Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3032
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Sentenza 29 marzo 1999

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La sentenza di merito le cui argomentazioni in fatto non trovino, per la maggior parte, concreto riscontro nelle effettiva risultanze dell'istruttoria espletata, tanto da apparire una stereotipata ripetizione di frasi tratte da precedenti sentenze emesse in analoghe fattispecie, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione rilevante ai fini del suo annullamento nel giudizio di cassazione.

La disposizione dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. sul potere del giudice di ordinare la cancellazione dagli scritti difensivi delle espressioni sconvenienti ed offensive è applicabile anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione. (Nella specie la S.C. ha ordinato la cancellazione di espressioni, contenute nel ricorso per cassazione, sconvenienti ed offensive nei confronti del giudice "a quo", in quanto eccedenti i limiti della corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso la sentenza impugnata e quindi integranti un abuso del diritto di difesa riconosciuto alla parte).

La prestazione lavorativa esercitata da addetti alla ricezione delle scommesse in una agenzia ippica, alla stregua del resto di qualsiasi altra attività umana economicamente rilevante, può essere oggetto, a seconda delle modalità concrete del suo svolgimento, di un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo; del resto la previsione dell'iscrizione dei medesimi all'ENPALS, disposta dal d.P.R. 22 luglio 1986 n. 1006, addetti ha lo scopo di non lasciarli privi della tutela previdenziale anche in caso di accertata esistenza di un lavoro autonomo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3032
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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