Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 2544
CASS
Sentenza 1 dicembre 2003

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È abnorme il provvedimento con cui la sezione distaccata del Tribunale in composizione monocratica - in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa - rimetta gli atti alla Procura della Repubblica presso la sede principale per la trattazione del processo innanzi ad altra sezione distaccata, in quanto l'erronea ripartizione dei procedimenti tra le diverse sezioni staccate o tra queste e la sede centrale non concreta una questione di competenza, bensì di distribuzione degli affari interni agli uffici. Ne consegue che, in tale ipotesi, gli atti debbono essere rimessi, ex art. 163-bis, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., al presidente del Tribunale, il quale provvede con decreto non impugnabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 2544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2544
    Data del deposito : 1 dicembre 2003

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