Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/1999, n. 1890
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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In base al combinato disposto degli artt. 159 e 160 della legge n.425 del 1958 - tuttora applicabile alle vicende verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge n.210 del 1985 e dell'intervenuto processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri - per escludere il carattere arbitrario dell'assenza dal servizio, legittimante il provvedimento di decadenza dall'impiego in caso di protrazione oltre i dieci giorni, il dipendente la cui assenza sia dipesa da motivi di salute è tenuto ad osservare la disciplina prevista per la denuncia di malattia comprendente l'obbligo di sottoporsi ai prescritti accertamenti sanitari. (Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto legittimo il provvedimento di decadenza dall'impiego di un dipendente ferroviario assentatosi dal servizio per più di dieci giorni a causa di una sindrome ansioso-depressiva non adeguatamente denunciata all'azienda datrice di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/1999, n. 1890
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1890
    Data del deposito : 5 marzo 1999

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