Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 112, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio - quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, ovvero da altro infortunio tutelato da una diversa gestione Inail - deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità; tale rapporto è espresso da una frazione (la cosiddetta formula Gabrielli) avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l'infortunio (sottraendo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL-ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato dagli avvocati CESARE IOPPOLI, ANTONIO VINCENZO NOTO, PASQUALE VARONE, giusta procura speciale atto notar Carlo Federico Tuccari del 03/04/96 rep.n. 983;
- ricorrente -
contro
DI OV RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 73/96 del Tribunale di URBINO, depositata il 28/02/96 R.G.N. 524/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato IOPPOLI e Avv. Agostini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.2.1996 il Tribunale di Urbino, decidendo sull'appello dell'INAIL nei confronti di Di GI LO, avverso sentenza del Pretore della medesima città che aveva riconosciuto l'inabilità indennizzabile del lavoratore a seguito di infortunio, respingeva l'appello confermando nel 21% l'invalidità residuata al LO. Osservava in motivazione che correttamente il primo giudice, nel calcolare la misura della invalidità complessiva tenendo conto di una inabilità extralavorativa pregressa. aveva applicato l'art.79 del T.U. n.1124 del 1965, che ha introdotto il sistema di calcolo della c.d. "formula Gabrielli".
Propone ricorso per cassazione l'INAIL affidato ad un unico motivo, resiste con controricorso tardivamente notificato l'assicurato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 79 del T.U. D.P.R. n.1124 del 1965, nonché dei principi generali di questa legge, 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e l'omessa e contraddittoria motivazione, (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.). l'INAIL deduce che il Tribunale nell'applicare la formula
Gabrielli, tradotta in legge dell'indicato art.79, ha errato nel sottrarre la attitudine al lavoro residua (81%) dopo l'infortunio dal grado di attitudine normale al lavoro (100%), non già dal grado di attitudine al lavoro preesistente (91%), venendo così a determinare un grado di inabilità comprensiva di quella preesistente all'infortunio erroneamente determinata nel 21%, mentre il danno indennizzabile andava determinato nella residua misura dell'11%, così come del resto aveva ritenuto lo stesso C.T.U. nominato dal giudice.
La censura è fondata.
Il Tribunale, infatti, dopo avere esattamente indicato la regola per il computo della riduzione complessiva della attitudine al lavoro indennizzabile nel caso che la inabilità da lavoro sopravvenga a precedente inabilità da fatti estranei al lavoro, fissata dall'art.79 T.U, n.1124 del 1965, ed indicato esattamente in 91 il denominatore della frazione (grado di attitudine residuato dopo l'inabilità conseguente a fatti extralavorativi), indica illogicamente in 72 il numeratore della frazione (che dovrebbe corrispondere alla differenza tra grado preesistente e grado di attitudine residuato complessivamente dopo l'infortunio) così motivando: "È dunque corretto il calcolo operato dal Pretore che ha indicato il denominatore in 91 (grado residuato dal primo infortunio che ha indotto il 9% di inabilità, v.C.T.U.), ed in 72 il numeratore dato dalla differenza tra il grado preesistente di 91 ed il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio di causa accertata (v.C.T.U.) nel 19, e dunque appunto pari a 72. 1 19/91 corrisponderebbero al danno indennizzabile nella misura del 21%. L'errore dell'INAIL è di avere considerato, ai fini del numeratore, detraibile il 19% dal 100% di attitudine originaria quando invece la legge prende a base del calcolo l'attitudine ridotta per effetto del primo infortunio." Palese è la contraddittorietà della motivazione ove afferma che il grado di attitudine residuato dopo l'incidente è del 19%, che corrisponderebbe ad una inabilità dell'81%, con l'affermazione contenuta nel secondo periodo ove si indica il danno indennizzabile in 19/91, e sembra piuttosto rappresentare, come risulta dalla conclusione, il grado di riduzione della attitudine al lavoro( della quale viene precisato se globale o imputabile solo all'infortunio sul lavoro). Inoltre la motivazione, accertata la frazione di cui all'art.79 in 72/91, che esprime secondo la lettera della norma il grado di riduzione della attitudine al lavoro causata dall'infortunio, con illogicità aritmetica assume che essa diventi del 19/91 nel periodo seguente. Infine viziato logicamente in ogni caso è l'ultimo periodo ove s i afferma che il minuendo cui detrarre la inabilità accertata dopo l'infortunio sul lavoro sia 91 e non 100. Infatti se il 19% rappresenta la inabilità globale, la residua capacità va determinata per differenza dal dato omogeneo della normale capacità cioè del 100%, se si ritiene che essa rappresenti quella conseguente al solo infortunio sul lavoro, non può determinarsi la capacità residua sottraendola a quella preesistente dipendendo essa da un giudizio complessivo. il collegamento alla capacità residua per la determinazione della inabilità da lavoro è dato nella formula Gabrielli dal denominatore della frazione, e non dai criteri di determinazione del numeratore.
La corretta applicazione della norma, come esattamente indica il ricorrente, comportava, oltre l'accertamento della attitudine lavorativa preesistente all'infortunio che è pacificamente del 91%, l'accertamento della attitudine al lavoro dopo l'infortunio sul lavoro. Nella specie secondo il ricorrente sarebbe dell'81%, in conseguenza di una riduzione complessiva del 19%. Premesso che si tratta di questione di fatto il cui esame è precluso a questa Corte, va precisato che, secondo la regola di cui all'art.79 del citato T.U. n.1124 del 1965, per determinare il grado di inabilità complessiva dopo l'infortunio sul lavoro, non si può sommare al grado di inabilità extralavorativa preesistente a quella conseguente al solo infortunio sul lavoro per determinare la inabilità globale , perché quest'ultima va determinata in un giudizio complessivo e può risultare maggiore o minore della somma aritmetica delle inabilità a seconda dell'effetto sinergizzante o compensativo esistente tra le varie infermità o difetti.
Per esemplificare numericamente (e in astratto) la regola, in quanto l'accertamento in fatto competerà al giudice del rinvio, essendo ipotizzando nel 19% il grado di riduzione globale della attitudine al lavoro, determinata - si ripete - in una valutazione globale e non per sommatoria delle inabilita lavorativa ed extralavorativa e conseguentemente nell'81% la capacità residuata dopo l'infortunio, la inabilità da lavoro, secondo la formula Gabrielli di cui all'art. 79 citato, sarebbe quella espressa dalla frazione in cui il denominatore è pacificamente 91 ed il numeratore la sottrazione in cui il minuendo è 91 ed il sottraendo 81, cioè in definitiva 10/91.
Le evidenziate illogicità e contraddittorietà della motivazione che non consente di accertare se il Tribunale abbia correttamente applicato l'art.79 del T.U. N.1124 del 1965 comporta a sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo esame ad altro Tribunale che si indica nel dispositivo.
Al giudice di rinvio competerà in base all'esame degli atti accertare soltanto il sottraendo della predetta formula, che è costituito dalla capacità lavorativa residua dopo l'infortunio, essendo pacifico il minuendo e denominatore, e determinare in conseguenza la misura della riduzione della capacità indennizzabile. Allo stesso giudice si demanda anche , ex art.385 terzo comma c.p.c di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Pesaro. Così deciso in Roma il 25 marzo 1998
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999