Sentenza 1 giugno 2002
Massime • 1
Nell'esercizio delle attività di carattere negoziale con i privati, l'azienda pubblica non è assoggettata alle norme proprie dell'attività amministrativa; pertanto anche il rapporto di lavoro è contrattualmente strutturato in modo identico a quello incidente nella sfera dell'imprenditore privato, essendo estraneo ad esso l'esercizio di un potere discrezionale pubblico di autorganizzazione dell'ente. Ne consegue, alla luce delle disposizioni di cui al T.U. n. 2578 del 1925, che la delibera di mancata conferma del direttore generale di un'azienda municipalizzata nell'incarico non può essere ritenuta un atto amministrativo di gestione del rapporto di lavoro del direttore, rispondente alle regole proprie della deliberazione amministrativa, che deve essere portata a conoscenza attraverso formule preordinate di rilevanza formale, essendo invece sufficiente la tempestività della deliberazione, la sua percezione da parte del destinatario e la sua giustificazione non pretestuosa o fittizia, ma fondata su una ragione plausibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7955 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE AR, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO MAIOCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASTEM S.P.A. (già ASTEM AZIENDA SPECIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABBAMONTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CHIAROLANZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 267/01 del Tribunale di LODI, depositata il 22/05/01 R.G.N. 980/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato GRAZIANI per delega MAIOCCHI;
udito l'Avvocato LIROSI per delega CHIAROLANZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
L'ing. AR LL ricorreva nel novembre '97 al Pretore di Lodi perche', accertata la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimatogli dall'Azienda speciale ASTEM del Comune di Lodi, essa fosse condannata a pagargli la somma di oltre L. 336 milioni a titolo d'indennità prevista dall'art. 29 CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali, oltre accessori e danni. Esponeva, in proposito, d'avere rivestito, dal gennaio 1980 il ruolo di direttore generale dell'azienda municipalizzata, poi divenuta azienda speciale ex L. 142/90, e, pur avendo ben operato, lamentava che, nel corso della seduta del C.d.A. dell'ASTEM del 26 settembre '97, ossia in vista della scadenza triennale dell'incarico, gli era stato comunicato verbalmente il diniego della prosecuzione dell'incarico e, solo dopo, su sua richiesta, gli era stata trasmessa copia della delibera in questione.
Costituendosi l'ASTEM, oltre questioni ora superate, chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito dell'istruttoria il Pretore rigettava il ricorso e questa decisione, impugnata dal LL, è stata confermata dal Tribunale. La sentenza, premesso di condividere l'interpretazione del Pretore a proposito dell'inesistenza di un licenziamento subito dal LL, ha ribadito l'assenza di profili di illegittimità nella formazione dell'atto e nella motivazione, essendosi trattato della mancata conferma dell'incarico per un nuovo triennio, essendosi l'ASTEM avvalsa, in base all'art. 18 del suo statuto e all'art. 35 del d.P.R. 4 ottobre 86, n. 902, della facoltà di non riconfermare il LL
nella carica alla prevista scadenza triennale, osservando che la comunicazione verbale del 26 settembre '97 costituiva "notifica" ossia partecipazione all'interessato del provvedimento di diniego di conferma nell'incarico, non avendo tale forma d'informazione indicata da quelle norme alcuna valenza tecnica o processuale, sicche' la successiva notificazione del 4 novembre '97, pur tardiva rispetto al prescritto trimestre anteriore al compimento del termine, non poteva intendersi, come sostenuto dal LL, recesso privo di giusta causa, avendo l'istruttoria accertato che egli era venuto immediatamente e integralmente a conoscenza della decisione, di natura ampiamente discrezionale, del C.d.A. dell'ASTEM, che gliela aveva comunicata verbalmente, avendo fatto parte, come segretario del Consiglio, tranne che per il rinnovo della sua carica. Contro questa sentenza il LL propone, adducendo i motivi di seguito illustrati, ricorso per cassazione, contrastato dall'ASTEM anche con memoria ex art. 378, c.p.c.. Motivi della decisione
Il LL, dopo aver premesso che egli "ha sempre inteso contestare e impugnare il licenziamento e non il diniego di rinnovo dell'incarico al termine del triennio", e che "la questione decisiva e' se il diniego sia stato operato in termini e modi legittimi, validi ed efficaci", essendo invalida la comunicazione del 26 settembre e tardiva, ai fini della disdetta o mancato rinnovo dell'incarico, l'informazione del 4 novembre, da qualificare, invece, come recesso, con il primo motivo denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata per "mancato esame dell'eccezione d'illegittimità, quanto all'adozione e formazione, del provvedimento del C.d.A. dell'ASTEM".
Rileva, sul punto, che la deliberazione in argomento fu adottata attraverso due votazioni: una priva di motivazione, a scrutinio segreto e una a scrutinio palese, con motivazione e sostiene che la prima, pur corretta quanto a forma, trattandosi di decisione concernente le persone (art. 3 del Regolamento del C.d.A.), era priva di motivazione in violazione dell'art. 3, l. n. 24/90, mentre la seconda, motivata, non poteva essere espressa a scrutinio palese, concernendo qualità personali, oltretutto la sua illegittimità risiedendo anche nella mancanza della forma scritta della deliberazione del 26 settembre, essendo stata scritta e sottoscritta in data successiva al 26 settembre, secondo quant'emerso in sede istruttoria e, particolarmente in base alla testimonianza di tal SC, che ne redasse materialmente il contenuto.
Con il secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 17, 18 e 35 dello Statuto, e difetti di motivazione, la difesa ricorrente assume che la notifica di un atto ne impone la scrittura la quale, il 26 settembre, era "Incompleta e lacunosa", secondo quant'emerge dallo stesso verbale della seduta, poi approvato, secondo l'istruttoria, il successivo 13 ottobre e sostiene che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare l'importanza dell'incompletezza della delibera, comunicata verbalmente al LL, ai fini degli effetti che ne derivano, dovendo la sua comunicazione essere integrale. Con ulteriore motivo, denunciando 'Insufficienza e contraddittorieta' della motivazione ... sulla pretesa congruità della motivazione del diniego" la difesa ricorrente sostiene che la necessità della "congrua motivazione" della mancata conferma del dirigente fa parte delle garanzie procedurali dell'atto e rileva che il Tribunale ha trascurato di rilevarne la decisività che deve poter consentire, in sede giudiziaria, parallelamente al giustificato motivo del licenziamento del dirigente di un'azienda privata, di verificare la "veridicità, coerenza, logicità e congruità delle ragioni addotte" dall'Azienda sulla quale incombe la dimostrazione. In particolare, evidenzia la contraddittorietà fra quanto rimarcato sulla validità della condotta del LL nella gestione aziendale e la necessità dell'ASTEM di "operare in uno scenario mutato" a seguito della sua trasformazione in azienda speciale e l'ininfluenza di voti contrari espressi dal LL in relazione a iniziative dell'ASTEM.
A sua volta l'ASTEM oppone che una verifica di legittimità dell'atto deliberativo comporterebbe un difetto di giurisdizione dell'AGO; che, comunque, la votazione palese non concerneva le qualità personali del LL, dovendosi applicare una norma di legge (art. 35, d.P.R. 902/86 e 18 statuto) in cui non esiste l'obbligo d'adottare lo scrutinio segreto (art. 3, regolamento C.d.A., allegato allo statuto), trattandosi di "provvedimento vincolato" consistente in un "mero accertamento di fatto" "di natura e funzione meramente esecutiva" stante l'esclusivo obbligo di deliberare la mancata conferma tre mesi prima della scadenza dell'incarico, prefissato per il 31 dicembre.
I tre motivi possono essere trattati unitariamente, essendo diretti a contestare convergentemente l'adozione, la congruità e la forma di esternazione della delibera del C.d.A..
A fronte dell'apertura espositiva con cui parte ricorrente illustra i motivi di censura addebitando a una "sintetica motivazione della sentenza impugnata" l'omessa considerazione degli argomenti della difesa in tema di "forma della comunicazione della delibera di diniego dell'incarico" e di "corigruità della motivazione" è appena il caso di osservare che i ripetuti richiami, contenuti nella sentenza d'appello, al ragionamento del Pretore, condividendone le argomentazioni, costituisce legittima motivazione per "relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame, posto che l'iter argomentativo desumibile dall'integrazione della parte motiva delle due pronunce dà ragione del convincimento del Tribunale (Cass., 10 aprile 2000, n. 4485; SS.UU., 8 giugno 1998, n. 5612), le cui conclusioni meritano, tuttavia, alcune precisazioni in diritto, conformemente alla giurisprudenza, che il Collegio condivide e fa propria, che si è venuta formando presso questa Corte in merito alle vicende dei dirigenti generali delle aziende municipalizzate, ora aziende speciali (v., SS.UU, 8 febbraio 1990, n. 868; Cass., 19 luglio 1995, n. 7825, di cui è riprodotta di seguito la massima e 18 novembre 1998, n. 11630). Orbene, questa Corte ha ritenuto, con esaustiva motivazione, che: "la deliberazione della commissione amministratrice di una azienda municipalizzata con la quale si stabilisce di non confermare nell'incarico il direttore dell'azienda stessa, non costituisce atto amministrativo atteso che per l'azienda municipalizzata - che, strutturata inizialmente (art. 2, r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578) come organo dell'ente pubblico, privo di autonoma personalità, ma dotato soltanto di autonomia gestionale, finanziaria e contabile, e successivamente (art. 22 e 23, l. 8 giugno '90, n. 142) come ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalita' giuridica ed autonomia imprenditoriale e soggetto alla vigilanza dell'ente stesso, costituisce una delle forme organizzative mediante le quali la pubblica amministrazione svolge attività economica finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi - vale il principio per cui.... le relazioni intersoggettive ricadono nel dominio del diritto privato.
In particolare l'azienda municipalizzata ha, in tema di rapporto di lavoro, e quindi anche con riferimento alla sua cessazione, gli stessi poteri che competono al datore di lavoro privato, che si estrinsecano pertanto con atti di natura negoziale, "collocandosi il potere pubblicistico di organizzazione all'esterno di tale rapporto". In questa situazione, prosegue la massima ufficiale di questa sentenza, "il negozio giuridico costituisce manifestazione della libertà del privato di regolare i propri interessi nei limiti imposti dalla legge (art. 1322, cod. civ.), con la conseguenza che i motivi e le finalità perseguite con il negozio stesso sono di regola irrilevanti per il diritto. Pertanto, nel caso di decisione, presa dalla commissione amministratrice di un'azienda municipalizzata, di non confermare nell'incarico il direttore dell'azienda stessa, decisione che, in base al regolamento aziendale - la cui natura giuridica è negoziale, avendo esso il medesimo rango dei regolamenti d'azienda privati - deve essere congruamente motivata, il contenuto dell'obbligo in questione non può essere altrimenti inteso che come indicazione dell'interesse perseguito dall'azienda con la disdetta, e cioè con l'indicazione dei motivi, in senso proprio, del negozio giuridico privato, finalizzata a consentire il controllo degli atti di gestione dell'impresa nonché a garantire l'onorabilità professionale del dirigente".
In altre parole la questione sottoposta a questa Corte deve essere risolta sulla base del principio secondo cui, nell'esercizio delle attività di carattere negoziale con i privati, l'azienda pubblica non è assoggettata alle norme proprie dell'attività amministrativa, essendo il rapporto di lavoro (che qui specificamente rileva) contrattualmente strutturato in modo identico a quello incidente nella sfera dell'imprenditore privato (v. per le aziende municipalizzate, SS.UU., 17 ottobre 1991 n. 10961 e, in tema di aziende di trasporto pubblico, ex multis, Cass. 19 febbraio 2000, n. 1938), essendo estraneo ad esso l'esercizio di un potere discrezionale pubblico di autorganizzazione dell'ente. In questa tipologia giuridica deve, dunque, saggiarsi il comportamento dell'ASTEM allorché il 26 settembre portò all'o.d.g. del suo Consiglio d'amministrazione la conferma o la disdetta dell'incarico triennale del suo direttore, che, secondo quant'emerge pacificamente dagli atti processuali regolamentari (art. 137, cod.proc.civ.), presenziò, tranne che per la delibera che lo interessava, alla riunione in qualità di segretario, riprendendo il suo posto all'esito di quella votazione, di cui fu immediatamente informato.
Premesso che sin dal T.U. del 15 ottobre 1925, n. 2578, l'assunzione del direttore dell'azienda avviene con contratto a termine di durata triennale, rinnovabile di triennio in triennio, salvo licenziamento anticipato con deliberazione motivata della commissione amministratrice e che, in base all'art. 35 del regolamento d'esecuzione del T.U. citato, (d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali"), la commissione amministratrice, ovvero l'organo deputato a esprimere la volontà dell'ente, deve, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, deliberare il rinnovo o la cessazione dall'incarico del direttore, altrimenti confermato per un altro triennio, un'eventuale deliberazione negativa dovendo "essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al direttore" e che a queste disposizioni si è conformata l'ASTEM, recependole nel proprio regolamento, di cui non è revocabile in dubbio la natura negoziale (v. Cass. 8 maggio 2000, n. 5825), ne consegue che l'obbligo di esporre i motivi che inducono un'azienda pubblica a non confermare il direttore, la struttura dell'atto quale espressione di volontà unilaterale di carattere recettizio e la forma di esternazione, appartengono alla sfera e alle modalità del diritto privato.
Infatti, come mette in luce la fondamentale sentenza del '95, "il regolamento d'esecuzione della legge non e' abilitato a disporre in materia d'assunzione e di licenziamento del personale, ne' alla modifica del regime giuridico del rapporto di lavoro del direttore come disciplinato dall'art. 4 del T.U. predetto" che resta, quindi, in tutto e per tutto assoggettato al regime di libertà di forme, salvo espressa deroga, proprie del diritto privato. Appare pertanto coerente e incensurabile l'affermazione del Tribunale secondo cui l'ASTEM aveva tempestivamente esercitato e portato a conoscenza del LL il potere unilaterale discrezionale di non confermargli l'incarico, ottemperando altresì all'obbligo di esternare i motivi sottesi alla decisione, come dimostra, con giudizio di merito non contestabile in questa sede, la notazione del Tribunale secondo cui "la conoscenza era stata, altresì, integrale avendo riguardato specificamente i contenuti della delibera suddetta. Ad ulteriore riprova si pongono le dichiarazioni - riportate a verbale - dell'ing. LL circa il suo manifesto dissenso, atteggiamento, questo, avente come logico presupposto una completa esplicitazione dei contenuti della decisione che lo riguardava.". D'altra parte, in questo quadro, difettano di rilevanza le censure, sopra riferite, sulle modalità di svolgimento delle votazioni, che non avevano per oggetto le qualità personali del LL, ma l'obbligo dell'ente di confermargli o revocargli l'incarico. La disdetta, per concludere, non può essere ritenuta un atto amministrativo di gestione del rapporto di lavoro del direttore, rispondente alle regole proprie della deliberazione amministrativa che deve essere portata a conoscenza attraverso formule preordinate di rilevanza formale, essendo, invece, sufficiente la tempestività della deliberazione, la sua percezione da parte del destinatario e la sua giustificazione non pretestuosa o fittizia, ma fondata su una ragione plausibile e, in questo senso, appare pretestuosa l'ipotesi, sottesa al ricorso, secondo cui la tardiva comunicazione formale della disdetta equivaleva ad un ingiustificato licenziamento. Poiché, dunque, il Tribunale, e prima ancora il Pretore, cui la sentenza d'appello si richiama totalmente, ha ritenuto, con ragionamento logicamente corretto ed immune da vizio logico giuridico, che i requisiti di tempestività e di correttezza formale della disdetta fossero stati rispettati nella sostanza e nello spirito dall'ASTEM, le censure del LL non possono essere condivise e il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali di questo giudizio di cassazione, liquidandole in E. 65,00, oltre E. 3.500,00 (tremilacinquecento/O0) per onorari. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2002