Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 3
La sentenza di merito le cui argomentazioni in fatto non trovino, per la maggior parte, concreto riscontro nelle effettiva risultanze dell'istruttoria espletata, tanto da apparire una stereotipata ripetizione di frasi tratte da precedenti sentenze emesse in analoghe fattispecie, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione rilevante ai fini del suo annullamento nel giudizio di cassazione.
La disposizione dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. sul potere del giudice di ordinare la cancellazione dagli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti ed offensive è applicabile anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione. (Nella specie la S.C. ha ordinato la cancellazione di espressioni, contenute nel ricorso per cassazione, sconvenienti ed offensive nei confronti del giudice "a quo", in quanto eccedenti i limiti della corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso la sentenza impugnata e quindi integranti un abuso del diritto di difesa riconosciuto alla parte).
La prestazione lavorativa esercitata da addetti alla ricezione delle scommesse in una agenzia ippica, alla stregua del resto di qualsiasi altra attività umana economicamente rilevante, può essere oggetto, a seconda delle modalità concrete del suo svolgimento, di un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo; del resto la previsione dell'iscrizione dei medesimi all'ENPALS, disposta dal d.P.R. 22 luglio 1986 n. 1006, addetti ha lo scopo di non lasciarli privi della tutela previdenziale anche in caso di accertata esistenza di un lavoro autonomo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio Lanni - Presidente -
" Vincenzo Trezza - Consigliere -
" Giovanni Prestipino " Rel.
" Vincenzo Castiglione "
" Camillo Filadoro "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UC IO e ES TO, quali eredi di AL MA, elett. dom.ti in Roma Via della Giuliana n. 72, presso lo studio dell'Avv. Aldo Simoncini, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
- Ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Leonardo Lironcurti e Aldo Bartoli per procura speciale in forza di rogito Notaio Franco Lupo di Roma dell'11.9.1996, Rep. n. 27851.
- Resistente con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 177 del 15.5.1996 (R.G. n. 89/96). Udita nella pubblica udienza del 9.11.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti l'Avv. Aldo Simoncini per i ricorrenti e l'Avv. Antonietta Coretti, per delega Bartoli, per l'Istituto resistente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 25 gennaio 1994 MA AL, titolare di una agenzia ippica, proponeva opposizione avverso il decreto del 10 dicembre 1993 con il quale il OR di Firenze le aveva ingiunto di pagare all'INPS la somma di L. 20.260.214, a titolo di contributi previdenziali (oltre alle somme aggiuntive) omessi nel periodo dal 1 gennaio 1985 al 1 dicembre 1991 ed esponeva che, contrariamente a quanto le era stato contestato in un verbale ispettivo, con gli addetti alla ricezione delle scommesse non era stato instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato. La ricorrente chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato. Instauratosi il contraddittorio ed assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, il OR - dopo la prosecuzione del giudizio, a causa della morte della AL, da parte di IO UC e di TO ES - con sentenza del 4 luglio 1995 revocava il decreto ingiuntivo, rilevando che dalle prove raccolte non era risultata l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con gli addetti alla ricezione delle scommesse.
Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva interamente riformata dal Tribunale di Firenze con sentenza del 15 maggio 1996, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale, richiamate precedenti sentenze, sia della Corte di Cassazione che di giudici di merito, emesse in analoghe fattispecie, osservava che nel caso in esame era stata acquisita la prova che il lavoro degli addetti alla ricezione delle scommesse si era svolto con il vincolo della subordinazione, mentre, a sostegno della testi contraria, non poteva farsi riferimento al d.p.r. 22 luglio 1986 n.1006, dal momento che al legislatore non può essere attribuita una intenzione qualificatoria diretta di un rapporto di lavoro. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il UC e il ES, che hanno dedotto due articolati motivi poi illustrati da memoria.
L'INPS ha solamente depositato la procura alla lite. Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che nel ricorso per cassazione, per chiarire le censure formulate contro la sentenza impugnata, sono state usate le seguenti espressioni: "è però la prima volta che ci capita di toccare con mano un tale sfacciato aiuto dato dal Giudice ad una delle parti" (pag. 6, penultimo capoverso);
sentenza "contraria alla necessaria imparzialità del giudice" (pag. 7, quinto e sesto rigo); "per sostenere tale preconcetta tesi" (pag. 7, penultimo rigo); "la protervia con la quale il Tribunale di Firenze" (pag. 9 settimo ed ottavo rigo).
Tali espressioni, ai sensi dell'art. 89, primo comma, c.p.c., debbono essere considerate sconvenienti ed offensive nei confronti del Tribunale di Firenze, dato che eccedono i limiti della corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso la sentenza impugnata e, quindi, integrano un abuso del diritto di difesa assegnato alla parte (cfr. Cass. 28 gennaio 1983 n. 806 e Cass. 29 maggio 1982 n. 3326). Pertanto, a norma del secondo comma del medesimo art. 89 c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità in relazione alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione (c. Cass. 17 novembre 1979 n. 5991), deve essere disposta la cancellazione delle espressioni sopra indicate. Ciò posto, passando all'esame del ricorso, con entrambi i motivi, che per ragioni di connessione debbono essere congiuntamente esaminati, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (vale a dire, come deve intendersi, dell'art. 2094 c.c.) e il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e sostengono che il Tribunale avrebbe espresso il suo giudizio finale distorcendo la portata e il significato delle deposizioni rese dai testimoni e, soprattutto, indicando circostanze di fatto che i testi non avevano per nulla riferito o che avevano riferito in senso contrario. Secondo i ricorrenti, inoltre, il vizio di fondo che inficia la sentenza impugnata consiste nel riferimento fatto, oltre che alle disposizioni della legge previdenziale, dal momento che tale legge ha preso in considerazione l'ipotesi che i c.d. sportellisti possano assumere la veste di lavoratori subordinati, soprattutto a precedenti pronunce giurisprudenziali, con integrale travaso della relativa motivazione, senza considerare che tali precedenti riguardavano situazioni lavorative del tutto diverse da quelle formanti oggetto del presente giudizio, nel quale le prove testimoniali raccolte dal OR avevano attestato l'esistenza di veri e propri rapporti di lavoro autonomo con gli addetti alla ricezione delle scommesse attesa l'assoluta fungibilità delle prestazioni lavorative svolte da ogni singolo addetto (mentre da parte dell'INPS, che ne aveva l'onere, non era stata fornita la prova del contrario).
Queste censure sono fondate.
La prestazione lavorativa esercitata da addetti alla ricezione delle scommesse in una agenzia ippica, alla stregua, del resto, di qualsiasi altra attività umana economicamente rilevante, può essere oggetto, a seconda delle modalità concrete del suo svolgimento, di un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo (e non per nulla il d.p.r. 22 luglio 1986 n.1006 ha disposto l'iscrizione all'INPALS di tali lavoratori, per non lasciarli privi della tutela previdenziale anche in caso di accertata esistenza di un rapporto di lavoro autonomo). Nel presente giudizio, pertanto, in applicazione di un principio giurisprudenziale ormai del tutto pacifico, il giudice di merito avrebbe dovuto in concreto verificare, in base alla valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti, se nel rapporto posto in essere dagli addetti alle scommesse con l'agenzia della AL (della quale sono ora titolari il UC e il ES) ricorreva il requisito della subordinazione, inteso quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro in ordine alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, con assoggettamento del medesimo prestatore alle direttive impartite e con conseguente esposizione dello stesso alla responsabilità disciplinare (con l'utilizzazione, se del caso e a titolo indicativo, dei c.d. elementi di carattere sintomatico, quali l'osservanza di un orario di lavoro, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione ecc.) Non risulta, peraltro, che nel caso in esame una siffatta indagine sia stata compiuta. Il Tribunale di Firenze, dopo avere affermato che, per accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato privato, occorre in concreto verificare se il vincolo di subordinazione si manifesti "attraverso modalità operative sintomatiche", ha osservato che in relazione alla fattispecie esaminata era stata acquisita la prova della sussistenza di tale vincolo, dal momento che dal verbale ispettivo e dalle deposizioni testimoniali erano emerse le seguenti circostanze di fatto: il lavoro degli addetti alla ricezione delle scommesse era organizzato nei locali dell'agenzia ippica, secondo orari predeterminati e articoli e in turni stabiliti preventivamente con gli interessati (i quali erano liberi di accettare o no il turno); gli addetti dovevano osservare un orario di lavoro, avvertendo, in caso di indisponibilità, il responsabile dell'agenzia; il compenso, corrisposto in misura fissa a prescindere dal risultato e maggiorato in occasione di riunioni notturne, era rapportato alla prestazione e non al risultato;
ai lavoratori, i quali svolgevano mansioni esecutive di sportello, in locali e con attrezzature del datore di lavoro e con l'assoggettamento alla vigilanza e al controllo di quest'ultimo, venivano elargiti la gratifica natalizia e il trattamento di fine rapporto. Ora, come bene sostengono i ricorrenti, le argomentazioni sopra riferite, per la maggior parte, non corrispondono al contenuto delle deposizioni rese dai testimoni davanti al primo giudice, tanto da apparire come una stereotipata ripetizione di frasi fatte, tratte da precedenti sentenze emesse in analoghe fattispecie, E ciò è sufficiente ad integrare il vizio di motivazione denunciato nel ricorso per cassazione, dato che la decisione impugnata non è stata sorretta dalle risultanze probatorie acquisite dal primo giudice in quel particolare e determinato giudizio.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa davanti ad un altro giudice, che si designa nel Tribunale di Pistoia e che, ai fini della decisione, dovrà compiere quella completa valutazione di tutti gli elementi di prova che è stata omessa nella precedente fase di merito.
Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Pistoia, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone la cancellazione dal ricorso per cassazione delle seguenti espressioni: a pag. 6 tutto il penultimo capoverso;
a pag. 7, quinto e sesto rigo, la frase "ed alla necessaria imparzialità del giudice";
a pag. 7, penultimo rigo, la parola "preconcetta"; a pag. 9, settimo e ottavo rigo, la frase "e la protervia";