Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di condanna del querelante alle spese ai sensi dell'art. 542 cod. proc. pen., qualora il giudice di merito abbia assolto l'imputato adottando erroneamente la formula "perché il fatto non costituisce reato" anziché quella corretta dell'insussistenza del fatto, la Corte di cassazione - cui il querelante abbia fatto ricorso lamentando che la formula assolutoria adottata non consente la condanna alle spese - ha il potere di provvedere alla rettifica della formula erronea, riformando in tal senso la sentenza impugnata, con l'effetto che è legittima la statuizione di condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/12/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2231
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 004858/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RR SE N. IL 10/11/1966;
contro
2) IN SE N. IL 09/08/1977;
3) CA NU N. IL 26/11/1984;
4) GI EO N. IL 19/07/1979;
avverso SENTENZA del 30/06/2005 GIUDICE DI PACE di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. F.M. Iacoviello, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
quanto segue:
Il GdP di Salerno ha assolto CI PP, LL EM e NO AT dal reato di minaccia in danno di PI PP perché il fatto non costituisce reato e ha condannato il PI, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., comma 2, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla LL.
Ricorre per cassazione il difensore del PI e deduce erronea applicazione dell'art. 541 c.p.p., comma 2 e art. 542 c.p.p. in quanto solo quando il giudice assolva l'imputato e pronunzi negativamente sulle istanze di restituzione o di risarcimento avanzate dalla PC, egli può, su richiesta dell'interessato, condannare la PC alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato ai sensi dell'art. 541 c.p.p., comma 2. Nel caso in esame, sarebbe stato in astratto applicabile l'articolo seguente, che tuttavia in concreto non può trovare applicazione in ragione della formula assolutoria adottata.
Tanto premesso, rileva la Corte che effettivamente il riferimento all'art. 541 c.p.p. è errato, dovendo viceversa trovare applicazione l'articolo seguente.
Al proposito è stato ritenuto (ASN 200431728-RV 229332) che l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quando si tratti di reato perseguibile a querela, non comporta a carico del querelante l'onere della rifusione delle spese sostenute dall'imputato. Tuttavia quando la sentenza assolutoria abbia erroneamente adottato la formula "perché il fatto non sussiste", anziché quella corretta "perché il fatto non costituisce reato", la Corte di Cassazione, cui il querelante abbia fatto ricorso, può porre rimedio all'errore mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del querelante alle spese del procedimento. In tal caso, la modificazione della formula non ha influenza sulla posizione dell'imputato, per il quale resta ferma l'intangibilità del giudicato penale quanto alla diversa formula indicata nella sentenza (ASN 199907836-RV 214763). Ovviamente il principio è applicabile anche in senso speculare, vale a dire quando erroneamente sia stata adottata la formula "il fatto non costituisce reato" in luogo di quella "il fatto non sussiste". E tale è il caso in esame, atteso che la sentenza del GdP asserisce (nella parte motiva) che "il danno minacciato come mezzo per difendersi dalla possibile lesione di un interesse morale e patrimoniale non è ingiusto e, conseguentemente, non sussiste il delitto di minaccia".
Incongruamente però, in dispositivo, il giudicante utilizza, come premesso, la formula "perché il fatto non costituisce reato". Sul punto dunque la sentenza va considerata, per quanto di interesse, riformata per quel che riguarda la formula assolutoria, sostituendosi quella della insussistenza del fatto a quella del non costituire detto fatto reato.
Ebbene, in presenza della formula "il fatto non sussiste" il querelante non può vedersi riconosciuto alcun diritto alla rifusione delle spese processuali.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007