Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 388, secondo comma, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), è configurabile tutte le volte che l'agente ponga in essere, con consapevole volontà, una condotta diversa da quella disposta dal giudice, così ledendo il bene giuridico protetto. L'elemento psicologico del reato rimane integrato dalla cosciente volontà di eludere il provvedimento senza che sia richiesto alcun fine specifico (Nel caso, il custode di un'azienda commerciale sottoposta a sequestro giudiziario, ex art. 676 c.p.c., aveva depositato le somme ricavate dalla gestione aziendale su un libretto bancario intestato a suo nome anziché su libretto vincolato all'ufficio procedente, come disposto nel provvedimento del giudice: il reato è stato ritenuto sussistente nonostante la regolarità della gestione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/1998, n. 11254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11254 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 22.9.98
Dott. Francesco Romano Componente SENTENZA
Dott. Bruno Oliva Componente N. 1149
Dott. Ugo Scelfo Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Adalberto Albamonte Componente N. 5092/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Messina nel proc. De LE PI IN,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 10-12- 1997;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto;
Uditi i difensori Avv.ti C. Gentile per il ricorrente, e G. Cappuccio per la parte civile;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 10. 12.1997, la Corte di Appello di Messina confermava il proscioglimento di De LE PI IN, dal reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., sostituendo però la formula "perché il fatto non costituisce reato" a quella "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" della pronuncia del Pretore. Riteneva, cioè, la Corte di Appello che l'aver depositato le somme di denaro ricavate dalla gestione dell'azienda commerciale, di cui era stato nominato custode giudiziario il De LE, su di un libretto bancario a lui intestato e non vincolato all'ufficio procedente - contrariamente a quanto prescritto dal provvedimento giudiziario- non integrasse il reato di cui all'art. 388 c.p. ("mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice"), quantomeno per carenza dell'elemento soggettivo. E ciò perché la gestione delle somme era stata corretta sotto il profilo contabile, perché erano stati puntualmente depositati i rendiconti presso il giudice, ed infine perché il De LE aveva proceduto alle varie operazioni sul conto solo a seguito di autorizzazione del giudice.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Messina, deducendo l'erronea interpretazione della legge penale. Non era stato considerato cioè, dalla Corte di Appello che, trattandosi, nella specie, di reato formale, tale fattispecie doveva ritenersi perfezionata con l'inosservanza ovvero inesatta osservanza dell'ordine del giudice.
La censura è fondata, eppertanto l'impugnata sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
2. Sulla base dell'interpretazione letterale e logica della norma penale in esame (art. 388, comma 2 " ... elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile ...") è dato ritenere che il reato è configurabile tutte le volte che l'agente ponga in essere, con consapevole volontà, una condotta diversa da quella disposta dal giudice in modo da frustrare il "valore" sotteso al provvedimento. E ciò trova conferma nella collocazione stessa della norma nel Capo II ("Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie") del Titolo III del codice penale, fra le fattispecie cioè la cui offensività è da ravvisarsi nella lesione dell'interesse alla cui realizzazione è volto l'esercizio della potestà del giudice civile. Sicché, tale delitto si perfeziona non appena sia stata posta in essere la condotta elusiva, indipendentemente dalla sua natura, dal carattere e dallo scopo dell'agente. E ciò lascia ben intendere lo stesso termine "elude" che nella sua ampia portata semantica appare comprensivo di qualsiasi comportamento positivo o negativo, che non richiede scaltrezza di sorta nella realizzazione. Con la conseguenza che l'elemento psicologico rimane integrato dalla cosciente volontà di eludere il provvedimento, senza che sia richiesto alcun fine specifico.
3. Ora, venendo al caso in specie, non è giuridicamente corretto svalutare la portata del "vincolo" in favore dell'ufficio giudiziario come se si trattasse di una mera formalità, tanto che la sua mancanza non possa aver rilievo penale, quantomeno sotto il profilo psicologico, per censurare la condotta del ricorrente. E ciò in nome di una presunta regolarità nella gestione dei fondi, ritenuta di per sè satisfattiva dell'interesse a cui era volto il provvedimento del giudice.
Non è corretto, in quanto si viene a trascurare del tutto il valore giuridico sotteso alla prescrizione concernente il "vincolo" del deposito, disposto dal giudice, che soddisfa invece quelle "particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia" in caso di sequestro giudiziario (art. 676, comma 1, c.p.c.). Invero, nel sequestro giudiziario di aziende in particolare, l'amministrazione affidata al custode è diretta a garantire produttività economica, e tutela del valore economico dell'azienda, nell'interesse del sequestrante. Sicché in vista di tale scopo viene funzionalizzato il potere del giudice di stabilire li criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate ..." (art. 676, comma 1, cit.), che il custode è tenuto ad osservare per non incorrere in responsabilità, anche patrimoniali.
In altri termini, il custode nel sequestro giudiziario riceve una investitura, nella quale, per espressa previsione di legge, il giudice determina i poteri, ed in particolare criteri, modalità e cautele di gestione e di conservazione, relativamente a quello che, secondo la dottrina, si configura come un patrimonio autonomo. Tanto è vero che il codice di procedura civile definisce il custode giudiziario un ausiliario del giudice, e la dottrina lo fa rientrare nel "servizio giudiziario".
Nel caso in esame, il "vincolo" del deposito bancario era diretto proprio a garantire l'indisponibilità delle somme che costituivano il ricavato della gestione, e quindi ad un tempo trasparenza nella gestione delle stesse, produttività del capitale investito, sicurezza della conservazione in funzione del sequestro. Basti considerare al riguardo che il vincolo in favore dell'ufficio giudiziario costituiva misura idonea ad impedire quella confusione dei proventi dell'azienda sequestrata con il patrimonio del custode, che immancabilmente, invece, nella specie si è verificata con l'inevitabile esposizione a rischio della massa attiva della gestione dell'azienda.
Nè gli stessi giudici di merito hanno escluso la consapevole volontà del ricorrente nell'eludere il dovere impostogli dal provvedimento del giudice. Si sono limitati, invece, ad affermare la mancanza della prova di una volontà volta a recare danno al sequestrante (non rilevante sotto il profilo penale). E ciò, peraltro, in linea di mera congettura, in assenza cioè di segni almeno appariscenti di cattiva amministrazione delle somme di spettanza dell'azienda, depositate dal custode in banca a proprio nome.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, al quale riserva il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile per questa fase.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 1998