Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10394
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Sentenza 30 luglio 2001

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ed in forza del combinato disposto degli artt. 19 - 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), l'impresa designata, ex art. 20 della legge predetta, anticipa le somme necessarie per il ristoro dei danni nei limiti dei massimali obbligatori per legge (art. 21, ult. Comma, stessa legge) e, dopo aver effettuato il pagamento, ha diritto, in via di surroga (art. 29 cpv.), di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa dell'impresa obbligata in origine al risarcimento, e di ottenere altresì il rimborso, dal Fondo di garanzia, per il residuo non recuperato (art. 20, ult. comma), dopo aver insinuato al passivo della procedura concorsuale la somma effettivamente versata al danneggiato (in caso di pagamento effettuato in ottemperanza di titolo giudiziale). Ne consegue che, prevedendo la legge, all'art. 25, l'opponibilità della sentenza all'impresa designata da parte del terzo danneggiato nei limiti del massimale, l'eventuale condanna a somme superiori, ed il conseguente pagamento di queste ultime da parte dell'impresa stessa, comportandone la facoltà di insinuazione al passivo della liquidazione coatta per dette somme, legittima l'impresa in liquidazione coatta all'impugnazione della sentenza che, nel pronunciare condanna in favore del danneggiato, abbia, in violazione di legge, dichiarato la sentenza stessa opponibile all'impresa designata oltre i limiti del massimale di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10394
    Data del deposito : 30 luglio 2001

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