Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2010, n. 41312
CASS
Sentenza 15 luglio 2010

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In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, non è configurabile l'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 630 cod. pen., qualora la condotta, pur collaborativa ai fini dell'individuazione dei correi, non possa ritenersi indicativa dell'effettiva dissociazione dai medesimi. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'imputato avesse dimostrato di aver preso le distanze dai complici avendo omesso di informare gli inquirenti dei fondati dubbi nutriti sull'effettiva sopravvivenza dell'ostaggio, in ragione dei quali si era rifiutato di effettuare la telefonata finalizzata alla richiesta del riscatto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2010, n. 41312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41312
    Data del deposito : 15 luglio 2010

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