Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in forza del combinato disposto degli artt. 19 - 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), l'impresa designata, ex art. 20 della legge predetta, anticipa le somme necessarie per il ristoro dei danni nei limiti dei massimali obbligatori per legge (art. 21, ult. Comma, stessa legge) e, dopo aver effettuato il pagamento, ha diritto, in via di surroga (art. 29 cpv.), di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa dell'impresa obbligata in origine al risarcimento, e di ottenere altresì il rimborso, dal Fondo di garanzia, per il residuo non recuperato (art. 20, ult. comma), dopo aver insinuato al passivo della procedura concorsuale la somma effettivamente versata al danneggiato (in caso di pagamento effettuato in ottemperanza di titolo giudiziale). Ne consegue che, prevedendo la legge, all'art. 25, l'opponibilità della sentenza all'impresa designata da parte del terzo danneggiato nei limiti del massimale, l'eventuale condanna a somme superiori, ed il conseguente pagamento di queste ultime da parte dell'impresa stessa, comportandone la facoltà di insinuazione al passivo della liquidazione coatta per dette somme, legittima l'impresa in liquidazione coatta all'impugnazione della sentenza che, nel pronunciare condanna in favore del danneggiato, abbia, in violazione di legge, dichiarato la sentenza stessa opponibile all'impresa designata oltre i limiti del massimale di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10394 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UA FR, IN NA, UA AN, FR AN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 23264/99 proposto da:
UA FR, IN NA, UA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 37, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA COLANTONI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
FR AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2831/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 02/06/98 e depositata il 23/09/98 (R.G. 3363/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Lucio MOSCARINI;
udito l'Avvocato Luciana COLANTONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo del ricorso principale, l'assorbimento del 2^ e 3^ motivo e l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In esito al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna di FR AN per l'omicidio colposo di RA TT, investita nel 1985 dall'autovettura condotta dal AN e di proprietà del medesimo, nel 1991 gli stretti congiunti della vittima convennero in giudizio l'autore del fatto e La Compagnia RE di Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, detratta la provvisionale di L. 20.000.000 già percepita.
I convenuti resistettero interrotto il processo a seguito del provvedimento che disponeva la liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, il processo fu interrotto e riassunto nei confronti della società in l.c.a. in persona del commissario liquidatore, che resistette, chiedendo subordinatamente che la declaratoria dell'obbligazione risarcitoria fosse contenuta nei limiti di cui all'art. 21 della legge n. 990 del 1969, entro i quali era tenuta a rispondere la CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada e, per essa, l'impresa designata.
Con sentenza del 20.4.1986 l'adito tribunale di Roma condannò solidalmente il AN e la società in liquidazione al pagamento delle somme di L. 113.200.000 a favore di GI TT, di L. 110.300.000 in favore di LI NO e di L. 52.400.000 in favore di NA TT, oltre, agli interessi dalla sentenza ed alle spese di lite, dichiarando la sentenza opponibile alla Assitalia s.p.a., quale impresa designata.
2. La corte d'appello di Roma, decidendo con sentenza n. 2831/98 sull'appello della RE in l.c.a. e su quelli incidentali degli attori in primo grado e del AN, ha esclusivamente integrato il dispositivo della sentenza del tribunale "con la precisazione che la pronuncia di condanna solidale emessa nei confronti della suddetta l.c.a. ha valore meramente dichiarativo", rigettando per il resto i gravami.
Per quanto in questa sede interessa, ha osservato la corte d'appello:
a) in ordine all'appello principale, che difettava l'interesse della RE in l.c.a. al contenimento del risarcimento dovuto dall'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada entro i limiti massimi previsti dall'art. 21 della legge n. 990 del 1969;
b) che era inammissibile ex art. 345 c.p.c. il gravame incidentale nella parte in cui l'ingiustificato inadempimento dell'impresa assicuratrice, con la proposizione della relativa domanda, era stato per la prima volta dedotto in appello.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la liquidazione coatta amministrativa della Compagnia RE di assicurazioni affidandosi a tre motivi, cui resistono con controricorso i TT e la NO, che propongono anche ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo. Al ricorso incidentale resiste con controricorso la RE in liquidazione. I ricorrenti in via incidentale hanno depositato memoria illustrativa. L'intimato FR AN non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza.
IL RICORSO PRINCIPALE
2.1. Col primo motivo del ricorso principale deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 21 e 29 della legge 24.12.1969, n. 990 e di ogni altra norma e principio in materia di assicurazione obbligatoria la liquidazione coatta amministrativa della RE si duole che la corte d'appello abbia ravvisato il suo difetto di interesse al contenimento della somma dovuta dal Fondo di garanzia entro i limiti di cui all'art. 21 della legge n. 990/69, ampiamente superati nella liquidazione del danno operata dal tribunale.
Sostiene che la corte d'appello, male interpretando l'art. 29 della legge citata, non abbia considerato che tale norma prevede espressamente che l'impresa designata che abbia risarcito il danno ha azione di rivalsa nei confronti della società posta in liquidazione coatta amministrativa e può, di conseguenza, insinuarsi nel passivo per l'intero ammontare della somma pagata. Da qui l'interesse della l.c.a. a che la somma dovuta a titolo di risarcimento dall'impresa designata, essendo la medesima per la quale verrà richiesta l'insinuazione nel passivo, sia contenuta entro i limiti di legge. Proprio per questo soggiunge la legge impone la partecipazione al giudizio della società posta in liquidazione coatta;
la quale, benché non possa essere condannata al risarcimento, comunque ne subirà gli effetti, per quanto limitati dall'entità del proprio attivo.
2.2. Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione sotto altro profilo delle stesse norme e principi di cui al precedente motivo.
Si afferma che tra i motivi di appello dichiarati inammissibili vi era quello col quale la l.c.a. aveva dedotto che il risarcimento avrebbe dovuto essere contenuto in L. 80.000.000, pari al massimale di L. 100.000.000 detratta la somma di L. 20.000.000 già versata dalla società in bonis, con esclusione di ogni profilo di mala gestio. Confermando la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice, la corte aveva violato l'art. 21 della legge n. 990 del 1969 il quale dispone appunto che nei caso in cui il veicolo sia assicurato presso un'impresa che si trovi o venga successivamente posta in liquidazione coatta, il danno è risarcito nei limiti dei massimali di legge.
2.3. Col terzo motivo è denunciata "violazione e falsa applicazione sotto altro profilo delle stesse norme e principi di cui al precedente motivo;
difetto assoluto di motivazione su punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)" costituito dall'entità del risarcimento in quanto, se la corte non avesse ritenuto inammissibile l'appello della RE in l.c.a., non avrebbe potuto fare a meno di rivedere i conteggi delle somme ritenute dovute per danno morale, patrimoniale emergente, interessi e rivalutazione, sui quali era mancata qualsivoglia motivazione.
3.1. Il primo motivo è fondato.
Come chiarito dalle sezioni unite di questa corte con sentenze 3 febbraio 1982, n. 636, 17 ottobre 1984, nn. 5228 e 5229 (in motivazione), l'impresa designata ex art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 anticipa le somme necessarie per il ristoro dei danni nei limiti dei massimali obbligatori per legge (art. 21, ultimo comma) e, dopo aver effettuato il pagamento, ha diritto, in via di surroga prevista dall'art. 29 cpv., di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa e di ottenere il rimborso dal Fondo di garanzia per il residuo non recuperato in tal modo (art. 20, ultimo comma). La somma che l'impresa designata ha diritto di inserire al passivo della procedura concorsuale è, in caso di pagamento effettuato in ottemperanza ad un titolo giudiziale, quella effettivamente versata.
Con la previsione (di cui all'art 25) di opponibilità della sentenza (all'impresa designata da parte del terzo danneggiato) entro i limiti di risarcibilità di cui all'art. 21, ultimo comma, e dunque nei limiti dei massimali di legge, la legge disciplina il rapporto tra terzo danneggiato ed impresa designata, e comunque non consente di trarre la diversa regola che, se la sentenza di condanna sia stata erroneamente dichiarata opponibile per somme superiori e queste siano state conseguentemente pagate, la insinuazione al passivo debba essere comunque contenuta entro limiti inferiori.
È dunque evidente l'interesse dell'impresa in liquidazione coatta, destinata a subire l'insinuazione nel proprio passivo delle somme pagate dall'impresa designata, alla riforma della sentenza che, nel pronunciare condanna al risarcimento a favore del danneggiato, abbia in violazione del limite posto dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969 dichiarato la sentenza stessa opponibile all'impresa designata oltre i limiti dei massimali di legge.
3.2. Il secondo motivo è assorbito.
3.3. Il terzo è inammissibile: se, invero, la revisione "dei conteggi di quanto dovuto" (che la corte, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto effettuare) fosse stata considerata dalla ricorrente conseguenza del contenimento della condanna entro i limiti del massimale, allora il motivo costituirebbe un'inutile reiterazione del precedente, del tutto privo di autonomia;
se, invece, esso concernesse il quantum debeatur indipendentemente dal contenimento di cui s'è detto, allora la doglianza sarebbe per la prima volta prospettata in questa sede, non essendo stata la sentenza di primo grado appellata sul punto, come si evince dalle conclusioni dell'appellante RE in l.c.a. trascritte nell'epigrafe della sentenza gravata.
In entrambi i casi esso sarebbe inammissibile. In ricorso non è peraltro chiarito a quale dei due si sia inteso far riferimento, sicché, prim'ancora, il motivo si rivela inammissibile per la sua assoluta genericità, che non consente di ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. IL RICORSO INCIDENTALE
4.1. Col ricorso incidentale condizionato deducendo "violazione e falsa applicazione degli artt. 22, l. n. 990/69, 1218, 1223, 1224, 2043, 2054, 2056, 2059 c.c., 112 e 345 c.p.c., difetto assoluto di motivazione e omessa pronuncia su un punto della controversia" GI e NA TT ed LI NO si dolgono che la corte d'appello abbia ritenuto inammissibile il loro appello incidentale nell'erroneo assunto che l'ingiustificato inadempimento dell'impresa assicuratrice fosse stato per la prima volta dedotto in sede di gravame.
Sostengono che sin dall'atto di citazione era stata richiesta la condanna al risarcimento "con la svalutazione monetaria e gli interessi dalla data del sinistro al saldo" e che quando, con la conclusionale in primo grado, la società assicuratrice in l.c.a. aveva chiesto che la liquidazione del danno fosse contenuta nel massimale di legge, essi avevano immediatamente contestato la richiesta nelle note di replica, ponendo in luce l'atteggiamento defatigatorio della società assicuratrice, connotato dal pagamento della provvisionale solo a seguito di esecuzione mobiliare in fattispecie di assoluta evidenza della responsabilità del conducente del veicolo assicurato, che aveva investito a velocità sostenuta, causandone la morte, una ragazza che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.
4.2. Il ricorso è infondato.
È noto che, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) verso il danneggiato trova un limite nel massimale (contrattuale o di legge) e che il superamento di tale limite - limitatamente alla rivalutazione del massimale ed agli interessi - in tanto è consentito in quanto l'assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio;
in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale è rappresentato, per la parte eccedente il massimale stesso, non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, ma da quello dell'assicuratore stesso (cfr., ex plurimis, Cass., n. 133 del 1998, n. 3353 del 1997, n. 4910 del 1996 e n. 11329 del 1994). L'interpretazione della domanda del danneggiato che abbia richiesto il risarcimento agendo nei confronti dell'assicuratore e del responsabile va effettuata alla stregua di tale principio, con la conseguenza che la richiesta di corresponsione di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidande non vale ad integrare la necessaria (cfr. le sentenze sopra indicate) domanda specifica nei confronti dell'assicuratore volta al risarcimento del danno per il suo colpevole ritardo nell'adempimento.
A tanto consegue che è certamente tardiva la domanda effettuata in primo grado dai danneggiati (in questa sede ricorrenti incidentali) nelle memorie in replica alla comparsa conclusionale avversaria, con la quale la società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa aveva chiesto che la liquidazione del danno fosse contenuta entro il massimale di legge.
E va detto che non è sotto alcun profilo sostenibile che essi avevano così opposto nuove difese ad una domanda per la prima volta (tardivamente) formulata dalla società in liquidazione. È vero, al contrario, che era la richiesta della società in liquidazione (di contenimento della determinazione quantitativa del danno entro i limiti del massimale) a costituire, essa si, una mera difesa, essendosi semplicemente domandato ciò che il giudice avrebbe comunque dovuto fare in applicazione della legge, senza con ciò introdurre un nuovo tema di indagine. Il quale fu invece tardivamente introdotto proprio dai danneggiati, mediante l'allegazione di un nuovo fatto costitutivo di autonoma responsabilità dell'assicuratore, che essi avrebbero ben potuto invocare sin dall'introduzione del giudizio, prim'ancora che, per la sopravvenuta liquidazione coatta e per i conseguenti limiti di risarcibilità, si facesse più marcato il loro interesse.
La sentenza gravata non merita dunque censura per aver ritenuto che il tardivo adempimento della società assicuratrice fosse stato inammissibilmente dedotto dagli appellanti incidentali, in funzione della liquidazione del danno oltre i limiti del massimale di legge, per la prima volta in sede di gravame.
CONCLUSIONI
5. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza va cassata con rinvio a diversa sezione della stessa corte d'appello affinché dichiari la sentenza opponibile all'impresa designata nei limiti del massimale, stabilendone l'entità ed adottando le conseguenti statuizioni in ordine all'accertamento nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001