Sentenza 14 ottobre 2003
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- 1. Sulle garanzie procedurali per il licenziamento disciplinare dei dirigentiAccesso limitatoMario Meucci · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2003, n. 15351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15351 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 75351/03 REPUBBLI A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 7610/01 - Rel. Consigliere Cron.31178 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.15/04/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LO, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentata e difesa ANTONIO MARIO LABATE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
-INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA VALENTE, 2282 CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in -1- calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1/00 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 18/03/00 R.G.N. 439/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Reggio Calabria AN Lorenza conveniva in giudizio l'INPS per il riconoscimento del trattamento previdenziale d'invalidità. L'INPS contrastava la domanda ma il Pretore l'accoglieva con decorrenza del marzo 1995. Il Tribunale di Reggio, investito in grado di appello su ricorso dell'INPS, riformava la decisione e rigettava l'originaria domanda, sul rilievo che il CTU nominato in secondo grado aveva escluso la sussistenza di patologie tali da ridurre a meno di un terzo la capacità di lavoro dell'assicurata: la patologia psichica rientrava nel novero delle nevrosi che "non alterano il sistema della determinano alterazioni del comportamento realtà e sociale aggredibili" con i farmaci in uso;
il diabete mellito non era così grave da essere inserito in classe III o in classe IV, avendo prodotto come unica complicanza una retinite essudativa. Ciò bastava a ridimensionare le diverse valutazioni del consulente di primo grado;
né potevano essere condivisi i rilievi critici dell'appellata, avendo il CTU motivato adeguatamente le sue conclusioni, che dovevano pertanto essere condivise. L'appello quindi doveva essere accolto e la domanda rigettata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la manti fondato su due motivi. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la ricorrente che il Tribunale, pur in presenza di una consulenza di primo grado esauriente, ha recepito senza riserve il giudizio del CTU nominato in appello, anche se vi sono altri elementi che avrebbero potuto condurre a soluzione diversa, se correttamente valutati: la patologia psichica era già presente al momento della domanda amministrativa ed era convalidata dal certificato rilasciato dal reparto psichiatrico dell'Ospedale, da cui risulta un “disturbo distmico di tipo secondario". L'indagine del primo consulente è ampiamente suffragata da osservazioni obiettive ed accertamenti effettuati ed è adeguatamente motivata. Il consulente di secondo grado ha omesso di considerare le complicanze derivanti dall'esistenza di una ipertensione arteriosa interagente con la patologia diabetica. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 12/6/84 deduce la ricorrente che ha errato il CTU (e quindi il giudice che l'ha seguito) ad utilizzare come parametro di riscontro le tabelle di cui al D. M. 5/2/92 che attengono alla invalidità civile invece di quelle previste dalla L. n. 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, come espressamente denunciato dalla ricorrente con le note difensive depositate 1'8/1/00 e che non sono state prese in considerazione dal giudice di appello. Palese quindi è il vizio di motivazione sul punto. Il ricorso è infondato. In ordine alla prima censura si osserva che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio, condiviso dal Collegio, di diritto 2 secondo cui "quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza e' sufficiente - ed e' escluso quindi il vizio deducibile i cassazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili" (Cass. n. 6106 del 18/6/98). Nel caso di specie il Tribunale ha adeguatamente indicatole ragioni della sua adesione alle conclusioni della consulenza di secondo grado e quindi la censura va disattesa. In ordine al secondo motivo si osserva che generica è la censura mossa, in quanto non si denuncia l'omessa valutazione di elementi che avrebbero invece consentito una diversa conclusione della vicenda e l'accoglimento della domanda;
il semplice richiamo delle tabelle come elemento di confronto tra l'infermità, o difetto fisico o mentale, e la conseguente riduzione della capacità di lavoro non è di per sé idoneo inficiare la decisione, se non ha portato ad una sostanziale ingiustizia della decisione, per essere stati trascurati elementi essenziali che avrebbero condotto ad una decisione opposta. Entrambi i motivi danno quindi disattesi ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, perché l'INPS non si è costituito in giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE 3 Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 15 aprile 2003 амо d ylick I will IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. FreFrancesco Illaio in Cancelleria DIRITTO AI SEN SI DELL 'ART . 10 Depositato ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA M L E R oggi,140II 2003 P ELLA LEGGE 11-8-73 U S IL CANCELLI Muse franselleменё 533 4