Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2010, n. 35615
CASS
Sentenza 14 maggio 2010

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Integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) la condotta del tecnico-professionista che, nell'espletamento del servizio di pubblica necessità assegnatogli, indichi, in sede di dichiarazione di inizio di attività (DIA), le opere da realizzare sulla base di una descrizione dello stato presente dei luoghi, non corrispondente al vero. (Fattispecie in cui non era stato asseverato, al fine di evitare l'obbligatoria riduzione in pristino, l'aumento di altezza di un manufatto, frutto di un abuso edilizio che il prevenuto aveva realizzato, e veniva attestata, invece, l'esistenza di una parete precedentemente demolita, al fine di ottenere l'ammissione del proprietario dell'immobile alla procedura semplificata e meno onerosa e di evitare, nel contempo, qualsivoglia controllo in ordine all'effettività dello stato dei luoghi e delle modifiche da apportare all'immobile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2010, n. 35615
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35615
    Data del deposito : 14 maggio 2010

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