Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2002, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Ammessa elia rotazione e debito per la cola regi dalis Dentenza D.P.R. 26-4-1900 h. 101 - art. 59 lett. d) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0464 8 / 0 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente R.G. N. 4644/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione- 5670/98 Dott. Antonio VELLA Consigliere 7721/98 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 10652 Dott. AN PAOLINI Consigliere Rep. 1086 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Ud.07/12/01 Dott. Roberto PREDEN Consigliere - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco SABATINI UFFICIO COPIE VARRONE -Rel. Consigliere Dott. Michele Richiesta copia studio dal Sig. 4 ha pronunciato la seguente per diritti € 0.2 3 APR. 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: SA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del pro-tempore, VA RO S.A., in liquidatore persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREVESA 11, E N O E I Z A L che presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLO' S I S V A I C I C rappresenta e difende unitamente agli avvocati D la A 1 S M E 7 N R P GERARDO BROGGINI, EV LENSKI giusta procura speciale O 2001 U ' I S P E T R N per la prima, del Notaio dott. Sergio Barenghi, 611 O A C C -1- depositata in data 27 marzo 1998, per la seconda giusta procura del Notaio dott. Francoise Demierre Morand, depositata in data 27 marzo 1998, tutto in atti;
ricorrenti -
contro
FU IO LO, NI RI IN PROPRIO E NELLA QUALITA DI RAPPESENTANTI DI FU CO, TI FU, AU FU;
IA ON VEDOVA DI FU IN PROPRIO E QUALE RAPPRESENTANTE DI OB FU, FU DR intimati e sul 2° ricorso n° 05670/98 proposto da: FU IO LO, NI RI IN FU, FU CO, FU AU, FU TI, ON IA VEDOVA DI FU, FU OB, FU DR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARENULA 41, presso lo studio dell'avvocato LUCIA ZACCAGNINI, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDO BENECCHI, FRANCESCO BORASI, giusta procura speciale del Notaio dott. Antonio in atti;
Cimmino, depositata in data 11 maggio 1998, controricorrenti e ricorrenti incidentali - -
contro
IN LIQUIDAZIONE, in persona del SA S.P.A. -2- liquidatore pro-tempore, VA RO S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLO', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERARDO BROGGINI, EV LENSKI giusta procura speciale per la prima, del Notaio dott. Sergio Barenghi, depositata in data 10 giugno 1998, per la seconda giusta procura del Notaio dott. Michel Gampert, depositata in data 10 giugno 1998, tutto in atti;
controricorrente al ricorso incidentale e sul 3° ricorso n° 07721/98 proposto da: FU IO LO, NI RI IN FU, FU CO, FU TI, FU AU, ON IA DOMENICA VEDOVA DI FU, FU OB, FU DR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARENULA 41, presso lo studio dell'avvocato LUCIA ZACCAGNINI, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDO BENECCHI, FRANCESCO BORASI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IN LIQUIDAZIONE, in persona del SA S.P.A. pro-tempore, VA RO S.A., in liquidatore -3- persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREVESA 11, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLO', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GERARDO BROGGINI, EV LENSKI , giusta procura speciale per la prima, del Notaio dott. Sergio Barenghi, depositata in data 4 maggio 1998, per la seconda giusta procura del Notaio dott. Francoise Demierre Morand, depositata in data 4 maggio, tutto in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 305/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli Avvocati Eva LENSKI, Riccardo BENECCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 10/11/1986 EV ZZ ved. FU, IO LO FU e RI NI (in proprio e quali esercenti la potestà parentale sui figli minori CO, TI e AU), IA ON ved. FU (in proprio e quale esercente la potestà parentale sul minore OB FU) e DR FU convennero davanti al Tribunale di Milano la s.p.a. SA in liquidazione e la s.a. VA per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del noto disastro accaduto a Seveso il 10/7/1976, allorché una nube di gas tossici si era sprigionata dallo stabilimento della SA invadendo la zona circostante, compromettendone in modo grave la salubrità ed esponendo gli abitanti al pericolo di intossicazione da diossina. Le convenute si costituirono chiedendo il rigetto della domanda. Interrotta per la sopravvenuta morte della ZZ, la causa proseguì ad istanza dei suoi eredi, indicati nelle persone di LA FU, IO LO FU, DR FU e OB FU. Disposta ed espletata una consulenza medico-legale sulle lesioni personali lamentate da RI NI, e dichiarate dal G.I. inammissibili e/o irrilevanti le prove orali dedotte dagli attori, il Tribunale adito, con sentenza 20/7/1992, respinse la domanda presentata da costoro e da LA FU in qualità di eredi di EV ZZ per mancanza della relativa procura ad litem e accolse quella proposta in proprio dagli attori stessi, limitatamente peraltro al danno morale liquidato nell'importo di L.
3.000.000 pro capite in moneta corrente alla data della sentenza, comprensivo degli interessi legali, compensando le spese processuali. Avverso tale sentenza proponevano appello, in via principale, la SA e la VA per ottenere l'integrale rigetto delle domande e, in via incidentale, i FU, chiedendo il riconoscimento anche dei danni patrimoniali ed una maggiorazione di quanto liquidato per danno morale. Con sentenza 4 febbraio 1997 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia impugnata, liquidava il danno morale a DR FU nella misura di L. 10.000.000 all'attualità ed a favore degli altri appellanti incidentali in misura pari alle provvisionali già riscosse, compensando le spese del doppio grado. Riteneva il giudice del gravame, per quanto ancora possa interessare: che il giudicato penale di condanna dei responsabili per il delitto di cui all'art. 449 c.p. comportava la responsabilità della VA ex art. 2049 c.c. dal momento che tra i condannati figurava anche un suo dipendente;
che non esisteva alcuna dipendenza logico-giuridica tra danno biologico e danno morale;
che la domanda proposta da LA FU quale erede della ZZ era inammissibile, non essendo costei appellante incidentale e non avendo rilasciato alcuna procura ad litem;
che la prova orale dedotta dai FU era generica e contrastante con le altre emergenze istruttorie;
che, comunque, i FU avevano già riscosso, in via transattiva, dalla SA la somma complessiva di L. 37.752.000 per danni patrimoniali, di cui L. 22.372.000 attribuite alla ditta F.LI FU per i mobili esistenti nell'esposizione; 6 che l'unico tipo di danno riconoscibile era quello morale conseguente al reato di disastro colposo accertato in sede penale e consistente "nei disagi e nelle sofferenze morali che l'esposizione alla diossina ha indubbiamente cagionato agli abitanti della zona", costretti a trasferimenti di massa ed a ripetuti controLI sanitari;
che peraltro la somma attribuita per tale titolo a ciascun attore dal Tribunale (L.
3.000.000 in moneta corrente alla data della sentenza, intervenuta dopo circa 16 anni dal fatto dannoso) era inadeguata e pertanto si riteneva equo liquidare il danno non patrimoniale in misura pari agli importi già percepiti a titolo di provvisionale;
che tale criterio non era applicabile a DR FU, rimasta priva di provvisionale, alla quale poteva liquidarsi un risarcimento di L. 10.000.000 all'attualità. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, notificato il 19/3/78, la SA s.p.a. in liquidazione e la VA RO s.a., affidandolo a tre motivi (ric. n. 4644/98). I FU (IO LO, CO, AU, TI, OB e DR) nonché RI NI ed IA ON ved. FU hanno a loro volta proposto ricorso (n. 5670/98) sulla base di quattro motivi (notificato il 20/3/98) e resistendo con controricorso (notificato il 28/4/98) lo hanno ribadito integralmente in via incidentale (ric. n. 7721/98). Le ricorrenti principali hanno replicato con controricorso e memoria. I ricorsi, chiamati per la discussione all'udienza del 18/5/2000, davanti alla III Sezione Civile, sono stati trasmessi con ordinanza in pari data al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando 7 l'esistenza di una questione di "particolare importanza" relativa alla risarcibilità o meno del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in mancanza di danno biologico. MOTIVI DELLA DECISIONE Tutti e tre i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Come già accennato, la causa è stata rimessa all'esame di queste Sezioni Unite per la decisione della seguente questione di massima di particolare importanza: se il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromissione, anche grave, della salubrità dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), sia risarcibile anche se non derivi dalla menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) dell'offeso o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. Nella presente controversia il giudice di appello ha risolto positivamente il quesito;
ne consegue che prima di affrontare la questione, che forma oggetto del primo motivo del ricorso principale delle società SA e VA RO, occorre esaminare il ricorso incidentale dei FU, le cui censure, attenendo alla regolarità del rapporto processuale ed al mancato riconoscimento del danno biologico e del danno patrimoniale, assumono valore prioritario dal punto di vista logico e giuridico rispetto alla questione di massima, che risulterebbe assorbita o superata da un loro eventuale accoglimento. Ricorso incidentale.- Con il primo motivo i FU, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1241 c.c., 35 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentano che la Corte milanese sarebbe andata oltre i limiti della domanda attuando la compensazione fra quanto 0 8 liquidato a titolo di danno morale e quanto da essi ricorrenti già percepito a titolo di provvisionale, dal momento che le società appellanti avevano semplicemente chiesto il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria, senza chiedere in via subordinata la riliquidazione del danno morale od il suo contenimento nei limiti di quanto già corrisposto. La censura non può essere accolta. Infatti il giudice di appello, rilevata la inadeguatezza della somma liquidata in prime cure per danno morale (L.
3.000.000 a testa) e delle conformi richieste delle parti di tenere conto degli importi già liquidati a titolo di provvisionale, ha ritenuto che queste maggiori somme costituissero un risarcimento adeguato "all'entità e gravità delle sofferenze" patite. Ne consegue che il suddetto giudice, pur parlando impropriamente di eccezione di “compensazione", in realtà non ha effettuato alcuna compensazione, né ha pronunciato oltre i limiti della domanda, ma si è limitato ad accoglierla parzialmente, liquidando in via equitativa il danno morale nella stessa misura (ritenuta congrua) di quanto i FU avevano già ricevuto. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Né migliore fortuna spetta al successivo mezzo con il quale i ricorrenti incidentali, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 2043 e 2059 c.c., lamentano che, anche alla stregua del principio sostenuto dalle società (che la risarcibilità del danno morale presuppone l'esistenza di una lesione all'integrità psico-fisica del soggetto offeso), non sia stato riconosciuto il danno biologico almeno nei confronti di RI NI, secondo le conclusioni della C.T.U. espletata in primo grado. يا Neppure questa censura coglie nel segno. Essa si infrange contro l'apprezzamento del giudice di appello che proprio sulla scorta degli accertamenti della C.T.U. ha concluso conformemente che “il timore per le potenziali conseguenze della esposizione alla diossina. non è dimostrato che ... ... abbia in realtà superato quella soglia ... capace di modificare in maniera essenziale il decorso della vita psichica o di avere significativi riflessi sulle ordinarie occupazioni di madre e di casalinga". Trattasi di apprezzamento di fatto privo dei pretesi errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di ragionevolezza da renderlo incensurabile in cassazione, risolvendosi nell'accettazione critica delle risultanze peritali. Con il terzo mezzo i FU, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83 e 302 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contestano la statuizione con cui i giudici di merito hanno disatteso la domanda degli eredi di EV ZZ (indicati nelle persone di LA, OB, DR e IO LO FU) per mancanza della relativa procura ad litem. Assumono i ricorrenti che, quanto meno per quei soggetti che erano già parti regolarmente costituite nel giudizio (e quindi tutti ad eccezione di LA FU) non sarebbe necessaria una nuova procura che, comunque, risultava rilasciata a margine dell'originale della comparsa di riassunzione. L'esposta censura è inammissibile. Risulta infatti dalla sentenza di primo grado che era stata ritenuta fondata l'eccezione di carenza di rappresentanza processuale degli eredi ZZ “per difetto di una valida procura", con conseguente "rigetto della correlativa parte della domanda" e tale statuizione 10 non è stata censurata con l'appello incidentale dai FU, neppure in sede di precisazione delle conclusioni o di comparsa conclusionale, ove costoro hanno chiesto la riforma integrale della decisione appellata ed il risarcimento dei danni anche a titolo di eredi, ma senza impugnare, neppure genericamente, la ratio della statuizione negativa nei loro confronti. Ne consegue che detta statuizione ha acquistato autorità di giudicato perché il difetto di una valida rappresentanza processuale può essere rilevato in ogni stato e grado del processo, anche d'ufficio, purché non si sia formato il giudicato sulla relativa questione (Cass. 13 marzo 1973 n. 708 ex plurimis). Né a diversa conclusione può indurre il rilievo che la Corte sembra avere condiviso la tesi del Tribunale circa la necessità, nella specie, di una nuova procura, trattandosi di affermazione effettuata incidentalmente e, quindi, priva di valenza decisiva, nei soli confronti di LA FU, che non era parte in giudizio (fatto incontestato ed incontestabile). Per quanto riguarda, invece, gli altri presunti eredi, la sentenza impugnata correttamente nulla dice, né poteva dire in mancanza, come si è visto, della relativa censura. Il terzo motivo, che investe una statuizione coperta dal giudicato, è pertanto inammissibile. Resta da esaminare il quarto ed ultimo motivo con cui i FU denunciano il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla mancata ammissione dei mezzi di prova volti a dimostrare il danno patrimoniale lamentato (art. 360 n. 5 c.p.c.). Neppure questa censura può essere accolta. Dal punto di vista procedurale, è sufficiente ricordare il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ove, in sede di legittimità, si lamenti la 11 mancata ammissione di una prova testimoniale, la parte ha l'onere di indicare specificamente i capitoli non ammessi senza poter rimandare genericamente agli scritti dei gradi precedenti, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso ed alla necessità di consentire la valutazione della decisività o meno, delle circostanze addotte. Nella specie, i FU hanno specificato, in via esemplificativa, solo due capitoli (relativi, rispettivamente, alla titolarità non contestata di due negozi nella zona contaminata e ad una valutazione di danni in sede amministrativa, da provarsi documentalmente), entrambi privi di carattere decisivo. Ma la censura è infondata anche nel merito, avendo il giudice di appello sottolineato, oltre alla "evidente genericità delle circostanze sulle quali è stata offerta la prova testimoniale", la inesatta individuazione del negozio che si pretende danneggiato, del quale viene lamentata la mancata utilizzazione malgrado l'autorità comunale l'avesse dichiarato nuovamente agibile dopo breve tempo. Infine lo stesso giudice non ha trascurato di considerare che i FU avevano già percepito in via transattiva dalla SA una certa somma (circa 40 milioni) per danni patrimoniali, riguardanti proprio la loro ditta di esposizione e vendita di mobili, concludendo che "per rendere rilevante la prova articolata, sarebbe stato necessario chiarire se e in quale misura i danni che si intendeva provare non rientrassero in tali transazioni". Trattasi di motivazione priva di errori giuridici e che facendosi carico delle prospettazioni della parte, le confuta con argomenti congrui e logici, incensurabili in cassazione. In virtù di tutte le considerazioni esposte, il ricorso incidentale dei FU va rigettato. 12 Può a questo punto essere esaminato il ricorso principale delle società che, con il primo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., contestano la tesi - affermata nell'impugnata sentenza della risarcibilità del danno morale anche in assenza di danno biologico (o di altro evento produttivo di danno patrimoniale), che è appunto la questione di massima determinante l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite;
questione che dopo la pronuncia della Corte ambrosiana ha ricevuto risposta negativa da parte della III Sezione Civile di questa Corte, con le sentenze 24 maggio 1997 n. 4631 e 20 giugno 1997 n. 5530, fondamentalmente sulla base delle sentenze n. 184 del 1986 e n. 37 del 1994 della Corte Costituzionale, affermando che "il danno morale soggettivo inteso quale transeunte turbamento psicologico è, al pari del danno patrimoniale in senso stretto, danno-conseguenza, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Pertanto nel caso di compromissione anche grave della salubrità dell'ambiente, derivante da immissioni di una sostanza altamente tossica (nella specie: diossina) a seguito di disastro colposo, il turbamento psichico subito dalla generalità delle persone costrette a sottoporsi a periodici controLI sanitari a seguito dell'esposizione a quantità imprecisate della detta sostanza, con conseguente limitazione della propria libertà di azione e di vita, non è risarcibile in via autonoma quale danno morale sopportato in eguale misura da ciascuno dei soggetti coinvolti nel disastro, ove non costituisca conseguenza della menomazione specificamente subita da ciascuno di essi nella propria integrità psico-fisica". Ma la stessa Sezione, esaminando la presente controversia, ha dubitato 13 dell'esattezza del principio, tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in dottrina e dei rilievi critici formulati per auspicare un mutamento di indirizzo e richiamata l'ordinanza 24 marzo 2000, con la quale un diverso collegio aveva già chiesto l'intervento delle Sezioni Unite per l'esame di un ricorso analogo (anche esso chiamato per la trattazione in questa udienza), con ordinanza 18 maggio 2000 ed ampia ed articolata motivazione, ha ribadito i motivi di perplessità attinenti: a) alla interpretazione della dicotomia danno-evento e danno-conseguenza, dovendosi escludere che il danno-evento, delineato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 184 del 1986, si esaurisca nella menomazione psico- fisica propria del danno biologico, senza comprendere anche eventuali lesioni suscettibili di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull'inquinamento; b) alla eventuale strumentalizzazione della suddetta interpretazione al fine di evitare un'iLImitata proliferazione di azioni risarcitorie;
c) alla autonoma risarcibilità del danno morale, secondo l'unica condizione (artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) che esso consista nel perturbamento psichico della vittima causato da un reato;
d) alla stessa utilità o necessità, allo scopo richiesto, della dicotomia tra danni-evento e danni-conseguenza. Chiariti così i termini della questione, va subito affermato che le Sezioni Unite optano per il principio opposto a quello di cui alle citate sentenze n. 4631 e 5530 del 1997, ritenendo che il danno morale soggettivo sia risarcibile anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, in virtù delle considerazioni esposte nell'ordinanza di 14 rimessione, completate da alcuni ulteriori rilievi. Al riguardo, conviene prendere le mosse dalla motivazione, sostanzialmente identica, delle due sentenze n. 4631 e 5530 del 1997 che ha sviluppato le seguenti argomentazioni: 1) la risarcibilità del danno non patrimoniale incontra nel sistema il limite dell'esplicita previsione legislativa, che, per quanto concerne il danno da reato, è realizzata con il rinvio dell'art. 2059 c.c. all'art. 185 c.p. e da questo alle singole figure di reato;
2) occorre, a tal fine, che il reato incida su una posizione soggettiva che può ben essere rappresentata, nel caso di delitto di disastro colposo ex art. 449 c.p., dal diritto alla salute nella sua esplicazione di diritto alla salubrità dell'ambiente, suscettibile di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull'inquinamento; 3) per delimitare l'area del danno risarcibile in relazione alla possibilità che il reato produca perturbamenti psichici in un numero indeterminato di persone, risulta applicabile il criterio di cui all'art. 1223 c.c., che, richiamato dall'art. 2056, comporta che la risarcibilità dei perturbamenti psichici richiede che essi costituiscano la conseguenza diretta ed immediata del reato, nel senso, altresì, che il collegamento tra danno ed interessi protetti dalla norma penale può essere colto sia in via primaria e sia in via secondaria e collaterale. Malgrado queste premesse, le citate sentenze hanno concluso negando la risarcibilità autonoma del danno morale, in virtù fondamentalmente del rilievo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 1986 e con altre decisioni successive (sentenza n. 37 del 17/2/1994 ed ordinanza n. 294 dell'11/7/1996) ha identificato il danno morale soggettivo, inteso quale 15 transeunte turbamento psicologico, come danno-conseguenza, in quanto tale risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Ma questo indirizzo interpretativo ha trovato, in dottrina, la opinione contraria della prevalenza degli autori, i quali, auspicando la opportunità di un superamento, pongono, innanzitutto, in rilievo come tale interpretazione influenzata, probabilmente, dalla preoccupazione di evitare una iLImitata proliferazione di azioni risarcitorie nelle ipotesi di disastri ambientali che, nella moltiplicazione dei danni, finirebbe per pregiudicare coloro che dall'evento hanno riportato le più gravi conseguenze, si basa su una lettura non corretta della giurisprudenza costituzionale, che non avrebbe affatto individuato nel danno alla salute o al patrimonio il presupposto della giuridica rilevanza del danno morale. Gli stessi autori, inoltre, sottolineano che l'art. 185 c.p. non richiede, oltre al perturbamento psichico della vittima, anche il verificarsi di un distinto evento di danno incluso nella fattispecie incriminatrice e, in detto contesto normativo, pure accogliendo del danno non patrimoniale la nozione ristretta, concludono nel senso che a favore della tesi della risarcibilità concorrono i diversi elementi della idoneità del fatto a ledere l'interesse protetto dalla norma penale;
della incidenza di esso su una posizione soggettiva;
della compatibilità del risarcimento con i reati di pericolo;
della riconosciuta possibilità di risarcire il perturbamento psichico dei titolari di interessi suscettibili di essere compromessi da reati plurioffensivi, categoria nella quale si iscrivono i reati contro la pubblica incolumità. Si tratta di critiche sostanzialmente condivisibili ancorché debba 16 rilevarsi, per quanto concerne le pronunce della Corte Costituzionale, che se la n. 184/1986 non lasciava adito a soverchi margini interpretativi (punto 6 delle considerazioni in diritto: "mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben può applicarsi l'art. 2059 c.c., ove dal primo (e cioè dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto sempre che il fatto realizzativo del danno offeso) un danno morale subiettivo biologico costituisca anche reato"), la stessa Corte, con la successiva sentenza 24 ottobre 1994 n. 372, approfondendo la problematica, ha affermato l'autonoma risarcibilità del danno alla salute e del danno morale (punto 4 delle considerazioni in diritto: "il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento". Del resto, la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quanto meno per la tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l'art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 c.p. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tantomeno la presenza di un distinto evento di danno. Ma decisiva per la soluzione della 17 questione è la natura del reato ex art. 449 c.p.: delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, delitto plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente (Corte Cost. 30) dicembre 1987 n. 641), di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale. Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico (che si pone anch'esso come danno-evento, alla pari dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, nella specie non ravvisati). Conclusione, questa, in sintonia con la più recente giurisprudenza di questa Corte in materia risarcitoria;
al riguardo. è sufficiente il richiamo alle sentenze 27 luglio 2001 n. 10291, che ammette incondizionatamente il risarcimento del danno morale per i prossimi congiunti dell'offeso da lesioni colpose e 7 giugno 2000 n. 7713, secondo cui la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno-evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza). Concludendo, il primo motivo del ricorso principale va rigettato, alla stregua del seguente principio di diritto (così decisa la questione di massima devoluta all'esame di queste Sezioni Unite): "in caso di compromissione 18 dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale". Con il secondo motivo le società, sviluppando spunti già accennati nella precedente censura, denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c., 185 c.p. nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente alla prova del danno morale (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentando che il giudice di appello ne abbia riconosciuto l'esistenza in virtù di considerazioni astratte e generiche, non riferibili specificamente ai FU. La doglianza è infondata. Essa si infrange contro la motivazione con cui il suddetto giudice non si è limitato a riferirsi a fatti notori ma, individuato il danno morale "nei disagi e nelle sofferenze che l'esposizione alla diossina ha indubbiamente cagionato agli abitanti della zona", ha accertato che, fra questi ultimi, anche i FU sono stati "costretti all'isolamento ed alla deportazione di massa ed a sottoporsi a ripetuti e accurati controLI sanitari, nel timore di danni gravi ed irrimediabili alla propria salute ed a quella dei propri 19 cari", rilevando la inadeguatezza della modesta somma (L.
3.000.000 a persona) liquidata all'attualità dopo circa sedici anni dal fatto dannoso ed elevandola come si è visto - ad un importo pari a quanto già percepito dai danneggiati a titolo di provvisionale. Trattasi di motivazione priva dei pretesi errori giuridici e che sotto il profilo logico non incorre nei vizi denunciati perché, lungi dal fermarsi a considerazioni di carattere generale, ha personalizzato l'accertamento nei confronti dei soggetti offesi, facendo buon governo del concetto di danno morale soggettivo e delle circostanze che avevano prodotto ai FU uno stato di ansia ed un notevole condizionamento nell'ordinario svolgimento della loro vita. Tuttavia, per quanto riguarda DR FU, la Corte ambrosiana le ha liquidato la somma di L. 10.000.000, ritenendo che non le fosse stata corrisposta nessuna provvisionale, ma i ricorrenti hanno replicato che risulta documentalmente che anche costei "ricevette l'importo di L.
6.000.000 al pari degli altri attori". Il rilievo è esatto perché risulta dagli atti la relativa quietanza sottoscritta dall'interessata; ma trattandosi di errore revocatorio (art. 395 n. 4 "errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (che) non c.p.c.: costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”) non è deducibile in cassazione. Pertanto anche il secondo motivo va integralmente rigettato. Resta da esaminare il terzo ed ultimo motivo con cui le società, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si dolgono della compensazione delle spese del doppio 20 grado. La doglianza non ha pregio. Com'è noto il potere di compensare, in tutto od in parte, le spese processuali, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, purché non siano poste, neppure parzialmente, le spese a carico della parte vittoriosa o non siano addotti motivi erronei od illogici. Nella specie, il giudice di appello ha motivato la compensazione “dato l'esito del giudizio tenuto conto e della unitarietà della ... difesa spiegata nell'interesse degli attori appellanti incidentali e del mancato riconoscimento degli ulteriori danni di natura patrimoniale". Trattasi di motivazione corretta e congrua, come tale incensurabile. Il ricorso principale deve essere quindi rigettato. La reciproca soccombenza e la delicatezza della questione trattata. costituiscono giusti motivi per compensare anche le spese di questo grado. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
P. Q. M.
REGISTRAT PADEBITO 4.02 del giudizio di 864 la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese de AMP ( cuidouantume, 08 cassazione. p. Di Alve i consiglio delle Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001, nella camera Il Responsabia ser (Dr. M. RACCICHINIY Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRIMO PRESIDENTE Scherme 100 129.11 61,97 TOT 191,08 CANCELLIERE C GL MB Thin D epositata in Cancelleria oggi, I E2_ R_2007- IL CANCELLIERE C1 AN MBa 21