Sentenza 30 luglio 2003
Massime • 1
A norma dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula Gabrielli, senza che abbia rilievo la circostanza che l'inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo - funzionale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11703 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 18/5/00, rep. 56122;
- ricorrente -
contro
MA OR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/6102 proposto da:
MA OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRI GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 87/00 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 27/09/00 R.G.N. 1738/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato MUCCIO per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 6 agosto 1999 SA AN propose appello avverso la sentenza con cui il RE di SI aveva respinto la domanda di rendita per postumi permanenti determinati da infortunio sul lavoro.
Accogliendo l'appello, il Tribunale di SI ha riconosciuto la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 13% condannando l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) al pagamento della conseguente rendita.
Dopo aver rilevato che il consulente nominato in primo grado aveva valutato nella misura del 13% il grado complessivo di inabilità dell'assicurato (grado che comprendeva non solo il danno direttamente determinato - a livello cervicale - dall'infortunio, bensì la situazione patologica preesistente anche a livello cervicale, cui l'infortunio si era sovrapposto), il giudicante afferma che, come richiesto dall'appellante, doveva essere valutata anche questa situazione preesistente. La valutazione globale è giustificata dal maggior rilievo che l'infortunio stesso aveva assunto (situazione ben diversa dall'ipotesi in cui la preesistente situazione morbosa non abbia in alcun modo interferito con il danno).
Attraverso questa complessiva valutazione, effettuata con i dati forniti dalla relazione d'ufficio, il Tribunale fissa nel 13% la misura d'inabilità.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.A.I.L., percorrendo le linee d'un unico motivo;
SA AN resiste con controricorso, nel contempo proponendo ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 113, 115, 116 e 445 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, l'I.N.A.I.L., premettendo una ricostruzione storica della disciplina introdotta dagli artt. 79 - 82 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sostiene che il giudicante, disapplicando il dato normativo dell'art. 79, aveva introdotto, nell'ambito, della valutazione della situazione patologica extra-lavorativa preesistente, una distinzione (fra danno infortunistico interferente e non interferente con la predetta situazione) che non aveva fondamento giuridico. Applicando le disposizioni di legge, la misura d'inabilità, come il RE (recependo il parere del consulente tecnico d'ufficio) aveva affermato, non superava la soglia di giuridica rilevanza.
Con il controricorso il AN, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità, sostiene che, ove l'infortunio aggravi menomazioni preesistenti, debba applicarsi la disciplina dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, indipendentemente dal fatto che la situazione patologica preesistente abbia o non abbia origine lavorativa.
Con il ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 80 ed 83 dell'indicato d.P.R. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il AN sostiene che, come lo stesso consulente tecnico d'ufficio aveva rilevato, gli era stata precedentemente riconosciuta l'inabilità nella misura del 25% per un infortunio subito nel 1985; e pertanto il Tribunale non aveva esaminato questa pregressa inabilità, e non aveva considerato che la misura della rendita preesistente era intangibile. Nel contempo il Tribunale non aveva esaminato e valutato i rilievi formulati dal consulente di parte e richiamati con l'atto d'appello:
e la congiunta valutazione del nuovo danno condurrebbe ad una riduzione dell'attitudine lavorativa non inferiore al 35 %. Deve preliminarmente disporsi la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, che sono oggettivamente e soggettivamente connessi.
Il ricorso incidentale, che, prospettando l'inammissibilità del ricorso principale, deve essere esaminato pregiudizialmente, è infondato. Ed invero, questa Corte (Cass. Sez. Un. 29 luglio 2002 n. 11198) ha affermato che l'art. 437 secondo comma cod. proc. civ. "esclude la possibilità di richiedere per la prima volta in appello la valutazione complessiva dell'inabilità derivante sia dall'infortunio dedotto in giudizio sia da altro infortunio che abbia già comportato l'attribuzione d'una rendita non riferibile a successive modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato". Ciò, nel caso in esame. Poiché l'invocata valutazione d'una preesistente rendita non risulta d'una preesistente rendita tempestivamente proposta, il ricorso è inammissibile. Il ricorso principale è fondato. Con gli artt. 79 ed 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (ed ancor prima - come il ricorrente segnala
- con il R.D. n. 1765 del 1935), il legislatore, dando rilievo al fatto (riduzione dell'attitudine al lavoro) preesistente all'infortunio, ha distinto l'ipotesi cui il fatto sia connesso all'attività lavorativa (art. 80) e l'ipotesi in cui a questa attività il fatto non sia connesso (art. 79).
E, in relazione alla seconda ipotesi, questa Corte (Cass. 21 gennaio 1999 n. 534, Cass. 3 aprile 1993 n. 3435) ha affermato che "il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio - quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, - ovvero da altro infortunio tutelato da una diversa gestione I.N.A.I.L. - deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità; tale rapporto è espresso da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza fra questa (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l'infortunio (sottraendo)".
La ragione di questa disciplina è nella stessa preesistenza del danno e nella sua origine non lavorativa. Ed invero, poiché il danno risarcibile è la diminuzione dell'attitudine al lavoro, e poiché al momento dell'infortunio non sussisteva la piena attitudine bensì un'attitudine ridotta, la valutazione del danno causato dall'infortunio non può avere come parametro di valutazione la piena ("normale") attitudine, bensì la (ridotta) attitudine su cui l'infortunio ha inciso (il meccanismo previsto dall'art. 79 è, al fondo, fondato sullo stesso generale parametro previsto dall'art. 74 dell'indicato d.P.R.).
In tal modo, la valutazione del preesistente danno di origine non lavorativa è meramente negativa: una riduzione della "normale" base su cui l'infortunio ha inciso. In questa ipotesi, la preesistente riduzione (con la conseguente necessità della sua negativa valutazione) è inscritta nello stesso (successivo) danno determinato dall'infortunio, e nella domanda giudiziale che lo deduce in giudizio.
Poiché il parametro di valutazione del danno da infortunio è l'attitudine nella misura decurtata di eventuali preesistenti limitazioni, in questo giudizio non ha rilievo alcuno la sede in cui il danno da infortunio abbia inciso. Anche nell'identità della sede, è solo il danno che si sovrappone, ad essere oggetto di valutazione:
l'indicato parametro esclude che possa assumere rilievo il danno preesistente, e conferisce rilevanza solo al concreto contributo dell'infortunio alla riduzione. dell'attitudine al lavoro, che al tempo esisteva.
Per esigenza di completezza è da aggiungere che anche nell'ipotesi di preesistente danno di origine lavorativa, non si giunge ad una somma aritmetica di separate misure (il preesistente grado ed un nuovo grado di riduzione), calcolate ognuna sulla base della "normale" attitudine (somma che effettuerebbe peraltro anche un'inammissibile duplicazione). In questa ipotesi, il danno preesistente, per la sua natura lavorativa, è valutato (non negativamente, bensì) positivamente, e tuttavia congiuntamente al nuovo danno, e nell'ambito d'una valutazione unitaria, che lo attualizza.
Da ciò discende che la distinzione formulata dal giudicante, fra infortunio che investa la stessa sede organica del preesistente danno non lavorativo ed infortunio che investa altra sede, non ha alcun fondamento logico, prima che giuridico. Il ricorso deve essere accolto. Con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà gli indicati principi, nel contempo provvedendo alla disciplina delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi: accoglie il ricorso principale;
respinge il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2003