Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2002, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 01 7 59 /02 IN NOME DEL PORTO IT IANO LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 10340/99 Consigliere Cron.4338 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA'AUTOMOBILI AN S.N.C. DI UR AN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato ACCIAI COSTANZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 16, presso 10 studio 2001 dell'avvocato GIUSEPPE ROMANO AMATO, che lo 4233 rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIRGILIO -1- BAZZANI, giusta procura speciale atto notar PIETRO CAPPELLI di PISA del 31/10/2001 rep. n° 12244; resistente con procura avverso la sentenza n. 209/99 del Tribunale di PISA, depositata il 16/03/99 R.G.N. 3358/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CERRAI;
udito l'Avvocato BAZZANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AR PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso ex art 700 c.p.c. al OR di Pisa, depositato il 26 febbraio 1994, EN NE, dipendente della società "BI NA di AU NA & C. s.n.c.", esponeva di essere stato privato delle proprie mansioni di quadro nonché della somma di lire 1.000.000 nette mensili che integravano la sua retribuzione;
chiedeva l'immediata reintegra nelle une e nell'altra spettanza. In data 25 marzo 1994 il NE proponeva ulteriore ricorso di urgenza per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, essendo stato, nel frattempo, licenziato per giustificato motivo oggettivo. Instaurato il contraddittorio e riuniti i ricorsi, al termine dell'istruttoria il OR ordinava alla BI NA la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni a lui attribuite, nonché al pagamento degli emolumenti omessi dalla data del licenziamento alla reintegra, ad eccezione dell'emolumento accessorio, per il quale veniva escluso il “periculum in mora". Il giudizio di merito, che vedeva la società resistere alle domande del lavoratore con il richiamo delle memorie difensive depositate nei procedimenti cautelari e del reclamo avanzato nei confronti dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., si concludeva con sentenza del 4 aprile 1997, con la quale il OR, dichiarato illegittimo il licenziamento, condannava la BI NA a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le mansioni di quadro, e a pagargli: a) tutti gli emolumenti globali di fatto a lui dovuti anche per effetto della progressione automatica e/o contrattuale, dal momento del licenziamento alla reintegra, con la relativa 3 contribuzione previdenziale;
b) la somma mensile di lire 1.000.000 per quattordici mensilità a far tempo dall'agosto 1993; c) interessi e rivalutazione su tutte le predette somme. L'appello della società, cui resisteva il lavoratore, veniva rigettato dal Tribunale di Pisa con sentenza del 27 gennaio/16 marzo 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che il datore di lavoro non avesse ottemperato all'onere probatorio relativamente alla ragione addotta a sostegno del licenziamento: necessità di ridurre i costi di gestione dell'impresa a causa dell'accentuata contrazione della vendita di automobili, comportante una diminuzione dell'utile spettante al concessionario, donde l'attuata riduzione di due unità lavorative, tra cui il NE. Reputavano pretestuosa tale ragione, osservando che AU NA, legale rappresentante della società, in sede di interrogatorio libero davanti al OR aveva individuato nella malattia nervosa del NE la vera causa del licenziamento, dichiarando: "quando in settembre 1993 il NE riprese il lavoro non era completamente guarito ... eravamo in attesa di vedere come la situazione soggettiva si sarebbe evoluta se il NE *** avesse dimostrato di essere quello di prima gli sarebbero state restituite tutte le mansioni ovvero anche altre ma sempre del suo livello”. Il licenziamento era, per il Tribunale funzionale all'espulsione di un lavoratore reduce da una lunga malattia, ritenuto non più capace di espletare regolarmente la prestazione alla quale era obbligato in forza del rapporto di lavoro. A comprova di ciò osservavano: a) che, a fronte della effettiva contrazione delle vendite di automobili, verificatasi nei tre anni anteriori al licenziamento, l'utile lordo dal 1991 al 1993 era aumentato percentualmente di oltre un punto, passando dal 10,33% del 1991 all'11,39% del 1993 (mentre nel biennio 1992-1993 l'incidenza percentuale delle spese generali sul volume dei ricavi non era aumentata, nonostante la diminuzione di questi ultimi); b) che, contrariamente a quanto sostenuto dal datore di lavoro, l'organizzazione sindacale CGIL FILCAMS aveva precisato, con lettera del 24.6.1994, che solo a richiesta del sindacato e dopo i licenziamenti si era tenuto un incontro con il datore di lavoro, nel quale, per la prima volta il sig. NA fece presente la necessità di ridurre i costi attraverso i licenziamenti;
c) che, infine, contrariamente alla tesi dell'appellante (secondo la quale le mansioni del NE sarebbero state per intero assunte da AU NA e dal figlio AR), era risultato dalle deposizioni testimoniali che una parte di tali mansioni era stata espletata, in aggiunta a quelle originarie, dalla dipendente TA RO, la quale, in considerazione del maggior carico, aveva dovuto aumentare di un'ora al giorno il proprio orario di lavoro. Quanto all'emolumento accessorio di un milione di lire mensili, il Tribunale osservava che lo stesso risultava provato attraverso le deposizioni dei testi CA NE ed AN OR;
tali deposizioni, ancorché valutate con particolare cautela perché rese da familiari dell'appellato, non trovavano smentita né orale né documentale, ma trovavano indiretta conferma nella deposizione della teste RO, che aveva confermato la fruizione, da parte dell'appellato, di un fuori busta di cui non era in grado di precisare l'entità. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando due motivi di censura, la società in n.c. BI NA di AU NA & C. 5 EN NE ha depositato, oltre i termini per la notificazione ed il deposito di controricorso, procura, svolgendo le proprie difese all'udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. e dell'art. 3 della legge n. 604/1966. Deduce che il Tribunale ha omesso di considerare la progressiva crisi che aveva coinvolto la società ricorrente, concessionaria per le città di Pisa e Cascina della Ford Auto. Spiega che era diminuito il numero delle auto vendute ed erano calati gli utili;
che a tale crisi si cercò di rimediare in un primo tempo (a partire dal 1993) risparmiando sui costi diversi da quello del personale e, soltanto nel marzo 1994, con il licenziamento di due dipendenti, il NE e l'operaio EL. Assume che a seguito di una grave forma di malattia nervosa del NE, che era l'impiegato di grado più elevato dell'ufficio amministrativo, nel quale erano occupate altre quattro persone, le mansioni più qualificanti da questi svolte erano state assunte dal sig. AU NA, mentre le mansioni di natura contabile ed amministrativa erano state distribuite tra il restante personale amministrativo. Di conseguenza, quando si decise di procedere alla soppressione di alcuni posti di lavoro, la scelta era caduta sul sig. NE perché si era potuto sperimentare, durante il lungo periodo della sua malattia, che l'ufficio amministrativo poteva essere ristrutturato facendo a meno dell'apporto di questi. 6 Lamenta, quindi, che il Tribunale ha omesso di considerare una serie di elementi decisivi: a) la progressiva riduzione del numero dei veicoli venduti, passati nel quadriennio 1991-1994 da 1643 a 887; b) la riduzione degli utili risultante dai bilanci prodotti, con il passaggio dai 251 milioni del 1991 ai 74 milioni del 1992 ed ai 16 milioni del 1993; c) il risparmio attuato, prima di procedere alla riduzione dei costi del personale, su altri costi, come la pubblicità, le spese per i "servizi gratuiti", le spese legali, quelle per il centro elettronico, il carburante, il telefono e la cancelleria. Deduce che tali elementi, trascurati dal giudice di appello, dimostravano la non pretestuosità della riduzione dei costi del personale, con la soppressione di due posti in organico. Censura poi la sentenza impugnata nella parte in cui, per dimostrare la pretestuosità delle ragioni addotte dalla società ed evidenziare le reali ragioni del licenziamento del sig. NE, riporta le dichiarazioni rese dal sig. AU NA, legale rappresentante della società ("quando in settembre 1993 il IN riprese il lavoro non era completamente guarito ... eravamo in attesa di vedere come la situazione soggettiva si sarebbe evoluta ... se il NE avesse dimostrato di essere quello di prima gli sarebbero state restituite tutte le mansioni ovvero anche altre ma sempre del suo livello"). Ricorda che il sig. NE aveva presentato due successivi ricorsi di urgenza, il primo per denunciare un demansionamento ed il secondo per il licenziamento;
assume che la situazione illustrata dallo NA nell'interrogatorio riportato dal Tribunale si riferisce al settembre 1993 e che il legale rappresentante della società, chiamato a dare ragione delle mansioni 7 attribuite al lavoratore, aveva inteso far presente che non vi era stato alcun demansionamento. Il Tribunale avrebbe equivocato sulla portata di tali dichiarazioni. Aggiunge che non si sa da dove il Tribunale abbia ricavato i dati sull'aumento percentuale dell'utile lordo (dal 10,33% del 1991 all'11,39% del 1993), a meno che non siano state prese per buone le "elucubrazioni contabili” della controparte, privilegiando tali dati rispetto a quelli risultanti dai bilanci aziendali. Deduce, ancora, che il fatto che l'incontro con il sindacato sia avvenuto prima dei licenziamenti o dopo gli stessi (come affermato dal sindacato in una lettera di risposta alla richiesta di informazioni del legale del IN) costituisce circostanza irrilevante, atteso che di tale incontro ha parlato solo il sig. NA, incidentalmente, nel suo interrogatorio nella fase di urgenza, e che tale circostanza non è stata fatta oggetto di prova. Sostiene, infine, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che le mansioni attribuite al lavoratore licenziato a seguito di soppressione del posto di lavoro ben possono essere ripartite ed attribuite secondo insindacabili scelte imprenditoriali;
e che, una volta accertata l'esistenza del giustificato motivo di licenziamento, altri motivi, come quello della salute precaria del lavoratore, divengono irrilevanti. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., la difesa della società rileva che il Tribunale ha ritenuto l'esistenza di un fuori-busta di un milione di lire mensili sulla base delle sole dichiarazione dei testi CA NE ed AN OR, rispettivamente figlio e moglie 8 dell'appellato, ritenendo che le stesse non avessero trovato smentita né orale né documentale. Deduce che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che una erogazione approssimativamente di questo importo in parte risultava dalle buste paga, come superminimo di lire 576.000, ed in parte aveva una causale estranea al rapporto di lavoro, costituendo il compenso per l'incarico, affidato al NE, di amministrazione del patrimonio immobiliare della famiglia NA. Il Tribunale avrebbe ignorato le dichiarazioni della teste RO sul punto: “Mi risulta che il NE si occupasse della gestione ed amministrazione dei beni immobili personali del sig. NA e della di lui moglie. Ho solo sentito dire dal sig. NA che per tali incombenze egli compensava il NE;
non ne conosco l'importo". La difesa della società lamenta, infine, che il Tribunale ha omesso di considerare la fattura n. 203 della Casa di Cura "Ville di Nozzano", emessa nei confronti di NE EN per £. 6.601.428, con le annotazioni degli acconti che il lavoratore versava allo NA, fino al saldo, avendo il datore di lavoro anticipato alla Casa di Cura l'importo della fattura. Il ricorso non è fondato. In ordine alle censure mosse con il primo motivo, osserva la Corte, nell'ordine, che non è vero che il Tribunale abbia omesso di considerare la progressiva riduzione del numero di veicoli venduti, avendo tenuto presente tale circostanza ma avendola svalutata a fronte delle dichiarazioni dell'amministratore della società, anche alla luce della percentuale di utile lordo variata tra il 1991 e il 1993; che la progressiva riduzione degli utili, 9 come risultanti dai bilanci dell'azienda, non costituisce un elemento decisivo, avendo evidentemente il Tribunale ritenuto di privilegiare non la misura totale dell'utile ma la sua incidenza percentuale;
che il risparmio attuato sui costi diversi da quello del personale può valere a dimostrare la effettività della diminuzione degli affari trattati, ma non costituisce punto decisivo, trattandosi di elemento non idoneo a dimostrare la necessità di un ulteriore abbattimento dei costi attraverso la soppressione di due posti di lavoro, atteso che la riduzione dei costi diversi poteva essere stata sufficiente ad arginare la crisi. Quanto alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di libero interrogatorio davanti al OR, se è vero che il NE aveva presentato due ricorsi, il primo contro un dedotto demansionamento ed il secondo avverso il licenziamento, è anche vero che i due ricorsi erano stati riuniti e che l'interrogatorio libero reso dal legale rappresentante della società verteva su tutta la vicenda, sicché non è illogica la deduzione che il giudice del merito, nel suo potere istituzionale di apprezzamento e valutazione delle prove, ha inteso trarre dalle dichiarazioni di AU NA. La censura mossa avverso la valutazione dell'aumento percentuale dell'utile lordo dal 1991 al 1993 ("..non si sa bene da dove questi dati siano stati desunti..") è, poi, inammissibile, atteso che già il OR aveva affermato, in sentenza che "il rapporto percentuale fra spese e ricavi, come ha numericamente dimostrato parte riscorrente, è rimasto invariato”; e la società ricorrente non deduce di avere censurato, in appello, tale affermazione. Ancora, quanto all'epoca in cui si tenne l'incontro con il sindacato, il 10 Tribunale ha rilevato che la precisazione dell'organizzazione sindacale CGIL-FILCAMS, contenuta nella lettera 24.6.1994 e nella corrispondenza allegata, dimostrava che solo su richiesta del sindacato e dopo l'intimazione dei licenziamenti si era tenuto un incontro con il datore di lavoro, nel corso del quale, per la prima volta, lo NA aveva fatto presente la necessità di ridurre i costi di gestione attraverso i suddetti licenziamenti;
tale circostanza, per i giudici di appello, valeva a smentire la tesi del datore di lavoro, secondo cui la riduzione del personale appariva così ineluttabile da averne fatto preventivo oggetto di trattativa con i sindacati presenti in azienda. Trattasi di argomentazione corretta sul piano logico, né può affermarsi che si tratta di circostanza irrilevante, anche perché era "tutto da dimostrare" chi fosse stato preciso sulla data. Se la società, convenuta in giudizio, riteneva non veritiero il contenuto della lettera prodotta da parte ricorrente, circa l'epoca dell'incontro con le organizzazioni sindacali, avrebbe avuto l'onere di una specifica contestazione sul punto;
il che avrebbe aperto la porta ad un eventuale audizione testimoniale sulla circostanza. La ricorrente non assume, però, di avere contestato, nella memoria difensiva, la data dell'incontro risultante dalla lettera proveniente dal sindacato, sicché non può giovarsi della carenza di una prova testimoniale sul punto. Quanto alla ripartizione tra altri lavoratori delle mansioni già attribuite al lavoratore licenziato, è indubbiamente vero che tale ripartizione è legittima quando sia effettiva la soppressione del posto di lavoro (cfr. Cass., 14 giugno 2000 n.8135); ma deve ricordarsi che va comunque esclusa la pretestuosità 11 del riassetto organizzativo operato (Cass., 29 marzo 2001 n. 4670) e che la necessità del ricorso a lavoro straordinario (o, comunque, dell'aumento dell'orario di lavoro di altri dipendenti) può essere indice della insussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento (cfr. Cass., 22 giugno 2000 n. 8515). Ed è ciò che il Tribunale ha ritenuto sia accaduto nella fattispecie in esame. Anche il secondo motivo è infondato. La presenza, nella busta paga, di un superminimo di lire 576.000 costituisce circostanza del tutto irrilevante (e, quindi, non decisiva) nell'accertamento della precedente corresponsione di un c.d. fuori busta di lire un milione. La deposizione della teste RO è stata, poi, complessivamente valutata dal Tribunale (cfr. pag 9 della sentenza), né può essere, in questa sede, proposto un diverso apprezzamento di tale testimonianza, peraltro attraverso una trascrizione solo parziale della stessa. Quanto alla censura di omesso esame della fattura n. 203 della Casa di Cura "Ville di Nozzano", emessa nei confronti di NE EN per £. 6.601.428, i giudici di secondo grado hanno mostrato di aver esaminato il documento, affermandone la irrilevanza “( irrilevante appalesandosi la vicenda del prestito rimborsato ratealmente dal NE allo NA, che gli aveva anticipato le spese per la degenza in casa di cura)". Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Si ritiene equo compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. 12
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Romana il 6 novembre 2001. Guyliche auth Il Presidente Il cons. estensore Milelenie Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 FEB. 2002 IL CANCELLIERE I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L N P L A S E T I 3 S D N 7 - O I G P 8 S O - N M 1 I E A 1 S D A I E E D , A G E O T O G R T E T N T S E L I I S G IR E E A D R L L O E D 13