Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non è configurabile l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 630 cod. pen., qualora la condotta, pur collaborativa ai fini dell'individuazione dei correi, non possa ritenersi indicativa dell'effettiva dissociazione dai medesimi. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'imputato avesse dimostrato di aver preso le distanze dai complici avendo omesso di informare gli inquirenti dei fondati dubbi nutriti sull'effettiva sopravvivenza dell'ostaggio, in ragione dei quali si era rifiutato di effettuare la telefonata finalizzata alla richiesta del riscatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2010, n. 41312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41312 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 15/07/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1517
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 26114/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM TO, nato l'*11 giugno 1979 a Palermo*;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 12 febbraio 2009 n. 6;
Sentita la relazione svolta dal Pres. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa dell'avv. CAPELLUTO Donata Giorgia per la parte civile ON P.\, \Pellinghelli P.\ e \Traina F.\, la quale ha concluso per la conferma della sentenza di secondo grado. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 18 luglio 2007 n. 28 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna dichiarava IM TO colpevole a) del reato previsto dall'art. 110 c.p. e art. 630 c.p., commi 2 e 3 e c) del reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 4
e art. 110 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, commessi in *Casalbaroncolo il 2 marzo 2006*, e lo condannava, con la continuazione e la diminuzione del rito abbreviato, alla pena di venti anni di reclusione. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 630 c.p., in quanto si era dissociato dai concorrenti e con la sua confessione aveva dato un contributo decisivo per la raccolta delle prove e la cattura di questi ultimi, nonché il diniego delle attenuanti generiche, benché avesse agito sotto il condizionamento altrui, fosse di giovane età e incensurato ed avesse collaborato in maniera determinante alle indagini, tenendo un comportamento processuale credibile e coerente. La Corte di assise d'appello di Bologna 12 febbraio 2009 n. 6 rigettava l'impugnazione, confermando la sentenza impugnata.
1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla mancata concessione della diminuente del quinto comma dell'art. 630 c.p. perché il IM\ non si è limitato a fornire soltanto informazioni atte a rinforzare il quadro probatorio nei confronti degli altri correi o indagati, ma, al contrario, ha fatto emergere dalla radice tutte le reali responsabilità, costituendo le sue dichiarazioni prova decisiva per smascherare ER ON, che fino alle ore 14,40 del 1^ aprile 2006 non era neanche persona indagata;
2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte d'assise d'appello, pur riconoscendo l'importanza dell'apporto dichiarativo del IM\ con un positivo apprezzamento di tale comportamento, tuttavia esprime un giudizio che mortifica la personalità del prevenuto, negandogli qualsiasi sentimento di umana pietà e di speranza futura;
a questo si aggiunge la giovane età e il fatto che, pur avendo commesso un crimine gravissimo, all'epoca del fatto il IM\ era incensurato e si trovava in condizioni di vita individuale, famigliare e sociale non favorevoli a una serena ed equilibrata maturazione;
e, ancora, il contegno processuale mantenuto dall'imputato, totalmente credibile e assolutamente coerente. L'impugnazione è inammissibile.
Le circostanze attenuanti previste dal quanto e dall'art. 630 c.p., comma 5 per il concorso nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione si fondano sul presupposto comune della dissociazione, ossia sul recesso del concorrente dal pactum sceleris che lo vincola agli altri concorrenti nel reato, che nel caso del comma 5 si applica al concorrente il quale - a prescindere dalla liberazione dell'ostaggio senza riscatto, regolata dal comma 4 - si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti;
essendo peraltro necessario che la scissione della condotta del concorrente da quella dei correi si realizzi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione e con attività oggettivamente rilevante e non determinata da fattori esterni (Cass., Sez. 2^, 17 gennaio 1986 n. 6432, ric. Palilla;
Sez. 2^, 4 luglio 1986 n. 9814, ric. Mollica;
Sez. 2^, 15 gennaio 1988 n. 2822, ric. Sità; Sez. 2^, 20 novembre 1996 n. 2103, ric. Marras ed altro;
Cass., Sez. 2^, 14 ottobre 1983 n. 1311, ric. Garzone;
Sez. 2^, 4 ottobre 1985 n. 11878, ric. Brenna;
Sez. 1^, 28 giugno 1985 n. 11970, ric. Danieli;
Sez. 1^, 28 giugno 1985 n. 11970, ric. Danieli;
Sez. 2^, 10 maggio 1984 n. 8745, ric. Nicotra). Non è perciò configurabile l'attenuante del quinto comma dell'art.630 c.p. allorché il concorrente, pur nutrendo il dubbio sull'avvenuta soppressione dell'ostaggio, omette di denunciare il fatto al fine di consentire l'intervento delle Forze di polizia per impedire la prosecuzione dell'attività criminosa;
e, inoltre, si mostri preoccupato piuttosto di essere escluso dagli eventuali profitti del rapimento e si rifiuti di eseguire la telefonata per la richiesta del riscatto solo per il convincimento della sopravvenuta inutilità e la rischiosità della continuazione dell'impresa per l'impossibilità di conseguirne il corrispettivo, senza comunque prendere in alcun modo le distanze dai complici;
e si determini alla confessione solo perché costrettovi dall'impossibilità di resistere all'evidenza delle prove a lui contestate senza incorrere nell'accusa di concorso nell'omicidio volontario dell'ostaggio. A quest'orientamento si è uniformata la sentenza impugnata, che ha confermato quella di primo grado sul punto relativo alla dissociazione, esclusa in fatto dalla constatazione che, nonostante fosse stato informato dal complice \M AL dell'intervenuta uccisione di AS OF, il bambino sequestrato, l'imputato, pur se non pienamente convinto che il bambino fosse stato ucciso, non aveva tuttavia riferito il fatto alle Forze dell'ordine, e, manifestando la propria indifferenza alla sorte del rapito, si era piuttosto preoccupato del fatto che l'I\ lo volesse escludere dagli eventuali profitti del rapimento.
E, inoltre, che il suo rifiuto di eseguire la telefonata per la richiesta del riscatto era stato determinato dal convincimento che a quel punto fosse inutile (e rischioso) continuare l'impresa e che perciò non vi fosse più alcuna possibilità di conseguire il denaro, senza comunque prendere in alcun modo le distanze dai complici I\ e ER\, con i quali aveva anzi mantenuto i contatti, restando la sua confessione determinata solo dall'impossibilità di resistere all'evidenza delle prove a lui contestate senza incorrere nell'accusa di concorso nell'omicidio volontario dell'ostaggio.
Non si riscontrano, pertanto, nella condotta del IM\ così accertata in sede di merito, gli elementi necessari per la sussistenza dell'attenuante invocata, e di conseguenza il vizio di motivazione da lui dedotto col primo motivo del suo ricorso si rivela manifestamente privo di fondamento.
In realtà, sotto il profilo del vizio di motivazione il IM\ contesta, peraltro genericamente, le argomentazioni svolte nella sentenza, limitandosi a dedurre la prova decisiva da lui fornita per l'individuazione della complice EL @Conserva\ e sollecitando al riguardo una valutazione di fatto incompatibile con il giudizio di legittimità, ferma restando l'irrilevanza nel contesto la mera indicazione della complice (Cass., Sez. 2^, 10 maggio 1984 n. 8745, ric. Nicotra).
Anche sotto questo profilo il motivo in esame è perciò inammissibile.
Alla medesima conclusione si perviene in ordine al secondo motivo. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al diniego delle attenuanti generiche in considerazione sia della ferocia dimostrata nell'esecuzione del delitto che dell'insensibilità morale dei IM\, il quale nell'immediatezza del fatto e nei giorni seguenti aveva manifestato la più completa indifferenza per la sorte del bambino.
La stessa Corte ha inoltre precisato che le dichiarazioni eteroaccusatorie, rese dall'imputato nei confronti dell'I\ - il quale, per contro, gli aveva attribuito responsabilità dirette nell'omicidio - e della ER\ non potevano essere ritenute sufficienti alla concessione delle invocate attenuanti in quanto il delitto in esame, che aveva comportato il rapimento a scopo di estorsione e l'uccisione di un infante con modalità efferate di esecuzione, anche per l'enorme sproporzione fra movente e condotta non poteva che essere ritenuto di inaudita gravità.
La decisione, fondata sulla ritenuta prevalenza, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, della gravità e dell'efferatezza dell'omicidio del piccolo ON TO, del quale era stato attribuito all'imputato il ruolo di coautore materiale, sul contributo processuale da questi reso con le dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti dei correi, non presenta in realtà alcuna contraddizione.
Corretta appare altresì la valutazione della necessità di considerare l'incensuratezza e le condizioni personali e familiari del IM\ soccombenti, nel contesto dei parametri indicati nell'art. 133 c.p., rispetto alla gravità del fatto. Così come, ai fini del contegno processuale dell'imputato, la constatazione che nel procedimento davanti alla Corte d'assise di Parma egli non aveva offerto alcun ulteriore contributo, rifiutandosi di essere interrogato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Per conseguenza anche il vizio di motivazione dedotto col secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili ON\, \Pellinghelli\, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 più spese generali e IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende nonché al rimborso delle spese in favore delle parti civili ON\, \Pellinghelli\, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 più spese generali e IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010