Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di notificazioni, l'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notifica esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio, e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2009, n. 7130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7130 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/01/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 116
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28942/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. D'Aloisi Sandro, difensore di fiducia di:
ME AN, n. a Fermo il 14.9.1967;
avverso l'ordinanza in data 5.6.2008 del Tribunale di Fermo, quale giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata la richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 2.4.2007. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Fermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la - richiesta, presentata da ME AN, di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Ancona in data 2.4.2007, per nullità, ai sensi dell'art. 171 c.p.p., comma 1, lett. e), della notificazione dell'estratto contumaciale eseguita, ai sensi dell'art.161 c.p.p., presso il difensore.
Sul punto il giudice dell'esecuzione ha osservato che la notificazione non poteva ritenersi affetta da irregolarità, ai sensi della disposizione citata, essendo stata eseguita nel domicilio eletto dallo imputato presso il difensore.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del ME che la denuncia per violazione di legge.
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente reitera l'eccezione di nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di appello eseguita presso U domicilio dichiarato, per non essere stati dati all'indagato, al momento della dichiarazione di elezione di domicilio, gli avvertimenti previsti dall'art. 161 c.p.p., con la conseguente nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza presso il difensore domiciliatario, all'epoca nominato, ai sensi dell'art. 171 c.p.p., comma 1, lett. e). Con memoria difensiva, depositata il 12.12.2008, il ricorrente ha, poi, ulteriormente ribadito la fondatezza del motivo di gravame. Il ricorso non è fondato.
È stata puntualmente richiamata nella impugnata ordinanza la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale "La notificazione di un atto processuale all'imputato, al quale non siano stati dati tutti gli avvertimenti di legge in ordine all'onere di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare al giudice ogni variazione dello stesso, è nulla solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata fatta al difensore in quanto tale, a seguito dell'esito negativo della notifica dell'atto presso il difensore, ma non nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario del soggetto stesso". (sez. 1^, 199901815, Buccino, RV 213497; conforme in fattispecie sostanzialmente analoga a quella in esame sez. 1^, 29.10.2002 n. 114, Paviani, RV 222992). Orbene, questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dal riportato indirizzo interpretativo, dovendosi rilevare che la nullità prevista dall'art. 171 c.p.p., comma 1, lett. e), si riferisce all'ipotesi in cui sia stata eseguita la notificazione mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, per essere divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, allorché al momento della dichiarazione o elezione di domicilio l'indagato o imputato non sia stato avvertito ai sensi dell'art. 161 c.p.p., commi 1, 2 e 3. Non all'ipotesi in cui la notificazione sia stata effettuata regolarmente presso il predetto domicilio eletto, come verificatosi nel caso in esame, poiché in tal caso la omissione degli avvertimenti previsti dalle disposizioni citate è irrilevante, non essendo intervenuta alcuna modificazione del domicilio eletto, e peraltro nulla è stato dedotto sul punto, ed essendo stata effettuata regolarmente la notificazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.p.. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009