Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11703
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Sentenza 30 luglio 2003

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A norma dell'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula Gabrielli, senza che abbia rilievo la circostanza che l'inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo - funzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11703
    Data del deposito : 30 luglio 2003

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