Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 2
La responsabilità ex art. 2052 cod. civ. del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale) postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito dall'attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 cod. civ. - la quale è presunta, e prescinde , pertanto, dalla sussistenza della colpa - a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Detta imprevedibilità, ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini.
L'ordine, contenuto nella sentenza di secondo grado, di cancellazione di alcune parti dell'atto di appello, ritenute offensive, esprime l'esercizio di un potere discrezionale, esercitabile anche di ufficio, riconosciuto al giudice in via generale dall'art. 89 cod. proc. civ., ed incensurabile in sede di legittimità, anche nel caso di motivazione sintetica, riferita, cioè, alla indicazione delle sole espressioni da censurare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA 48, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MACIOCI, difeso dall'avvocato ROSITA GRISERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA OSPEDALIERA "S CROCE & CARLE" già USSL, N. 58 DI CUNEO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 734/97 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 16/05/97 e depositata il 29/05/97 (R.G. 1414/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r..
Svolgimento del processo
OC DO, con ricorso notificato il 29.9.1992, proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento per la somma di L. 38.610.800, emessa dall'USSL 58 di Cuneo per spese di spedalita,' sostenute in favore di HI DO, che subiva un infortunio, cadendo da un cavallo di proprietà del OC, e veniva ricoverato presso l'ospedale di Cuneo in reparto rianimazione, ove rimaneva fino al decesso.
L'opponente contestava che l'incidente fosse - da ascrivere a sua responsabilità e negava l'applicabilità dell'art. 2052 c.c., perché al momento del fatto il cavallo era nella sfera di sorveglianza del HI.
Il tribunale respingeva l'opposizione.
Proponeva appello il OC.
La corte di appello di Torino, con sentenza del 29.5.1997, rigettava l'appello ed ordinava, a norma dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione del punto III dell'atto di appello, perché offensivo. Riteneva la Corte, che, per quanto le modalità dell'infortunio non fossero chiare e gli atti parlassero genericamente di caduta da cavallo, le lesioni si attagliavano meglio ad un calcio del cavallo;
che la responsabilità dell'incidente fosse da ascriversi al OC, in quanto era proprietario del cavallo e non aveva dimostrato il passaggio di utilizzazione dell'animale al HI ne' il caso fortuito;
che non risultava come il HI stesse cavalcando il cavallo.
Secondo il giudice di appello non sussisteva un'autonoma utilizzazione del cavallo da parte del HI, poiché egli non si era allontanato dal recinto della cascina e quindi rimaneva sotto la sfera di sorveglianza del proprietario;
peraltro il HI manteneva in esercizio il cavallo e ciò ritornava utile al proprietario. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OC. Non si è costituita l'intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2967 c.c.. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata, del tutto immotivatamente, nonostante tutti gli atti medici ed il verbale di polizia parlassero di "caduta da cavallo", assume che l'evento dannoso sia stato provocato da calcio del cavallo.
Lamenta il ricorrente l'errata interpretazione dell'art. 2052 c.c. in quanto, perché sussista la responsabilità del proprietario dell'animale per i danni da questo cagionati, occorre pur sempre un nesso di causalità tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, mentre nella specie non vi è alcun elemento che chiarisca le modalità dell'incidente, potendo il HI essere caduto per una propria disattenzione o per un improvviso malore.
Cesura il ricorrente l'impugnata sentenza per avere, erroneamente interpretando la norma, ritenuto che il proprietario fosse responsabile del danno cagionato dall'animale, anche quando questo è affidato alla custodia di altro soggetto. Infatti, secondo il ricorrente, al momento dell'incidente il cavallo si trovava nella disponibilità del HI, che aveva montato il cavallo di propria iniziativa, con la conseguenza che la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., si era trasferita su di lui.
Inoltre il ricorrente lamenta, che, in assenza di ogni prova o elemento presuntivo, il giudice di merito ha ritenuto che tra il OC ed il HI vi fosse un tacito accordo, perché quest'ultimo montasse il cavallo e che il cavallo fosse sellato e che, in ogni caso, il HI stesso provvedendo alla cura ed al governo dell'animale.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
La fattispecie va inquadrata nella disciplina di cui all'art. 2052 c.c., attinente alla responsabilità per danno cagionato da animale.
Va osservato che per la norma in questione il responsabile del danno cagionato da animali è "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso".
Si ritiene in dottrina che possa dirsi "tenere in uso" l'animale chiunque eserciti su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto.
Ne consegue che normalmente la responsabilità grava sul proprietario, perché questi "fa uso" dell'animale. Perché la responsabilità gravi su altro soggetto occorre, anzitutto, che il proprietario, giuridicamente o di fatto si sia spogliato di detta facoltà di "far uso dell'animale, trasferendola ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a "far uso" dell'animale, sia pure tramite un terzo, e, quindi, egli abbia ingerenza nel governo dell'animale, poiché la responsabilità per danni cagionati da animali è solo espressione del principio ubi commoda, ibi et incommoda (Cass. 30.11.1977, n. 5226), il responsabile del danno rimane pur sempre il proprietario.
3.1. Inquadrata, quindi, la fattispecie nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., va rilevato che detta responsabilità per danni causati dall'animale è esclusa solo se il responsabile (proprietario o chi si serve dell'animale), "provi il caso fortuito".
Trattasi della stessa formula esimente adottata dal legislatore nell'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, come nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c.. Come per quest'ultima ipotesi, la giurisprudenza (Cass. 22.2.1983, n. 1400) ritiene che trattasi di un caso di presunzione di colpa, mentre la dottrina ritiene che non di presunzione di colpa trattasi, ma di presunzione di responsabilità, per cui si è sostenuto che trattasi di responsabilità oggettiva.
La responsabilità si fonda sul mero rapporto di uso dell'animale; e solo lo stato di fatto (e non l'obbligo di vigilanza) può assumere rilievo nella fattispecie.
Questo orientamento dottrinale è stato fatto proprio, quanto alla responsabilità di cose in custodia, dalle S.U. di questa Corte (Cass. 11.11.1991, n. 12019), nonché da Cass. 6.3.1998, n. 5031 e quanto alla responsabilità ex art. 2052 c.c. da Cass. 23.11.1998, n. 11861, attesa l'identicità della formula esimente ("salvo che provi il fortuito").
3.2. Detto orientamento va condiviso.
Infatti il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto (proprietà o uso) tra il responsabile e l'animale che ha dato luogo all'evento lesivo. Sempre dalla lettera dell'art. 2052, emerge che il danno è cagionato non da un comportamento (per quanto omissivo) del responsabile, ma dall'animale, per cui detto comportamento è irrilevante.
Responsabile del danno cagionato dall'animale è cioè colui che essenzialmente ha la proprietà o l'uso dell'animale, ma il termine non presuppone ne' implica uno specifico obbligo di custodire o di vigilare la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo. Ciò è tanto più rilevante se si osserva che il contesto, nel quale trovasi la norma in questione, è relativo ad altre ipotesi (artt. 2047, 2048, 2050, 2054, 1^c., c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa, per cui la prova liberatoria, in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.
3.3. Il limite della responsabilità del proprietario (o utente), costituito dal fortuito, integra il punto nodale (e per certi versi l'approdo) del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità ex art. 2052 c.c.. Se si sostiene la natura soggettiva della responsabilità in questione (presunzione di colpa) il fortuito dovrebbe consistere solo nella situazione in cui il proprietario è esente da colpa, essendo, invece irrilevante, l'efficacia causale del fattore esterno sul nesso causale.
Sennonché tale assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si identifica con l'assenza di colpa (Cass. 6.1.1983, n. 75) e può apparire artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione è logicamente costruibile solo sull'oggetto della prova contraria.
Se così è, il fatto che il proprietario sia stato diligente non esclude la sua responsabilità per danno dall'animale, se non è provato il fortuito.
Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma nelle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2052 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
All'attore danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 22.2.2000, n. 1971).
3.4. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) presenti i caratteri del fortuito, e cioè dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. 26.2.1994, n. 1947; Cass. 23.10.1990, n. 10277; Cass. 29.10.1975, n. 3674).
Tale orientamento va condiviso, con la precisazione che la rilevanza dell'imprevedibilità, ai fini dell'individuazione del fortuito, opera, però, sempre sotto il profilo oggettivo al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno e non come elemento per escludere la colpa del proprietario (o utente), la quale, di per sè, è irrilevante in questa sede.
4. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi.
È esatto che il responsabile dei danni cagionati dall'animale è il proprietario dello stesso, salvo che non provi che vi sia stata autonoma utilizzazione dell'animale da parte di altro soggetto, che escluda l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale. Peraltro la corte ha ritenuto che l'incidente si sia verificato nel recinto della cascina e, quindi, che l'utilizzazione dell'animale avveniva sotto la sorveglianza del proprietario. Tuttavia, perché sussista la responsabilità del proprietario (o dell'utilizzatore), è pur sempre necessario che sussista il nesso causale tra il fatto dell'animale ed il danno subito dal danneggiato.
Solo allorché il danneggiato ha provato detto nesso causale in modo univoco, il danneggiante (proprietario o utilizzatore) può liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito (Cass. 22.2.2000, n. 1971). Quindi la questione del caso fortuito e la relativa prova sorge solo a seguito della prova del nesso casuale.
La corte di merito, invece, pur affermando che le modalità del sinistro non erano chiare, ha ritenuto la responsabilità del OC, solo perché non ha provato il caso fortuito, mentre per poter effettuare detta affermazione di responsabilità avrebbe dovuto prima ritenere provato il nesso causale tra fatto dell'animale e danno e poi prendere atto della mancata prova del nesso causale.
5. Fondata è anche la censura relativa al vizio motivazionale dell'impugnata sentenza.
Infatti la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che non erano chiare le modalità del sinistro, non avendo l'incidente avuto testimoni, ed aver rilevato che dagli atti (evidentemente quelli medici) emerge che le lesioni furono dovute a caduta da cavallo, ritiene che si sia trattato di un calcio del cavallo.
Sennonché, da una parte non è motivata congruamente la diversa natura della causa della lesione, ritenuta dal giudice di appello rispetto alle risultanze degli atti, ed inoltre essa si pone in insanabile contrasto logico con l'affermazione secondo cui l'incidente si sarebbe verificato mentre il HI montava l'animale.
L'accertamento delle modalità dell'incidente costituisce punto decisivo della causa, in quanto attraverso di esse è possibile l'accertamento del nesso causale fra il fatto dell'animale ed il danno.
6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 89 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che, erroneamente è stata disposta dalla sentenza impugnata la cancellazione del punto III dell'atto di appello, ritenuto chiaramente offensivo dell'onorabilità dell'Ente ospedaliero, mentre offensività non sussisteva.
7. Ritiene questa Corte, a parte il rilievo che il motivo dedotto come violazione e falsa applicazione di norme, in effetti impinge nella motivazione della ritenuta offensività, che detto motivo sia infondato.
Infatti l'ordine di cancellazione, connesso all'esigenza di assicurare il decoro del procedimento e la serenità del giudizio, esprime l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, esercitabile anche di ufficio, ed e, incensurabile in sede di legittimità, anche nel caso di motivazione sintetica, riferita cioè alla indicazione delle sole espressioni da censurare. (Cfr. Cass. SU 25 marzo 1988 n. 2579; Cass. 23.5.1990, n. 4651; Cass. 7 maggio 1987
n. 4237).
8. Va, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001