Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2006, n. 30024
CASS
Sentenza 6 luglio 2006

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Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che il fatto sia diverso da quello contestato, ma in realtà dando una diversa qualificazione giuridica del fatto, in quanto tale restituzione non è idonea a creare una stasi processuale, rimanendo il pubblico ministero libero di esercitare l'azione penale, e lo stesso provvedimento rientra nell'ambito delle legittime prerogative del giudice dell'udienza preliminare, che può sollecitare il pubblico ministero ad operare le modifiche ritenute opportune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2006, n. 30024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30024
    Data del deposito : 6 luglio 2006

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