Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2007, n. 40195
CASS
Sentenza 10 ottobre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Rientra, tra le circostanze che legittimano, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, il blocco psicologico - emotivo del teste che, del tutto imprevedibilmente al momento delle indagini, inibisca allo stesso di deporre al dibattimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2007, n. 40195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40195
    Data del deposito : 10 ottobre 2007

    Testo completo