Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) la condotta del tecnico-professionista che, nell'espletamento del servizio di pubblica necessità assegnatogli, indichi, in sede di dichiarazione di inizio di attività (DIA), le opere da realizzare sulla base di una descrizione dello stato presente dei luoghi, non corrispondente al vero. (Fattispecie in cui non era stato asseverato, al fine di evitare l'obbligatoria riduzione in pristino, l'aumento di altezza di un manufatto, frutto di un abuso edilizio che il prevenuto aveva realizzato, e veniva attestata, invece, l'esistenza di una parete precedentemente demolita, al fine di ottenere l'ammissione del proprietario dell'immobile alla procedura semplificata e meno onerosa e di evitare, nel contempo, qualsivoglia controllo in ordine all'effettività dello stato dei luoghi e delle modifiche da apportare all'immobile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2010, n. 35615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35615 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 14/05/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - N. 1253
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 3299/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \DAN LO, N. IL *24/04/1948*;
avverso la sentenza n. 3821/2008 Corte di Appello di Firenze, del 17/09/2009;
visti gli alti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. BEVERE Antonio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 17.9.2009, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa il 19.10.06, nei confronti del geometra \DNA RC, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione della contravvenzioni in materia di lavori edili, di conglomerato cementizio, di disciplina di costruzioni in zona sismica. Ha confermato la dichiarazione di responsabilità del \DNA\, in ordine al reato ex art. 481 c.p. per avere, in qualità di tecnico professionista, esercente di servizio di pubblica utilità, asseverato - nella dichiarazione inizio di attività (D.I.A.), redatta ex L. n. 47 del 1985, art. 26 il 22.10.01 - in maniera difforme dal reale, lo stato dei luoghi in cui si sarebbero successivamente svolte le modifiche di un immobile, in quanto non aveva indicato che l'altezza di un magazzino era il risultato di un intervento abusivo da lui stesso realizzato e aveva indicato l'esistenza di una parte, che era stata precedentemente demolita. Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
violazione di legge in riferimento all'art. 481 c.p.: la norma punisce l'incaricato di pubblico servizio che attesta falsamente in un certificato fatti del quale l'atto è destinato a provare la verità. Le caratteristiche del certificato sono delineate dall'art. 1 T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000):, secondo cui è documento "avente funzione di ricognizione,
riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da titolari di pubbliche funzioni".
Certificato è quindi un'attestazione di uno stato di fatto e non di intenzioni e/o descrizioni di fatti e circostanze futuri. La relazione di accompagnamento della DIA secondo il ricorrente, non è annoverata dalla giurisprudenza, tra i certificati, in quanto manifesta solo un'intenzione e non registra una realtà oggettiva (sez. 5, n. 23668 del 26.4.05; sez. 5, 24562 del 3.5.05; sez. 3, n. 9118 del 24.1.08). Inoltre, la L. n. 47 del 1985, art. 26 è stata sostituito dal D.P.R. n. 389 del 2001, art. 23 (T.U. dell'edilizia), secondo cui la denuncia di inizio attività,accompagnata da opportuni elaborati progettuali, assevera "la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie". È evidente che questo documento, redatto da un tecnico, non rientra nella nozione giuridica di certificato, in quanto contiene solo una prognosi astratta di compatibilità di opere da realizzarsi con lo strumento urbanistico vigente.
Il ricorso non merita accoglimento, in quanto i giudici di merito hanno fondatamente ritenuto che il falso accertato rientra nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.p.. Correttamente è stato riconosciuto che l'ipotesi di falso ideologico in esame non riguarda atti descrittivi di opere da realizzare inesistenti, quindi, al momento della loro redazione. Ma nel caso di specie, come risulta in maniera inequivoca dal fatto in contestazione, il ricorrente, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità, ha annunciato opere da realizzare, sulla base però di una descrizione dello stato presente dei luoghi, non corrispondente al vero, perché non ha asseverato - al fine di evitare l'obbligatoria riduzione in pristino - l'aumento di altezza di un manufatto, frutto di un abuso edilizio da lui stesso realizzato, e ha attestato l'esistenza di una parete già demolita. Su questa base di doppia falsità, da lui redatta e sottoscritta, egli intendeva ottenere l'ammissione del proprietario dell'immobile alla procedura semplificata e meno onerosa e di evitare qualsiasi controllo circa l'effettività dello stato dei luoghi e delle modifiche da apportare all'immobile. Proprio la falsità dell'autocontrollo e la violazione del suo dovere di fedeltà al vero - ostativi alla efficace valutazione dell'impatto delle opere sul territorio e dell'eventuale presenza di rischi per l'incolumità dei cittadini - rendono evidente la razionalità della qualificazione giuridica data al suo comportamento, svolto nell'espletamento del servizio di pubblica utilità a lui assegnato.
(sulla fattispecie in esame, si richiama la conforme decisione di questa sezione, n. 21639, del 24.2.04, rv. 229184). Il ricorso vanno quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2010