Sentenza 16 novembre 2016
Massime • 1
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma quarto, cod. proc. in relazione all'art. 3 cost. nella parte in cui non estende il divieto di custodia cautelare in carcere alle persone ultrassessantenni, inabili anche parzialmente, come previsto dall'art. 47 ter, comma primo lett. d, ord. pen. in materia di esecuzione di pena non superiore a quattro anni, in quanto si tratta di previsioni rispondenti a logiche e finalità differenti, connesse, in un caso, all'andamento del processo e alla tutela della collettività e, nell'altro, alla rieducazione del condannato e a un trattamento che non sia contrario al senso di umanità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2016, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2016 |
Testo completo
02441-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16 11 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - -Consigliere 3469/2016 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Presidente - SENTENZA N. Dott. MARCO VANNUCCI -- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO ROCCHI N 35980 2016 Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CO N. IL 11/07/1948 avverso l'ordinanza n. 1588/2016 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 05/07/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FFI TTA RARINEW (HE HA CHIEST CANNJU JUANMEN GAN RINVIO DELL'ORDINANZA IMPORNATA Udit i difensor Avv.; BARTOLA PASQUALE n RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da ON NC avverso quella del Tribunale dibattimentale che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nel procedimento "Mafia Capitale" per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, turbativa d'asta e corruzione, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991. Nell'atto di appello il difensore - deducendo l'inabilità parziale dell'imputato e la sua età superiore a 60 anni aveva invocato l'art. 47 ter comma 1, lett. d) - ord. pen. sostenendo che tale norma poteva essere applicata anche in sede cautelare, pena l'illegittimità costituzionale dell'art. 275 cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame, dopo avere osservato che quello dibattimentale aveva rinviato la decisione in punto di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo, disponendo perizia medica, riteneva la prospettazione dell'appellante infondata: la disciplina è dettata dall'art. 275, commi 4 e 4 bis cod. proc. pen. e l'applicazione della norma di ordinamento penitenziario non è ipotizzabile;
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, atteso che non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione, attesa la diversità delle posizioni dell'ultrasessantenne imputato e di quello condannato definitivamente. Per di più l'art. 47 ter ord. pen. non si applica automaticamente ma, nel caso di soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4 bis ord. pen., solo previo accertamento della collaborazione del condannato. Il Tribunale riteneva tuttora sussistenti le esigenze cautelari, non essendo sufficiente a farle venire meno il mero decorso del tempo.
2. Ricorre per cassazione il difensore di NC ON, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto del venir meno delle esigenze cautelari. Benché la difesa, nell'istanza al Tribunale dibattimentale e nell'atto di appello, avesse specificamente indicato molteplici elementi che dimostravano l'insussistenza delle esigenze cautelari, la motivazione del rigetto era stata apparente in entrambi i provvedimenti, senza alcuna valutazione degli elementi evidenziati. L'istanza era stata presentata dopo l'esaurimento dell'istruttoria richiesta dall'accusa ed era molto dettagliata sia sulle condizioni di salute, sia sulla collaborazione dell'imputato con gli inquirenti, sia sull'insussistenza delle 2 esigenze cautelari. L'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. impone al giudice di apprezzare le ragioni che fanno escludere la permanenza delle esigenze cautelari in conseguenza dell'allontanamento dell'imputato dall'associazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4 e 4 bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che una persona ultrasessantenne anche solo parzialmente inabile sia equiparabile all'ultrasettantenne. In sostanza, poiché le norme dell'art. 275 cod. proc. pen. sono poste a tutela della persona, non può non essere riconosciuta una discrezionalità al giudice;
del resto lo stesso Tribunale aveva sollevato d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale della norma con riferimento al caso delle madri con figli di età non superiore a sei anni, proprio in correlazione con la norma dell'ordinamento penitenziario. La disparità di trattamento riservata ai condannati e agli imputati viola l'art. 3 della Costituzione, dovendosi ritenere quella dell'art. 47 ter ord. pen. una norma parametro cui si deve adeguare quella del codice. Le considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata sono apodittiche ed illogiche: in effetti, sia la normativa sulle misure cautelari che l'ordinamento penitenziario individuano il carcere come extrema ratio, cosicché è inevitabile adeguare la regolamentazione delle due fasi.
3. Con nota depositata il 10/11/2016, il difensore del ricorrente chiede l'acquisizione di documenti del processo in corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente innanzi al Tribunale e riproposta in questa sede è manifestamente infondata. Come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata, non può sussistere una violazione dell'art. 3 della Costituzione in conseguenza della mancata estensione del regime previsto dall'art. 47 ter ord. pen. alla fase cautelare in quanto l'indagato/imputato in stato di custodia cautelare è in una situazione differente rispetto al condannato in esecuzione di pena. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si può enunciare sic et simpliciter il principio secondo cui "la misura cautelare della 3 custodia cautelare in carcere, rappresentando di fatto una anticipazione della pena, non può essere applicata quando la stessa pena non può essere il carcere", principio da cui il ricorrente fa derivare la natura di "norma parametro" dell'art. 47 ter ord. pen. nell'ambito di un sistema sostanzialmente unitario. Il sistema non è affatto unitario e risponde a logiche differenti: mentre l'esecuzione della pena è informata all'obiettivo della rieducazione del condannato e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, che ne costituisce il presupposto indispensabile, poiché un trattamento inumano non può rieducare il soggetto (art. 27, comma 3 Cost.), le misure cautelari (non a caso menzionate in altro articolo della Costituzione, l'art. 13, comma 5) sono a tutela di altre esigenze - quelle indicate dall'art. 274 cod. proc. pen. e quindi - sono strettamente connesse all'andamento del processo oltre che alla tutela della collettività dal pericolo di commissione di nuovi reati. In sostanza: i limiti alla custodia cautelare in carcere hanno un fondamento diverso rispetto alla regolamentazione dell'ordinamento penitenziario benché basati sul doveroso rispetto della dignità e della salute del soggetto indagato/imputato. Scendendo al caso particolare evidenziato dal ricorrente, se l'ampia (ma non assoluta) possibilità per il condannato ultrasessantenne inabile anche parzialmente di fruire della detenzione domiciliare si giustifica nell'ottica di una pena adeguata all'età e allo stato di salute del soggetto, una pena quindi in grado di rieducare il soggetto in quanto non contraria al senso di umanità, le esigenze cautelari, se gravi, attuali e concrete, possono imporre la custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto della stessa età e nelle medesime condizioni. Questo, ovviamente, non significa disattenzione verso le condizioni di salute o di inabilità degli imputati sottoposti a misure cautelari personali: sotto questo profilo - quindi non un profilo di carattere giuridico vincolante la norma - dell'ordinamento penitenziario invocata dal ricorrente può certamente essere tenuta in considerazione dal giudice della cognizione al fine di graduare le proprie decisioni in punto di libertà personale nei confronti degli imputati. Nel caso in esame, comunque, dall'ordinanza impugnata si evince che il Tribunale dibattimentale ha riservato un'ulteriore decisione all'esito dell'espletamento di una perizia medica.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4 In effetti, la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di persistenza delle esigenze cautelari sfiora la apparenza e, comunque, è gravemente carente rispetto alle deduzioni dell'appellante che miravano sulla base anche dell'istruttoria dibattimentale fin qui espletata a superare la presunzione di - pericolosità posta dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. L'appellante aveva offerto "elementi", sostenendo che da essi poteva evincersi il venir meno delle esigenze cautelari: il Tribunale aveva l'obbligo di valutarli, sia pure vincolato al criterio di giudizio posto dalla norma menzionata. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame, che provvederà a valutare adeguatamente gli elementi esposti dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti integralmente. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Francesco Bonito Ra DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 GEN 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5