Sentenza 1 dicembre 2003
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui la sezione distaccata del Tribunale in composizione monocratica - in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa - rimetta gli atti alla Procura della Repubblica presso la sede principale per la trattazione del processo innanzi ad altra sezione distaccata, in quanto l'erronea ripartizione dei procedimenti tra le diverse sezioni staccate o tra queste e la sede centrale non concreta una questione di competenza, bensì di distribuzione degli affari interni agli uffici. Ne consegue che, in tale ipotesi, gli atti debbono essere rimessi, ex art. 163-bis, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., al presidente del Tribunale, il quale provvede con decreto non impugnabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 01/12/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 193
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 018005/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica il Tribunale di Brindisi;
avverso il provvedimento in data 8.11.2002 del Tribunale di Brindisi in composizione monocratica (sezione distaccata di Fasano) nel proc. pen.;
contro
PE IO;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott D'AMBROSIO L., di declaratoria di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ricorre per "abnormità" avverso il provvedimento in data 8.11.2002 del Tribunale di Brindisi - sezione distaccata di Fasano - in composizione monocratica, che, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di PE IO, imputato del reato di cui all'art. 388, co. 3^ e 4^ c.p., ha rimesso gli atti del proc. pen. 1755/01 alla "Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, affinché agli adempimenti di rito, per la trattazione del processo innanzi al Tribunale di Brindisi - sezione distaccata di Mesagne" -.
2. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 163 bis disp. att. c.p.p., il giudice, ove ravvisi la inosservanza delle disposizioni relative alla ripartizione tra diverse sezioni distaccate dello stesso tribunale, deve rimettere gli atti al presidente del tribunale perché provveda con decreto non impugnabile.
La ratio di siffatta soluzione normativa è che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, l'attribuzione degli affari alle singole sezioni territoriali di uno stesso tribunale non implica questioni di competenza, ma solo di distribuzione degli affari stessi all'interno dell'ufficio nel suo complesso.
Corretto appare, pertanto, il rilievo del ricorrente P.M., secondo cui la decisione del Tribunale di Brindisi si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale così determinandone l'abnormità, anche per il fatto che tale decisione impone una indebita regressione del procedimento.
Consegue da quanto sopra l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004