Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 534
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Sentenza 21 gennaio 1999

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A norma dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 112, il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio - quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, ovvero da altro infortunio tutelato da una diversa gestione Inail - deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità; tale rapporto è espresso da una frazione (la cosiddetta formula Gabrielli) avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l'infortunio (sottraendo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 534
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 534
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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