Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 1
Non integra gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù - ma quello di alterazione di stato (art. 567, comma secondo, cod. pen.) - la "cessione", "uti filius", di un neonato ad una coppia di coniugi, in quanto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600 cod. pen. è connotata dalla finalità di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nel senso che, in tal caso, il soggetto attivo, non solo esercita un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte sono preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo: il che non ricorre nell'ipotesi in cui i soggetti attivi si propongono di inserire, sia pure "contra legem", il neonato "compravenduto" in una famiglia che non è quella naturale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2008, n. 32986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32986 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 06/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 829
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 013376/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) G.L., N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 21/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. CALABRESE V., che ha chiesto rigettarsi ovvero dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Il TdR di Salerno, con ordinanza 21.3.2008, ha annullato l'occ. emessa dal GIP Nocera Inferiore a carico di G.L.,
indagata con riferimento agli artt. 600 e 567 c.p. (oltre che artt. 476-482 c.p.) con riferimento alla "cessione" della neonata
C.V. a P.R. e alla moglie dello stesso. Secondo il Collegio cautelare non ricorre, nei fatti pur accertati come prospettati nella ipotesi di accusa, nessuno dei reati contestati (neppure sub specie di tentativo). Sarebbe viceversa ravvisabile il reato ex art. 566 c.p., commi 1 e 2, secondo la originaria formulazione proposta dal PM, ma, al proposito, il provvedimento restrittivo non potrebbe essere confermato, stante la sostanziale differenza con la fattispecie incriminatrice ritenuta dal GIP.
Ricorre il PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore e deduce violazione e falsa applicazione di legge.
Quanto al delitto ex art. 600 c.p., la lettera e la ratio della legge rendono evidente che trattasi di più condotte alternativamente previste e che la prima di esse resta integrata nel caso di specie, essendo stata la piccola C. venduta, quasi si trattasse di un oggetto inanimato. Quanto all'alterazione di stato, essa, ad evidenza, sussiste attesa la utilizzazione dei falsi certificati di nascita, la irrilevanza del fatto che la bambina "consegnata" fosse diversa da quella originariamente "pattuita" non rilevando che la stessa avesse già due mesi al momento della consegna e non essendo necessario, per l'integrazione del reato de quo, lo scambio di un neonato con un altro.
In subordine, assume il ricorrente che erroneamente il TdR ha ritenuto di non poter riqualificare il fatto (eventualmente ex art. 566 c.p., commi 1 e 2), rientrando ciò nei poteri del Collegio
cautelare. Alla C. comunque è stata attribuita un'ascendenza non veritiera e ciò nonostante il fatto che la nascita della stessa fosse stata a suo tempo denunziata dagli effettivi genitori. Al là della formale contestazione di un reato piuttosto che di un altro, è da rilevare che, in ogni caso, alla G. è stata contestata una condotta ben individuata nei suoi elementi costitutivi e dunque nessuna lesione del diritto di difesa è ipotizzabile.
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito che sia al GIP, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 c.p.p., che al TdR, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p., è certamente consentito (cfr. SU sent. n. 16 del 1996, ric. Di Francesco, RV 205617) modificare la qualificazione giuridica data dal PM al fatto per cui si procede. Ciò in applicazione del principio di legalità, che obbliga il giudicante ad attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del PM, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto, inteso come accadimento materiale (conf. le successive "sezioni semplici" ad es. Asn 200420160-rv 228566).
Dunque certamente il TdR avrebbe, nel caso in esame, potuto riqualificare il fatto ex art. 566 c.p.. E tuttavia corretta (almeno parzialmente) era la originaria imputazione ex art. 577 c.p.. Invero, non può parlarsi di supposizione di stato perché la nascita è esistente, ne' soppressione di stato perché non vi è stato occultamento di neonato, ma attribuzione (tentata) di diverse generalità. Trattasi dunque della seconda ipotesi ex art. 567 c.p.: alterazione di stato civile del neonato, mediante false certificazioni, attestazioni ecc, che si realizza ogni volta che, in un atto di nascita, venga attribuito ad un infante lo stato di figlio (non importa se legittimo o naturale) di una persona che non lo abbia realmente generato, poiché con questa norma, il legislatore ha inteso tutelare l'interesse del minore alla verità dell'attestazione ufficiale della propria ascendenza (ASN 199404633-RV 198284, cfr. inoltre ASN 199406318-RV 198884; ASN 200439044-RV 230132). Insomma: integra il delitto di alterazione di stato, ipotizzato dall'art. 567 c.p.p., comma 2 (falsità nella formazione di un atto di nascita) la falsa dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita del neonato nella quale si attesti falsamente che il neonato sia figlio proprio e di persona che non intende essere nominata, poiché il riconoscimento di un figlio come naturale configura una dichiarazione di scienza che è rivolta ad esprimere tale rapporto di discendenza fondato sulla procreazione (ASN 200317627-RV 225558).
La incriminazione de qua dunque è posta a tutela della identità del neonato, del rapporto effettivo di procreazione per come naturalmente venuto in essere e determina quindi alterazione dello stato di filiazione, quale attributo della personalità (attribuzione di genitori diversi).
Il momento consumativo è ovviamente quello della sottoscrizione dell'atto di nascita da parte d'ufficiale stato civile, di talché il tentativo è certamente configurabile e, sulla base del provvisorio capo di imputazione, questa deve ritenersi la ipotesi correttamente - allo stato - addebitabile alla G..
Non ricorre viceversa il delitto ex art. 600 c.p. (del quale il PM ha ipotizzato la concorrenza). Invero la nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui all'art. 600 c.p., come modificato dalla L. n. 228 del 2003, è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sè dell'uomo sull'uomo, ma piuttosto dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali - pure non libere - di accattonaggio coatto, tutti obblighi di facere imposti mediante violenza fisica o psichica. La detta finalità di sfruttamento è quella che distingue la fattispecie dell'art. 600 da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, considerata quest'ultima come facoltà di spostamento nel tempo e nello spazio e tutelata dagli artt. 605-609 decies c.p. (cfr. ASN 200439044-RV 230130, relativa proprio al caso di cessione di neonato uti filius", contro pagamento di una somma di denaro od altra utilità).
Insomma, nel reato di riduzione in schiavitù è la finalità di sfruttamento quella che distingue la fattispecie di cui all'art. 600 c.p. da ogni altra forma di inibizione della libertà personale (ASN
2005433868-RV 232834).
In altre parole, perché si abbia il delitto di riduzione in schiavitù, non solo il soggetto attivo deve esercitare un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte devono essere finalizzate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio comunque comportanti lo sfruttamento dello "schiavo". Ne consegue che la cessione di un bambino a una coppia uti filius non può mai essere ricondotta allo schema ex art. 600 c.p. perché lo scopo che gli agenti ("venditore" e "acquirenti") si propongono non è quello di sfruttare la persona umana dopo averla reificata, ma quello di inserire, sia pure contro legami il neonato "compravenduto" in una famiglia che non è quella naturale.
Conseguentemente e in conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al TdR di Salerno, limitatamente al delitto di cui al capo A), che va, allo stato, correttamente riqualificato ai sensi dell'art. 56 c.p. e art. 567 c.p., comma 2.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A) che qualifica ai sensi dell'art. 56 c.p. e art. 567 c.p., comma 2, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2008