Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 47967
CASS
Sentenza 7 ottobre 2014

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Massime1

La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta dall'accertamento e quindi da un motivato giudizio, sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela, ma la motivazione può essere anche implicitamente contenuta nel discorso giustificativo svolto a fondamento della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicitamente esistente la motivazione sulla esistenza della colpa del querelante in considerazione delle ragioni poste a base dell'assoluzione degli imputati, pronunciata per insussistenza del fatto, dopo la positiva ricognizione della infondatezza della querela e non per mera insufficienza e contraddittorietà delle prove a carico).

Commentario1

  • 1Art. 542 - Condanna del querelante alle spese e ai danni
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Condanna del querelante alle spese e ai danni (art. 542) La condanna del querelante alle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dall'imputato per la difesa è condizionata all'accertamento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, 5551/2018). Il requisito psicologico richiesto dalla disciplina positiva è quello della colpa grave del querelante, ossia quella trascuratezza del più alto grado che consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità (Sez. 5, 31728/2004). La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, in caso di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 47967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47967
Data del deposito : 7 ottobre 2014

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