Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
In base al combinato disposto degli artt. 159 e 160 della legge n.425 del 1958 - tuttora applicabile alle vicende verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge n.210 del 1985 e dell'intervenuto processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri - per escludere il carattere arbitrario dell'assenza dal servizio, legittimante il provvedimento di decadenza dall'impiego in caso di protrazione oltre i dieci giorni, il dipendente la cui assenza sia dipesa da motivi di salute è tenuto ad osservare la disciplina prevista per la denuncia di malattia comprendente l'obbligo di sottoporsi ai prescritti accertamenti sanitari. (Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto legittimo il provvedimento di decadenza dall'impiego di un dipendente ferroviario assentatosi dal servizio per più di dieci giorni a causa di una sindrome ansioso-depressiva non adeguatamente denunciata all'azienda datrice di lavoro).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/1999, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS NA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE POLITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO, N. 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20/95 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 01/03/95, R.G.N. 11468/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Massimo OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 febbraio 1992, DO TI conveniva avanti al ET di Bologna l'Ente Ferrovie dello Stato. esponendo di essere dipendente dell'Ente; che, con deliberazione 16 luglio 1982, era stata dichiarata la sua decadenza dall'impiego. ai sensi degli artt.l59 d) e 160 Stato giuridico del personale ferroviario, con decorrenza dal 26 aprile 1982; che aveva impugnato tale provvedimento avanti al TAR dell'Emilia Romagna, il quale aveva accolto il ricorso annullando la deliberazione;
che il Consiglio di Stato, adito dall'Ente, a seguito dell'entrata in vigore della L.210/85, aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione;
che l'assenza, posta dall'Ente a base della decadenza, non era stata arbitraria e che comunque l'Ente avrebbe dovuto riassegnargli un termine per la riassunzione.
Chiedeva quindi dichiararsi illegittimo il provvedimento di decadenza, con conseguente reintegra.
Si costituiva l'Ente, chiedendo la reiezione della domanda. Con sentenza in data 20 maggio 1992, il ET rigettava il ricorso. Avverso tale decisione proponeva appello il TI, con atto depositato l'1 ottobre 1992.
Resisteva la S.p.A. Ferrovie dello Stato, società frattanto subentrata all'Ente, insistendo per la conferma della impugnata decisione.
Con sentenza del 18 gennaio/1 marzo 1995, l'adito Tribunale di Bologna, ritenuto - così come il ET - che dalla documentazione in atti emergeva l'arbitrarietà delle assenze effettuate dal TI e che quindi era del tutto legittimo il provvedimento dell'Ente di declaratoria di decadenza del medesimo dall'impiego "a decorrere dal 26.4.1982. per assenza arbitraria dal 16 al 25 aprile 1982", confermava la decisione di primo grado, rigettando il gravame. Ricorre per cassazione il TI sulla base di due motivi. Resiste la S.p.A, Ferrovie dello Stato con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ex art.2110, 2^ comma c.c. ed art. 2697 c.c., violazione ex artt.159 D) e 160, 2^
comma L.26/3/1958 n.425, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa aspetti decisivi della controversia, travisamento dei fatti, falsa ed errata valutazione delle prove in atti. Lamenta, in particolare ed in primo luogo, il TI che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che , in base alle suddette disposizioni, l'onere della prova sulla fondatezza del provvedimento di decadenza dal servizio gravava sulla resistente, avendo egli adempiuto quello su di lui gravante, mediante "la produzione di una imponente documentazione sanitaria", che attestava la non arbitrarietà dell'assenza.
Il motivo è privo di consistenza.
Ocorre preliminarmente osservare che la vicenda in esame risale al 1982, quindi, ad un periodo precedente la L. 17 maggio 1985 n.210 ed all'intervenuto processo di privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri.
All'epoca dei fatti oggetto di causa, pertanto, la materia del contendere ( e cioè la vicenda estintiva del rapporto di lavoro) era disciplinata esclusivamente dalla legge n.425 del 26 marzo 1958 sullo "Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni.
Correttamente, quindi, il Tribunale di Bologna, nello svolgere il proprio iter argomentativo, ha richiamato detta ultima normativa, facendo, al contempo, riferimento alle "norme interne", prodotte dalle F.S., che, in relazione alla materia della "malattia", prevedeva in una speciale procedura, che si svolgeva attraverso le seguenti fasi:
- denuncia della malattia al capo dell'ufficio o alla stazione più vicina, se la malattia fosse intervenuta mentre il dipendente era fuori dalla residenza abituale, come nel caso del TI che dette notizia della malattia alla stazione di Vergato;
- presentazione, nel secondo caso, al medico indicato dal capo stazione;
- richiesta tempestiva d'intervento dell'Ufficio sanitario, nel caso in cui il medico avesse ravvisato disturbi compatibili con il servizio, ove il dipendente intendeva contestarne il giudizio. Sulla base di siffatta normativa - sulla cui applicabilità e legittimità non vi è contestazione - il Tribunale ha affermato che, per giustificare l'assenza ed escluderne il carattere arbitrario, il TI avrebbe dovuto osservare la disciplina prevista per la denuncia di malattia da parie dei dipendenti delle Ferrovie, e non omettere - come invece aveva ritenuto di fare -, di sottoporsi agli accertamenti previsti.
Tale assunto appare del tutto coerente all'avvicendarsi dei fatti, così come esposti dal Giudice di appello sulla base degli atti di causa e dell'interrogatorio "a chiarimenti" dello stesso TI. Con l'impugnata decisione il Tribunale, pertanto, del tutto correttamente ha sostenuto - conformemente alla decisione pretorile - che, per i fatti riportati, l'(allora) Azienda aveva fatto legittima applicazione del combinato disposto degli artt.159 e 160 L.n.425/1958, ritenendo che ricorresse l'ipotesi di decadenza dall'impiego prevista da detti articoli, trattandosi di assenza arbitraria superiore ai dieci giorni e non potendosi ravvisare dubbi sul carattere di "volontarietà" dell'assenza stessa. Ed invero, recita testualmente il primo articolo: "Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego: ... d) quando non assume o, nel caso di riassunzione a qualsiasi titolo, non riassume servizio senza giustificato motivo, nel termine prefissogli, nonché quando si assenta arbitrariamente per un periodo di tempo superiore a dieci giorni".
Il successivo art. 160. dopo aver disposto al suo primo comma che "La decadenza è dichiarata, nei casi previsti dal precedente articolo, sulla semplice constatazione del fatto che vi dà luogo.", soggiunge al comma seguente che "Nelle ipotesi previste dalla lettera d) dell'articolo precedente, ove sorgano dubbi sulla volontarietà della mancata assunzione o riassunzione del servizio, nonché sulla volontarietà dell'assenza dal servizio, può essere concesso un breve termine per assumere o riassumere servizio, con diffida di decadenza dall'impiego in caso di persistente assenza". A tale secondo comma si riporta il TI - sempre nell'ambito del primo mezzo d'impugnazione ed alla stregua di argomento, in certo senso, subordinato a quello ora esposto - dolendosi anche che il Tribunale non avrebbe motivato sul fatto che la particolare natura dalla affezione morbosa, che l'affliggeva (sindrome depressiva ed ansiosa), doveva indurre nell'Amministrazione ( e nel Giudicante) quanto meno un ragionevole dubbio sulla esatta percezione della realtà da parte del dipendente e sull'assenza di volontarietà nel suo comportamento eventualmente inadempiente, il che doveva far ritenere il TI meritevole quanto meno del beneficio ex art. 160 della normativa in esame.
Ma in proposito il Giudice d'appello ha congruamente argomentato che nel caso di specie non poteva sussistere dubbio alcuno sulla volontarietà dell'assenza del TI, tenuto conto delle diffide trasmesse allo stesso in occasione sia della precedente assenza (raccomandata 8.4.1982) sia di quella oggetto di causa (raccomandata 20.4.1982), entrambe contenenti espressi richiami alla conseguenza della decadenza dall'impiego in caso di perdurante assenza arbitraria;
richiami - ad avviso del Tribunale - certamente idonei a rendere il TI consapevole del fatto che si stava sottraendo all'adempimento delle obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.
Il punto è stato, dunque, sufficientemente ed adeguatamente motivato.
Va disattesa anche la censura concernente il "vizio formale", in cui sarebbero incorsi dapprima l'Amministrazione e poi i Giudicanti di primo e secondo grado circa la durata dell'assenza posta a base della decadenza dal servizio.
In proposito il ricorrente evidenzia che il provvedimento di decadenza de quo fa menzione di "assenza arbitraria dal 16.4 al 25.4.1992" e quindi di perdita del posto di lavoro "con decorrenza dal 26.4.1982". Tale provvedimento sarebbe quindi palesemente illegittimo perché, secondo il suo stesso dispositivo, il presunto periodo di assenza arbitraria ammonterebbe solo a dieci giorni e perciò non supererebbe il "tetto" previsto dalla legge come presupposto per la destituzione.
Ma in argomento il Tribunale ha correttamente osservato che la decadenza fu comminata con riferimento a un periodo di dieci giorni (16-25aprile 1982), dopo che ne' il 26 aprile ne' successivamente il TI aveva ripreso servizio.
Tale assunto appare del tutto aderente al dettato legislativo, che, per un verso - come già sopra riportato -, chiarisce che "La decadenza è dichiarata ... sulla semplice constatazione del fatto che vi dà luogo" (art.160 cit. 1^ comma), attribuendo rilevanza al fatto obiettivo posto a base del provvedimento , piuttosto che alla declaratoria della realizzazione di tale fatto;
e, per altro verso, ne ribadisce l'automaticità sancendo che "in ogni caso, la decadenza ha efficacia dal giorno in cui si è verificato il fatto che vi ha dato luogo, ancorché sia dichiarata in tempo successivo" (art. 160 cit., 3^ comma).
Nella specie, dunque, poiché il fatto che vi ha dato luogo è maturato il 26 aprile 1992, è da tale giorno che si è verificata la decadenza, così come contemplato nel provvedimento. Con il secondo motivo il TI deduce violazione dei principi di cui all'art. 127 D.P.R. 10.1.1957 n.3, in base al quale la decadenza dal servizio va comminata "sentito il Consiglio di Amministrazione";
nella specie, mancando tale adempimento procedimentale, il provvedimento di decadenza dal servizio dovrebbe ritenersi affetto da nullità.
Nè rileverebbe - ad avviso del ricorrente - che l'art.159 della L.425/1958 non prevede tale adempimento, giacché la relativa disposizione si configurerebbe come norma secondaria rispetto a quella contenuta nell'art. 127 cit, "tant'è che il punto c) di quest'ultima prevede, quale periodo minimo per ritenere arbitraria l'assenza, quello di 15 giorni, ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve". Il motivo è infondato.
Invero, il richiamato art. 127 - per il quale la decadenza disposta nel caso di assenza ingiustificata dal servizio, protrattasi oltre un certo periodo di tempo, richiede che sia "sentito il Consiglio di amministrazione" - fa parte del "T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, emanato in attuazione della legge-delega 20
dicembre 1954 n. 1181, e non si applica alle categorie dei dipendenti dello Stato cui fa riferimento l'art. 384.
Quest'ultimo articolo, infatti, dopo aver chiarito che le disposizioni di detto D.P.R. si riferiscono "a tutti gli impiegati civili dello Stato", fa salve le disposizioni speciali vigenti per "i personali previsti dagli art. 7, 8, 9 e 10 della L. 20 dicembre 1954 n. 1181. . .", tra i quali rientrano, appunto, i dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (art.8), e quindi fa salva anche la disposizione di cui all'art. 160 L. n. 425/1958, sullo "stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato", che non contiene alcun richiamo al Consiglio di amministrazione, limitandosi a sancire che i provvedimenti di decadenza dall'impiego "sono adottati dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale di compartimenti".
Si tratta di una scelta operata dal legislatore in considerazione delle peculiarità delle varie categorie di dipendenti e che si sottrae quindi al sospetto di illegittimità costituzionale, così come prospettato dal ricorrente, per un preteso manifesto contrasto con l'art.97 e con l'art.3 della Carta costituzionale". Il ricorso va quindi rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999