Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2004, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
1 7 E N 60 IO /198 Z A R 5 26/4 IST . S N .P.R. - G ес E B A R I . D L R A L DEL A D A T . E B SI U IN N03 1 88 / 04 T A B N SEN T I E REPUBBLICA ITALIAN A 1 R S I 3 I E T 1 R A E . T N A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 15043/00 } Consigliere Cron. 6192 Dott. Stefano BIELLI Dott. Eugenia MARIGLIANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano SCHIRO' - Consigliere Ud. 03/10/03 Dott. Raffaele BOTTA Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 71071 N. sul ricorso proposto da: POZZONI SPA, in persona del legale rappresentante SEZ. Mario ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 10 GIULIO CESARE 14, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato CESARE ZONCA, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 2003 rappresenta e difende ope legis;
2219 -> controricorrente -1- 1 avverso la sentenza n. 528/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 29/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI Enrico che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Ric. n. 15043.00 Ud.: 3.10.03 FATTO La società RA PA, successivamente incorporata dalla ON PA, attuale ricorrente, aveva subito una perdita per differenza cambi di £. 50.187.000 computata nel bilancio 1993, ma non inserita nella denuncia dei redditi dell'anno di riferimento in quanto non si erano realizzate le condizioni che rendevano dette perdite rilevanti ai fini fiscali. Realizzatesi dette condizioni nell'anno 1994, non veniva inserita per errore nella relativa dichiarazione dei redditi, per cui la società corrispondeva una maggiore imposta. Nei termini di cui all'art. 38 DPR 602/1973 presentava n. istanza di rimborso, no n presa in alcuna considerazione dalla D.R.E. della Lombardia, sezione distaccata di Como. Avverso detto silenzio rifiuto, la RA presentava ricorso alla C.T.P. di quella città che accoglieva la domanda. La C.T.R. della Lombardia, sul gravame dell'Ufficio, riformava l'impugnata sentenza, ritenendo che, trattavasi di " errore di fatto non solo materiale" che non conferisce di per sé azioni di rimborso, se non tramite altra dichiarazione sostitutiva con modifiche rispetto a quanto dichiarato;
nella specie, infatti, detto errore sarebbe stato accertabile solo attraverso un'approfondita analisi della contabilità di due esercizi, analisi all'evidenza estranea dell'errore materiale. : 2319 1 Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la ON PA (già RA PA), articolando due motivi, illustrati anche con memoria, presentata ai sensi dell'art 378 c.p.c.; resiste con controricorso il Ministero delle finanze in persona del Ministro pro tempore. DIRITTO Con il primo motivo la ON PA lamenta la violazione DPR n. 602/1973 e del principio generaledell'art. 38 dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria solo in presenza di un reddito imponibile per aver dato la C.T.R. valore vincolante alla dichiarazione ed aver ritenuto che l'art. 38 sia applicabile solo in caso di errore materiale immediatamente riconoscibile. censura la società denuncia l'omessa, Con la seconda contraddittoria motivazione della sentenza nonchéinsufficiente e la mancata dichiarazione d'inammissibilità delle eccezioni formulate dall'Amministrazione per la prima volta in appello in violazione dell'art.57 DPR n. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., malgrado la propria tempestiva opposizione. Il primo motivo del ricorso è fondato e merita accoglimento. L'ipotesi sottoposta all'esame della Corte rientra senz'altro nell'ambito della disciplina prevista nell'art. 38, che fa riferimento non solo all'errore materiale commesso dal contribuente, ma anche alla "inesistenza totale 0 parziale" dell'obbligo di versamento. 2 E' stato già affermato, e non sussistono valide ragioni per orientamento, che "il rigoroso regime discostarsi da tale legale che regola il modo e il tempo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi non costituisce argomento decisivo al fine di escludere la ripetibilità di imposte versate in base ad una dichiarazione errata, ancorché l'errore non sia immediatamente desumibile dal testo della dichiarazione stessa" (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 3080/1997 e 11545/2001). In un sistema improntato ormai, per effetto della entrata in vigore dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000, che contiene, per dichiarazione espressa, i principi generali dell'ordinamento tributario), a principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, deve riconoscersi al possibilità di fare valere, contribuente la attraverso la rimborso disciplinata compiutamente dall'art. procedura del 38 in esame, ogni tipo di errore (materiale o di diritto, ancorché non rilevabile ictu oculi dalla dichiarazione), commesSO in buona fede nel momento della redazione della dichiarazione e da cui sia derivato un pagamento indebito. tale conclusione e' giustificata, inoltre, dal Una di capacità contributiva, che costituisce uno dei concetto principi fondamentali contenuti nella Carta costituzionale in materia tributaria, al quale 10 Statuto ha voluto dare espressamente attuazione. Anche per questo, non e pensabile che 3 • il contribuente debba sostenere il peso di una imposta non dovuta solo perché al momento della dichiarazione è caduto in un errore, che è poi alla base della somma ingiustamente pagata. L'obbligazione tributaria scaturisce dalla legge nel momento in cui si verificano determinati presupposti, e la dichiarazione costituisce solo lo strumento per rappresentare tali presupposti. Se però alcuni di questi non si sono l'obbligazione tributaria non puòrealtà, verificati nella ritenersi esistente per il solo fatto della dichiarazione, quando tale dichiarazione e il frutto di un errore. Nella specie non si tratta di esercitare il potere di rettificare la dichiarazione (potere che va esercitato entro i termini ristretti previsti per una valida dichiarazione), ma si tratta di riconoscere ° meno il diritto al rimborso per una somma pagata indebitamente per l'inesistenza, totale parziale, dell'obbligazione tributaria, indicata per err ore in quella determinata entità nella dichiarazione. E', infine, da aggiungere che come la dichiarazione non preclude all'Amministrazione Finanziaria, con le forme e nei termini prescritti, la possibilità di accertare l'esistenza di redditi imponibili non corrispondenti a quelli denunciati dal dichiarante, così non sarebbe giustificato precludere a quest'ultimo, con le forme e nei termini previsti dalla norma dell'art. 38, la dimostrazione dell'inesistenza totale parziale di presupposti di imposta erroneamente dichiarati. . 4 Con l'ovvio corollario, sotto il profilo probatorio, che, l'Ufficio Tributario che deve fornire mentre nel primo caso e nel secondo caso reddito accertato,del maggiore provala l'onere di provare il carattere contribuente incombe al indebito del pagamento eseguito. Tutto ciò premesso, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria che,LombardiaRegionale della in applicazione del principio di diritto formulato,sopra verificherà se nel concreto vi e' stato errore e se la richiesta di rimborso 'e stata formulata nei termini previsti dall'art. 38 citato. Il giudice del rinvio statuirà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
ilaccoglie primo motivo del ricorso e, dichiarato La Corte assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata;
rinvia, anche Commissione Tributaria per le spese, ad altra sezione della Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003. IL Presidente Il Consigliere estensore Allwrigh IL CANCELLIERE dott Luigi Riitano ESENTE DA REGISTRAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 18 FEB. 2004 O oggi, N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 IL CANCELLIERE C1 MATERIA TRIBUTARIA de Luigi Riitano 150