Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta dall'accertamento e quindi da un motivato giudizio, sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela, ma la motivazione può essere anche implicitamente contenuta nel discorso giustificativo svolto a fondamento della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicitamente esistente la motivazione sulla esistenza della colpa del querelante in considerazione delle ragioni poste a base dell'assoluzione degli imputati, pronunciata per insussistenza del fatto, dopo la positiva ricognizione della infondatezza della querela e non per mera insufficienza e contraddittorietà delle prove a carico).
Commentario • 1
- 1. Art. 542 - Condanna del querelante alle spese e ai dannihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Condanna del querelante alle spese e ai danni (art. 542) La condanna del querelante alle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dall'imputato per la difesa è condizionata all'accertamento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, 5551/2018). Il requisito psicologico richiesto dalla disciplina positiva è quello della colpa grave del querelante, ossia quella trascuratezza del più alto grado che consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità (Sez. 5, 31728/2004). La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, in caso di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 47967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47967 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 07/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 2825
Dott. MICCOLI GR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 50850/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
LZ RM, nata a [...], il [...] quale persona offesa querelante nel procedimento;
nei confronti di:
EC IO;
Di SI MA GR;
EC RM AM;
De SI AV;
avverso la sentenza del 27/6/2013 del Giudice di Pace di Francavilla Fontana;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Francavilla Fontana assolveva EC IO, Di SI MA GR, EC RM AM e De SI AV dall'accusa di aver ingiuriato in occasioni diversi LZ RM con la formula perché il fatto non sussiste, condannando la persona offesa querelante al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dagli imputati.
2. Avverso il capo della sentenza relativo alla sua condanna ex artt. 427 e 542 c.p.p., ricorre la LZ a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo violazione di legge e correlati vizi della motivazione. In particolare lamenta la persona offesa ricorrente l'erroneità e il difetto di motivazione della sua condanna al pagamento delle spese, posto che dopo le sentenze n. 180 e 423 del 1993 della Corte Costituzionale siffatto provvedimento può essere adottato solo qualora l'attribuzione all'imputato poi assolto del reato sia conseguita a colpa del querelante. Presupposto sul quale non solo il giudice non ha espressamente e specificamente argomentato, ma la cui ricorrenza ha contraddittoriamente negato nel motivare sull'assenza della prova dei fatti oggetto del processo, laddove egli ha ritenuto verosimile che la LZ, nella sua querela, avesse in realtà voluto riferirsi ad un precedente episodio consumatosi tra i medesimi protagonisti.
Non di meno, attesa la ratio della decisione, lo stesso giudice avrebbe errato nella scelta della formula assolutoria, che più correttamente avrebbe dovuto essere individuata in quella "perché il fatto non costituisce reato", di per sè ostativa all'adozione della decisione censurata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Prendendo le mosse dall'ultima censura svolta nel ricorso, deve rilevarsene invero la manifesta infondatezza, atteso che il giudice, qualora ritenga positivamente dimostrata l'insussistenza del fatto oggetto di contestazione o comunque consideri insufficiente la prova della sua effettiva consumazione, deve procedere all'assoluzione dell'imputato ricorrendo alla formula "perché il fatto non sussiste" e non con quella suggerita dalla ricorrente, riservata a ben diverse fattispecie (come, ad esempio, quelle del difetto di una condizione di punibilità ovvero dell'antigiuridicità del fatto).
3. Non è invece in dubbio - come sostenuto dal ricorso - che, a seguito dei menzionati interventi del giudice delle leggi, sia venuto meno qualsiasi automatismo legale nella condanna alle spese del querelante, la quale deve essere preceduta dall'accertamento e quindi da un motivato giudizio sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2^, n. 27590 del 22 maggio 2007, Tiranno Aiera e altro, Rv. 238895). Nel caso di specie, però, tale motivazione è implicitamente contenuta nel discorso giustificativo relativo all'assoluzione degli imputati, laddove il giudice ha escluso che i fatti denunciati dalla querelante fossero mai avvenuti (evidenziando addirittura come uno dei soggetti cui erano stati attribuiti avesse fornito insuperabile prova d'alibi per le date indicate dalla querelante). La positiva ricognizione dell'infondatezza della querela - e non quindi il mero riconoscimento dell'insufficienza o contraddittorietà della prova d'accusa - esimeva dunque il giudice da ulteriori spiegazioni in ordine alla responsabilità della querelante, che in ogni caso la sentenza ha ritenuto di poter attribuire ad un "errore" di quest'ultima, la quale avrebbe sovrapposto i fatti denunciati con un altro precedente episodio che aveva visto coinvolti i medesimi soggetti. A parte il fatto che in tale frangente la LZ delle ingiurie non era stata vittima, bensì l'autrice, l'evocazione di tale errore è riferimento sufficiente a riscontrare - sotto il profilo motivazionale - la sussistenza della colpa assunta a base giustificativa dell'irrogazione delle sanzioni civili oggetto di lamentela. Nè del resto la ricorrente ha spiegato perché tale errore non sarebbe sintomatico della menzionata colpa, evidenziando gli elementi erroneamente trascurati dal giudice ed in grado di evidenziare la buona fede della querelante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014