Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2008, n. 32986
CASS
Sentenza 6 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra gli estremi del delitto di riduzione in schiavitù - ma quello di alterazione di stato (art. 567, comma secondo, cod. pen.) - la "cessione", "uti filius", di un neonato ad una coppia di coniugi, in quanto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600 cod. pen. è connotata dalla finalità di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nel senso che, in tal caso, il soggetto attivo, non solo esercita un potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte sono preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo: il che non ricorre nell'ipotesi in cui i soggetti attivi si propongono di inserire, sia pure "contra legem", il neonato "compravenduto" in una famiglia che non è quella naturale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2008, n. 32986
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32986
    Data del deposito : 6 giugno 2008

    Testo completo