonda l'ordinanza impugnata costituiti, oltre che dalle intercettazioni già presenti agli atti del primo procedimento, anche e soprattutto dalle sommarie informazioni testimoniali acquisite nel luglio 2013, dopo la separazione dei due procedimenti e l'emissione della prima misura, dalla persona offesa TO AL, che ivi offre la chiave di lettura dell'attività captativa. Inoltre, dirimente, per escludere detta desumibilità, sarebbe, secondo il Tribunale del riesame, la pendenza dei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie diverse, essendo diversa la competenza funzionale 1 delle Procure che si sono occupate dei medesimi (Procura ordinaria per il primo e Procura distrettuale per il secondo). Passando al merito, l'ordinanza impugnata evidenzia come dalle dichiarazioni della persona offesa e dall'attività di intercettazione svolta emergano gravi indizi di colpevolezza in ordine all'usura, in relazione alla quale, però, esclude l'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, non ritenendo sussistenti elementi da cui evincere che l'AL abbia agito al fine di agevolare un clan o con metodo mafioso almeno al momento della pattuizione usuraria. Evidenzia, altresì, come la persona offesa abbia dichiarato a conferma dell'attività di intercettazione pregressa - che nel mese di aprile 2011 riceveva in prestito la somma di euro 7000,00 da AL PP e che allo scadere dei termini successivi (il primo di due mesi e gli altri di un mese) corrispondeva fino al novembre 2011 importi per un totale di euro 9000,00 e, nonostante la restituzione di una somma superiore al prestito, l'AL gli faceva presente che quanto da lui corrisposto erano solo gli interessi e che avrebbe dovuto restituire la somma capitale ricevuta. Ed ancora come il TO abbia riferito di incontri successivi uno dei quali riscontrato dalla P.g. che ha - dato atto anche della presenza del CO in cui il creditore si presentava accompagnato da altra persona che indicò come "compare di Cutro", il quale riferì di non conoscere i fatti, ma impose alla persona offesa di onorare il prestito ottenuto, mostrando, come sottolineato da quest'ultima, un atteggiamento ostile, aggressivo e minaccioso nei suoi confronti. L'ordinanza passa in disamina le conversazioni telefoniche captate, dell'aprile 2012, da cui emergono le pressioni dell'AL nei confronti del TO finalizzate a sollecitare il pagamento da parte del medesimo del saldo del suo debito, a prendere con lui appuntamenti per risolvere da vicino la questione, nonché nei confronti del PI, che, amico del TO, aveva funto da garante nel debito assunto da quest'ultimo; conversazioni anche col coinvolgimento del CO, che dialogava sia col PI che con il TO per indurre quest'ultimo allo "impegno" del pagamento. Evincendo il Tribunale del riesame da dette conversazioni e dalla ricostruzione dettagliata della vicenda del prestito usurario e delle minacce promanate dall'AL e dal CO svolta dal TO, ben a conoscenza della caratura criminale del CO, evocata anche dall'AL, che, parlandone con l'intermediario PI, definiva il suo 2 complice "quella persona grande lì", la gravità indiziaria non solo dell'usura, essendo senza dubbio superato il tasso soglia di interessi perché il prestito possa considerarsi usurario, ma anche della tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152 del 1991. Evidenziando i Giudici a quibus come il comportamento dell'AL, che, per sollecitare il pagamento da parte del TO, chiedeva l'intervento del CO, appartenente all'associazione mafiosa di Cutro, non esitando ad evocarne la caratura criminale e così ponendo in essere quantomeno una minaccia implicita, integri la fattispecie in ultimo menzionata, aggravata nei termini suddetti. Passando alla valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame di Catanzaro valorizza la gravità dei fatti contestati, le modalità esecutive degli stessi e la personalità dell'AL, già coinvolto in procedimenti di usura anche definiti con sentenze di condanna, per concludere per la sussistenza di un pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. Д 2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AL PP, tramite i propri difensori.
2.1.Col primo motivo si invoca la nullità dell'ordinanza genetica con riferimento agli artt. 292, 293 e 294 cod. proc. pen.. Invero a detta ordinanza emessa da un G.i.p. del Tribunale di Catanzaro sarebbe seguito l'interrogatorio di garanzia svolto da altro G.i.p. dello stesso ufficio, con la conseguenza che l'espletamento dell'interrogatorio da parte di un Giudice diverso comporterebbe, analogamente al caso di omesso interrogatorio nei termini, la perdita di efficacia della misura, non essendo intervenuta la rinnovazione della medesima ex art. 27 cod. proc. pen. da parte del Giudice competente.
2.2. Col secondo motivo i difensori lamentano violazione degli artt. 297, comma 3 e 303 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che il Tribunale del riesame non abbia ravvisato la connessione qualificata tra i fatti di cui alle due ordinanze, desumibile dalla documentazione da essa difesa prodotta, incorrendo peraltro in un' evidente contraddizione, laddove la esclude per la sussistenza, in relazione ai fatti di cui alla seconda ordinanza, dell'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, che poi esclude per l'usura. Ci si duole anche dell'esclusione del requisito della desumibilità dagli atti a fondamento della prima ordinanza dei fatti 3 di cui alla seconda, atteso che le s.i.t. del 2013 sarebbero precedute da altre del 2012 della stessa persona offesa e dello stesso tenore.
2.3.Col terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i fatti di incolpazione di cui ai capi S e T. Quanto al primo si rileva che l'ordinanza impugnata, che fonda la gravità indiziaria in ordine a detto fatto sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle intercettazioni, riporta passaggi delle intercettazioni allegate all'ordinanza genetica, del tutto inconferenti per la posizione di AL. Quanto al fatto di cui al capo T, si duole la difesa che il Tribunale abbia ritenuto risolutiva la circostanza dell'intromissione del CO nella richiesta di pagamento di quanto dovuto ad AL, per il timore che ne sarebbe derivato per la persona offesa, la quale invece riferisce nelle s.i.t. di non conoscere tale CO e di non essersi mai intimorito della presenza di tale soggetto. Sempre il Tribunale erroneamente afferma, come rilevato dalla difesa, che la caratura criminale del CO sarebbe conosciuta al TO che lo avrebbe definito "compare di Cutro", mentre tale affermazione sarebbe stata fatta dall' AL nel presentare CO. Ed inoltre dà, illogicamente, risalto all' espressione "quella persona grande lì".
2.4 Col quarto motivo si invoca la nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'imputazione di cui al capo T). Ci si duole che nell'imputazione provvisoria di cui a detto capo non sia dato comprendere quale sarebbe la condotta estorsiva tenuta dall'AL, tanto da pregiudicarne il diritto di difesa. Nullità che il Tribunale del riesame non ha sanato e non avrebbe potuto sanare.
2.5. Con il quinto motivo di impugnazione si censura l'ordinanza iropugnata per vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 in relazione al capo T). Ci si duole dell' apoditticità dell'ordinanza impugnata laddove afferma esservi stata un' attività di intimidazione, senza spiegarne il contenuto, e la qualifica come aggravata per la sola presenza di tale CO PP, indicato come "compare di Cutro" o "quella persona grande lì". Le conclusioni del Tribunale sarebbero, poi, in contrasto con la stessa ricostruzione del fatto dal suddetto effettuata, da cui emergerebbe l'esistenza di una trattativa e non un'attività estorsiva in danno del TO.
2.6 Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della concretezza del pericolo di recidiva. In relazione a condotte risalenti al 2012 sia il Tribunale del riesame che ancor prima il G.i.p. avrebbero dovuto motivare sull'attualità e sulla concretezza del pericolo di recidiva in modo particolarmente specifico ed approfondito, mentre sul punto in entrambi i provvedimenti, secondo la difesa, mancherebbe la motivazione. I difensori insistono, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. L'ufficio del Giudice per le indagini preliminari è impersonale ed il fatto che l'interrogatorio di garanzia sia stato svolto da altro giudice, inteso come persona fisica diversa, rispetto a quello che ha redatto l'ordinanza genetica, non consente di equiparare la situazione ad un omesso interrogatorio ovvero ad una misura cautelare disposta da un giudice incompetente e quindi destinata a divenire inefficace se non rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. dal giudice competente. Nessuna violazione dell' art. 294 cod. proc. pen. è ravvisabile, come б affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, da cui non ci si intende discostare. Non è nullo l'interrogatorio di garanzia ex art.294 cod. proc. pen. qualora ad esso proceda un giudice diverso, come persona fisica, da quello che ha applicato la misura cautelare in quanto non sussiste alcuna disposizione che imponga a pena di nullità che il giudice che procede - all'interrogatorio in questione sia lo stesso giudice persona fisica che ha emesso la misura ed, inoltre, perché il principio di immutabilità del giudice è previsto dall'art.525, comma 2, cod. proc. pen. solo con riferimento alla necessaria identità della persona fisica del giudice o dei giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma non può estendersi per analogia (in assenza della identità di ratio) anche alle attività svolte nel corso delle indagini preliminari, tanto più per quelle che non hanno contenuto decisorio (Sez. 3, n. 8121 del 04/12/2002 - dep. 19/02/2003, Caruso, Rv. 223737).
1.2 Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile. 5 In tema di cosiddetta "contestazione a catena", l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (la Corte ha anche osservato che la valutazione circa la "desumibilità dagli atti" compete al giudice di merito, perché richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità). (Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010 - dep. 11/03/2010, Napolitano, Rv. 246798) Orbene, nel caso in oggetto il Tribunale a quo motiva sull' esclusione della connessione qualificata tra i reati dei due procedimenti con argomentazioni non manifestamente illogiche, riportate in punto di fatto, valorizzando la diversità di vittime, di modalità e di contesti delle fattispecie, nonché il collegamento di quelle di cui alla seconda ordinanza con la criminalità organizzata di Cutro attraverso il CO. Argomentazioni a fronte delle quali i difensori invitano ad una mera rivalutazione di elementi fattuali preclusa in questa sede. Ne consegue l'inammissibilità della censura. Quanto al secondo profilo, anche sull' assenza del requisito della desumibilità dagli atti il Tribunale della libertà di Catanzaro motiva in modo logico e coerente con le risultanze degli atti processuali, dando rilievo in particolare alle s.i.t. rese dal TO nel 2013 e al loro peso nell'interpretazione dell'attività captativa. A fronte di dette argomentazioni il difensore richiama del tutto genericamente le s.i.t. rese precedentemente dalla stessa persona offesa, senza correlarsi alla motivazione sul punto - riportata nel fatto dell' ordinanza impugnata e quindi contestare in modo specifico il carattere di novità delle ultime informazioni rese rispetto alle precedenti. La genericità delle doglianze le rende, quindi, inammissibili.
1.3 Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, a fronte di argomentazioni non manifestamente illogiche sulla gravità indiziaria in relazione all'usura e alla tentata estorsione aggravata ai sensi dell' art. 7 d. lgs. n. 152 del 1991, come quelle riportate sopra nel fatto ( a pag.2), che partono da un' attenta disamina sia delle dichiarazioni della persona offesa che delle conversazioni emergenti dalle intercettazioni, la difesa invita ad una rilettura degli elementi fattuali, preclusa in sede di legittimità. Laddove lamenta la non pertinenza delle intercettazioni allegate per la posizione dell'AL, mentre l'ordinanza evidenzia come si 6 tratti di conversazioni, in molte delle quali è coinvolto quest'ultimo, finalizzate a sollecitare il pagamento della persona offesa anche col coinvolgimento del CO, che fungeva da tramite rispetto all' AL, presentato da quest' ultimo come "compare di Cutro" in modo da ricalcarne lo spessore criminale. E laddove, inoltre, censura il rilievo ampiamente argomentato - dato a detta intromissione e alle espressioni utilizzate dal creditore per indicare il suo complice, come quella in ultimo richiamata e l'affermazione "quella persona grande lì".
1.4 Infondato è il quarto motivo di impugnazione. Si invoca una nullità dell'ordinanza genetica, per violazione dell'art. 292, lett. b) cod. proc. pen. in ragione della genericità dell'imputazione provvisoria di cui al capo T), da cui non sarebbe evincibile la condotta estorsiva tenuta dall'AL, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo. Orbene, secondo il disposto normativo che si assume essere violato "la descrizione sommaria del fatto", che l'ordinanza genetica deve о contenere a pena di nullità, non è quella solo dell'imputazione provvisoria, ma quella emergente dall' ordinanza nel suo complesso. Come specificato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche se con riguardo ad un' ipotesi diversa. In sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, al fine di controllare la gravità degli indizi e la conformità della contestazione allo schema legale della fattispecie, il Tribunale può prendere in considerazione tutti gli elementi fattuali desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato, quando la condotta criminosa contestata all'indagato, pur commessa entro un lasso temporale non formalmente ricompreso nella data del provvisorio capo di imputazione, sia stata oggetto di valutazione nella motivazione dell'ordinanza cautelare (Sez. 2, n. 21423 del 20/04/2011 dep. 27/05/2011, Staiano, Rv. - 250508). Nel caso oggetto di valutazione, invero, il ruolo svolto dall' AL nell'estorsione è senza dubbio desumibile dagli elementi fattuali riportati nella motivazione dell' ordinanza genetica, laddove è evidenziata la circostanza che l' AL, per ottenere in modo sollecito il pagamento degli interessi usurari, chiedeva l'intervento di PI CO, di nota caratura delinquenziale;
ed è specificato dal Collegio a quo-che si confronta col rilievo difensivo, dando vita ad una motivazione che si salda a quella dell'ordinanza genetica e compone insieme ad essa un unico e coerente 7 corpo argomentativo che rileva che "non si spiegherebbe, se non nel senso della consumazione di una minaccia implicita, l'intervento di un terzo soggetto con il compito di incutere nella persona offesa una sorta di timore che lo inducesse al pagamento, dovuto, sul piano logico, appunto all'appartenenza del CO all' associazione mafiosa".
1.5. Il quinto motivo di impugnazione è inammissibile. Invero, come si è evidenziato in ultimo ed ancora più diffusamente nel fatto, l'ordinanza impugnata dà vita ad un iter argomentativo analitico e non manifestamente illogico sulla sussistenza dell'aggravante di cui all' art. 7 d. I. n. 152 del 1991 con riferimento al capo T), che, senza dubbio, non può essere tacciato di apoditticità. A fronte del quale è preclusa in sede di legittimità una rilettura degli elementi fattuali, come quella invocata dalla difesa sotto il profilo del vizio di motivazione, che faccia leva sull' esistenza di trattative per il pagamento e sulla mancata percezione da parte della persona offesa dello svolgimento di un' attività estorsiva nei suoi confronti.
1.6. Infondato è, infine, il sesto motivo di impugnazione. L' ordinanza impugnata, lungi dall' omettere di motivare sulla concretezza e sull'attualità del pericolo di recidiva, le relaziona, oltre che con "la personalità dell' AL già coinvolto in procedimenti di usura" conclusisi con sentenze di condanna, con la gravità dei fatti e con le loro modalità esecutive, che analiticamente descrive, ricalcando quelle mafiose della tentata estorsione. Fattispecie, quest'ultima, cui l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ricollega una presunzione di pericolosità, che esonera peraltro dall' approfondimento motivazionale invocato. In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016 - dep. 05/05/2016, Modica, Rv. 266749 : nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalità di realizzazione delle numerose e 8 reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei a "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti, rendendo, così, concreto ed attuale il pericolo di recidiva;
conf. n. 18746/16 n.m.).
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell' AL al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Gaetano Di Giuro внего бер и m DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 OTT 2016 DOL CANCELLIER CANCELLIERE || \iptro Di Meo 9