Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 2
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, ai fini della liquidazione del danno da parte del fondo di garanzia vittime della strada, devono essere applicati i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno s'è verificato e non da quella vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in forza del combinato disposto degli artt. 19 - 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), l'impresa designata, ex art. 20 della legge predetta, anticipa le somme necessarie per il ristoro dei danni nei limiti dei massimali obbligatori per legge (art. 21, ult. Comma, stessa legge) e, dopo aver effettuato il pagamento, ha diritto, in via di surroga (art. 29 cpv.), di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa dell'impresa obbligata in origine al risarcimento, e di ottenere altresì il rimborso, dal Fondo di garanzia, per il residuo non recuperato (art. 20, ult. comma), dopo aver insinuato al passivo della procedura concorsuale la somma effettivamente versata al danneggiato (in caso di pagamento effettuato in ottemperanza di titolo giudiziale). Ne consegue che, prevedendo la legge, all'art. 25, l'opponibilità della sentenza all'impresa designata da parte del terzo danneggiato nei limiti del massimale, l'eventuale condanna a somme superiori, ed il conseguente pagamento di queste ultime da parte dell'impresa stessa, comportandone la facoltà di insinuazione al passivo della liquidazione coatta per dette somme, legittima l'impresa in liquidazione coatta all'impugnazione della sentenza che, nel pronunciare condanna in favore del danneggiato, abbia, in violazione di legge, dichiarato la sentenza stessa opponibile all'impresa designata oltre i limiti del massimale di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12217 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LI, VI UN, VI GO, in proprio e quali eredi di VI SI tutti nella loro qualità di aventi causa di VI NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che li difende unitamente all'avvocato ROBERTO GIORGETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO BAIOCCHI, che la difende unitamente all'avvocato BRUNO CARDANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ALPI ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Milano, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che lo difende unitamente all'avvocato SANDRO GIULIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
NI IM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 975/99 della Corte d'Appello di MILANO, sezione terza civile emessa il 10/11/1998, depositata il 16/04/99;
RG. 1174/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI (per delega Avv. Lucio Longo Laurita);
udito l'Avvocato CARDANI BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano dichiarò la responsabilità risarcitoria del NI (conducente della vettura) e della Alpi Ass.ni s.p.a. (compagnia assicuratrice per r.c.a.) per la morte di NO VI (avvenuta a seguito di incidente stradale in Gorgonzola il 21 gennaio 1988), in favore dei genitori e dei due fratelli della vittima, procedendo alla liquidazione del solo danno morale e delle spese funerarie.
Propose appello principale la compagnia, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo la riduzione del complessivo risarcimento al massimale minimo di legge, quale vigente al momento del sinistro. Alla richiesta si associò l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969 (la Ass.ni Generali s.p.a.), intervenuta volontariamente nel giudizio. I congiunti della vittima proposero appello incidentale, per ottenere le voci di danno che il tribunale non aveva concesso (danno biologico, spese per l'allevamento, perdita delle aspettative, lucro cessante).
La Corte d'appello, respingendo entrambe le impugnazioni, ridusse l'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 18 della legge n. 990 del 1969 nel limite del massimale vigente alla data del sinistro.
Propongono ora ricorso per Cassazione i congiunti della vittima (la madre EL NI, i fratelli AT e GO VI, in proprio e quali eredi del padre SI VI), svolgendo due motivi. Rispondono con controricorso la Alpi Ass.ni s.p.a. in L.C.A. e la Assicurazioni Generali s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Nel primo motivo di ricorso è censurata la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c., in relazione agli artt. 100 e 81 c.p.c, degli artt. 344 e 404 c.p.c, nonché l'omessa motivazione in ordine all'eccepita improponibilità dell'impugnazione della L.C.A. della Alpi Ass.ni ed all'inammissibilità dell'intervento dell'impresa designata. Partendo dal presupposto che, nella specie, il decreto ministeriale che pose in L.C.A. la compagnia intervenne successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado (D.M. 23 maggio 1994) e che la natura del trasferimento dell'obbligazione indennitaria dalla compagnia posta in L.C.A. al F.G.V.S. vada ricondotta, ex art. 111 c.p.c, ad un'ipotesi di successione ex lege nel diritto controverso, con conseguente diritto autonomo del successore ad impugnare, i ricorrenti sostengono che l'appello proposto dal Commissario liquidatore sarebbe stato inammissibile per carenza di legittimazione attiva e per carenza ad interesse ad agire, in quanto non diretto ad impugnare la sentenza nei capi e nella materia già oggetto della pronunzia del primo giudice, bensì diretto a conseguire una pronuncia in ordine ai limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, a seguito della sopravvenuta successione del Fondo. In
altri termini, un interesse all'impugnazione da parte della compagnia in L.C.A. avrebbe potuto essere ravvisato in relazione alle statuizioni sull'ara e sul quantum, ma non su altri punti di interesse dell'impresa designata.
Il motivo è infondato e va respinto.
In forza del combinato disposto degli artt. 19-29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857,
(convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), l'impresa designata, ex art. 20 della legge predetta, anticipa le somme necessarie per il ristoro dei danni nei limiti dei massimali obbligatoli per legge (art. 21, ultimo comma, stessa legge) e, dopo aver effettuato il pagamento, ha il diritto, in via di surroga (art. 29 cpv.), di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa dell'impresa obbligata in origine al risarcimento, e di ottenere altresì il rimborso, dal Fondo di garanzia, per il residuo non recuperato (art. 20, ultimo comma), dopo aver insinuato al passivo della procedura concorsuale la somma effettivamente versata al danneggiato (in caso di pagamento effettuato in ottemperanza di titolo giudiziale). Ne consegue che - prevedendo la legge, all'art. 25, l'opponibilità della sentenza all'impresa designata da parte del terzo danneggiato nei limiti del massimale - l'eventuale condanna a somme superiori, ed il conseguente pagamento di queste ultime da parte dell'impresa stessa, comportandone la facoltà di insinuazione al passivo della liquidazione coatta per dette somme, legittima l'impresa in liquidazione coatta all'impugnazione della sentenza che, nel pronunciare condanna in favore del danneggiato, abbia, in violazione di legge, dichiarato la sentenza stessa opponibile all'impresa designata oltre i limiti del massimale di legge (Cass. 30 luglio 2001, n. 10394). Da questi principi discende l'ammissibilità sia dell'appello della Alpi Ass.ni in L.C.A., sia dell'intervento adesivo della Ass.ni Generali s.p.a. quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S. 2^ - Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, in riferimento alla tab. A) allegata alla predetta legge, nonché i vizi della motivazione in ordine all'applicazione della tabella A) vigente al momento del sinistro e non a quello della dichiarazione di L.C.A.. I ricorrenti, consapevoli del consolidato orientamento giurisprudenziale che stabilisce l'applicabilità dei massimali di cui alla tab. A) allegata alla legge n. 990 del 1969 vigenti alla data del sinistro, ne chiedono la revisione, nel senso che i massimali applicabili dovrebbero essere quelli vigenti alla data del provvedimento che dispone la L.C.A. (nella specie, non quelli del 1988, bensì quelli del 1994). A sostegno della loro tesi i ricorrenti adducono che: il Fondo si trova ad ereditare l'obbligazione gravante sull'assicuratore, la quale, dunque, non si estingue ma si trasferisce a carico del debitore succeduto ed (a seguito di un fenomeno di scissione tra debito e responsabilità) il debito sorge al momento dell'evento dannoso ma la responsabilità del fondo nasce nel momento in si verifica la successione, ossia nel momento della pubblicazione del decreto ministeriale che apre la procedura concorsuale;
ne consegue che la responsabilità del Fondo si traduce in un'obbligazione pecuniaria che si determina, nel suo ammontare, nel momento stesso in cui si verifica la successione e, quindi, sorge l'obbligo. Il motivo va respinto siccome infondato.
I ricorrenti non adducono ragioni idonee a mutare l'ormai consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, nel caso, di liquidazione coatta amministrativa della impresa assicuratrice, ai fini della liquidazione del danno da parte del fondo di garanzia vittime della strada, devono essere applicati i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato e non da quella vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa (Cass. 1 agosto 2001, n. 10490; 3 ottobre 1997, n. 9678; 1 marzo 1994, n. 2013; 21 giugno 1993, n. 6863; 27 giugno 1990, n. 6539).
Va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza del 18 dicembre 1987, n. 560, dichiarò l'illegittimità l'art. 21, comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39), per la lesione recata al principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nella parte in cui non prevedeva l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati, osservando che il fine solidaristico della contribuzione della generalità degli assicurati alla alimentazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non esclude ne' limita in alcun modo la natura risarcitoria, e non già indennitaria, della protezione garantita, dall'intervento del Fondo, ai danneggiati da veicoli non identificati;
che il danno deve essere risarcito in tutta la sua estensione, ivi compreso il danno alla vita di relazione cui è andata incontro per le menomazioni riportate la vittima del sinistro.
Di qui l'evidente irrazionalità della disposizione legislativa che non aveva adeguato nel tempo i previsti valori monetari della prestazione risarcitoria (15 milioni per ogni persona sinistrata, 25 milioni per ogni sinistro), sia perché rimasti sproporzionatamente invariati nonostante l'elevazione di quelli della assicurazione obbligatoria (ai quali essi erano inizialmente allineati), sia per la disequazione non giustificabile tra la provvista crescente del Fondo (per il meccanismo della alimentazione percentuale sui premi incassati dalle imprese) e la fissità delle sue potenzialità di esborso, ma, soprattutto, per la incongruenza di un intervento di natura risarcitoria che, per la immodificabilità dei termini monetari in cui si esprime, sia assoggettato, nel decorso del tempo, alla progressiva riduzione e vanificazione del suo potere di mercato.
Dalla lettura costituzionale della disposizione (nel suo complesso e non limitatamente al solo primo comma) possono dunque dedursi il fine solidaristico dell'alimentazione del Fondo e la natura risarcitoria (non indennitaria) della protezione garantita, comprendente il danno in tutta la sua estensione. Così come può dedursi la sostanziale omogeneità tra l'originaria obbligazione della compagnia in bonis e quella sopravvenuta del Fondo (esercitata attraverso l'impresa designata). Omogeneità che si deduce, peraltro dalla circostanza - già esaminata in relazione al primo motivo di ricorso - che, in forza del combinato disposto degli arti 19-29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), l'impresa designata, ex art. 20 della legge predetta, anticipa le somme necessarie per il ristoro dei danni nei limiti dei massimali obbligatoli per legge (art. 21, ultimo comma, stessa legge) e, dopo aver effettuato il pagamento, ha il diritto, in via di surroga (art. 29 cpv.), di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa dell'impresa obbligata in origine al risarcimento, e di ottenere altresì il rimborso, dal Fondo di garanzia, per il residuo non recuperato (art. 20, ultimo comma), dopo aver insinuato al passivo della procedura concorsuale la somma effettivamente versata al danneggiato (in caso di pagamento effettuato in ottemperanza di titolo giudiziale). Il che significa - anche a voler accedere alla tesi dei ricorrenti secondo cui in questo campo si verificherebbe una scissione tra debito (originario dell'assicuratore) e responsabilità (successiva dell'impresa designata) - che, per determinare il contenuto dell'obbligazione (e, quindi, l'ammontare del debito) bisogna fare necessariamente riferimento al momento del sinistro. Diversamente opinando, si opererebbe un'arbitraria scissione tra la responsabilità dell'impresa designata ed il contratto assicurativo vigente al tempo del sinistro, così svincolando del tutto le conseguenze patrimoniali dell'assicurazione della responsabilità civile dall'ambito delle somme assicurate al tempo dell'incidente, con violazione, soprattutto, delle disposizioni di cui agli artt. 1882 e 1917, 1^ comma, c.c., e con l'esposizione dell'assicuratore della responsabilità civile al rischio di pagare somme sproporzionate rispetto ai premi percepiti, con un'inammissibile stravolgimento dell'economia del contratto, che riposa sulla piena corrispondenza tra il premio ed il rischio assicurato.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di Cassazione, tra i ricorrenti, la Alpi Ass.ni in L.C.A. e la Assicurazioni Generali s.p.a. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003