Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che il fatto sia diverso da quello contestato, ma in realtà dando una diversa qualificazione giuridica del fatto, in quanto tale restituzione non è idonea a creare una stasi processuale, rimanendo il pubblico ministero libero di esercitare l'azione penale, e lo stesso provvedimento rientra nell'ambito delle legittime prerogative del giudice dell'udienza preliminare, che può sollecitare il pubblico ministero ad operare le modifiche ritenute opportune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2006, n. 30024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30024 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 06/07/2006
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 998
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 029740/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNSALE di MESSINA;
nei confronti di:
1) NA PP;
2) LA CA;
3) AZ NO;
4) D'RA TO;
5) TE ES;
6) IG LO;
7) DO SO IA;
8) IN LU;
9) ER PP;
avverso ORDINANZA del 08/06/2005 GIP TRIBUNSALE di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO GHERARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica di Messina ricorre contro il provvedimento del GUP della stessa città con il quale, modificata nei confronti di CE EL ed altri l'imputazione di cui agli articoli 110 e 449 c.p.p., in relazione all'articolo 434 c.p.p., comma 2, in quella di cui all'articolo 676 c.p., comma 1 e 2, ha,
nell'udienza preliminare, ordinato la trasmissione degli atti al P.M. per l'emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 552 c.p.p.. Il ricorrente sostiene che il provvedimento è abnorme, perché emesso al di fuori dei poteri del giudice (è riportata in proposito, tra l'altro, Cass., S.U., 24.11.99, Magnani). Ai sensi dell'articolo 423 c.p.p. è il solo P.M. ad avere, una volta esercitata l'azione penale, il potere di modificare l'imputazione o riqualificarla giuridicamente. Il Gup ha in sostanza ritenuto che non si fosse verificato un fatto storico (disastro colposo) ma un altro fatto storico (crollo).
Il codice di procedura penale non conferisce al giudice per le indagini preliminari un potere autonomo di correzione, quale quello di cui all'articolo 521 c.p.p. per il giudice del dibattimento (anche in ordine a questa osservazione è citata giurisprudenza). Il ricorrente fa poi notare che contro il provvedimento in questione non esiste altro rimedio che il ricorso per Cassazione, e che l'anomalia sta nel fatto che potrebbe essere impossibile chiedere al giudice dibattimentale declaratoria di incompetenza, perché, tra l'altro, il dibattimento potrebbe non celebrarsi per ammissione eventuale degli imputati all'oblazione.
Il Gup esposte le ragioni per le quali ha ritenuto che il fatto costituisse semplice crollo, e ritenuto che per la relativa fattispecie contravvenzionale si deve procedere mediante citazione diretta, ha ordinato la trasmissione degli atti al P.M. senza ulteriori osservazioni.
Rileva il Procuratore generale che "la diversa qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione operata dal G.U.P. deve considerarsi un'estrinsecazione del principio di legalità sul quale è fondato il nostro ordinamento, nel senso che anche nell'udienza preliminare v'è la esigenza della corretta applicazione della legge, consistente nel rispetto delle norme dettate per l'accertamento della fondatezza del fatto e nell'assicurare la sua corretta qualificazione. Il potere riconosciuto al G.I.P. di qualificare diversamente il fatto, rientra nell'ambito delle legittime prerogative". Aggiunge che nel caso in questione si è operata una semplice riqualificazione della fattispecie, essendo l'evento naturalistico lo stesso, ed essendo questo stato ricondotto alla ipotesi contravvenzionale per non essere stati interessati elementi strutturali dell'edificio. L'ordinanza impugnata, pertanto, non può considerarsi abnorme, in quanto espressione di legittimo esercizio di un potere riconosciuto dalla legge, e la restituzione non crea stasi processuale, potendo il Pubblico Ministero esercitare comunque l'azione penale. In conseguenza, a parere del Procuratore generale, il ricorso è inammissibile.
Con nota del 22.5.06 il difensore di Luigi Pellegrino ha chiesto che venisse disposta la discussione del ricorso ai sensi dell'art. 127 c.p.p.. Ritiene la Corte che l'istanza vada rigettata non sussistendo i presupposti per l'accoglimento.
Le conclusioni del P.G. vanno condivise. Pur in presenza di alcune decisioni di segno opposto (Cass., 2^, n. 43348 del 12/10/2005 Rv. 232599 e, con riferimento ad ipotesi diverse, Cass., 2^, n. 48323 del 15/10/2004 Rv. 230448), ritiene la Corte di dover seguire l'indirizzo indicato da Cass., 6^, n. 6838 del 08/01/2004 Rv. 228032, secondo cui "non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero sul presupposto che il fatto sia diverso da quello contestato, ma in realtà dando una diversa qualificazione giuridica del fatto, in quanto tale restituzione non è idonea a creare una stasi processuale, rimanendo il Pubblico Ministero libero di esercitare l'azione penale, e lo stesso provvedimento rientra nell'ambito delle legittime prerogative del giudice dell'udienza preliminare, che può sollecitare il pubblico ministero ad operare le modifiche ritenute opportune"; e Cass., 2^, n. 39882 del 23/09/2004 Rv. 230214 che, affermando che "non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver trasmesso gli atti al P.M. affinché procedesse a modifiche dell'imputazione per essere il fatto diverso da quello contestato, e dopo aver ricevuto gli atti in restituzione con una semplice missiva contenente l'imputazione riformulata, dispone nuovamente la trasmissione degli atti al P.M. per l'esercizio dell'azione penale nelle forme previste dal codice di rito che, in motivazione", ha osservato che la trasmissione degli atti al P.M. per la modifica in fatto dell'imputazione costituisce una prerogativa del giudice, e comporta una regressione del procedimento.
Tali decisioni, infatti, sono espressione della linea interpretativa fissata da Cass., S.U., n. 16 del 19.6.96 Rv 205617, secondo la quale "al giudice per le indagini preliminari... è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal Pubblico Ministero al fatto per cui si procede", chiarendo che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è consentito sempre - e quindi anche nell'udienza preliminare - attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione (rilevando l'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale). La lamentela secondo la quale il Gup avrebbe solo apparentemente disposto una mera riqualificazione giuridica del fatto, ma avrebbe in effetti ritenuto un fatto diverso è apodittica e non sorretta da argomentazioni che non si riferiscano in effetti proprio alla qualificazione giuridica (disastro o crollo) dello stesso fatto.
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006