Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 1
La condanna del querelante alle spese processuali, in caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto o per non averlo egli commesso, deve essere preceduta dall'accertamento e quindi da un motivato giudizio sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela - v. Corte cost. nn. 180 e 423 del 1993 -. (Fattispecie in cui l'assoluzione per insussistenza del fatto era stata pronunciata per insufficienza e contraddittorietà delle prove a carico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2007, n. 27590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27590 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 22/05/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 638
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 041295/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NO ER US;
contro
LA GE, N. IL 27/01/1941;
avverso SENTENZA del 21/05/2004 GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARMENINI SECONDO LIBERO;
udite le conclusioni del sost. P.G., Dr. DElehaye Enrico, che ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla pronuncia sulle spese.
OSSERVA
Il difensore di fiducia di NO ER GI, persona offesa nel procedimento penale n. 57/03 R.G., ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Caltanissetta, emessa il 21.5.2004, che assolveva l'imputata TI AL con la formula perché il fatto non sussiste e condannava la querelante al pagamento delle spese processuali.
Egli deduce due motivi: 1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b), c), ed e), in relazione all'art. 542 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente lamenta che il giudicante, dopo avere affermato che la prova in ordine alla ascrivibilità dei reati in capo all'imputata era insufficiente e contraddittoria, l'assolveva e condannava la querelante al pagamento delle spese processuali;
sostiene che l'ultima parte di tale pronuncia è in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 423/93 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 427 c.p.p., comma 1, a cui fa rinvio l'art. 542 c.p.p., nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questo ascrivibile.
E ciò, ad avviso del ricorrente, tanto più che nel presente caso le uniche considerazioni svolte in sentenza riguardano la prova sulla responsabilità dell'imputata, giudicata non già inesistente, bensì, solamente,contraddittoria.
Ciò premesso, va precisato che il ricorso, il quale lamenta anche l'illogicità della motivazione, è tuttavia limitato ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui decide sulle spese processuali, condannando la sua assistita:
entro tali ambiti è fondato.
Con le sentenze nn. 180 e 423 del 1993, invero, la Corte costituzionale ha imposto, in casi come il presente, di procedere ad una valutazione della presenza o meno di una colpa propria del querelante nell'esercizio del diritto di querela;
soltanto all'esito di un motivato giudizio positivo sull'esistenza dì colpa si può procedere alla condanna alle spese.
Nella sentenza impugnata manca qualsiasi cenno a detta valutazione, di modo che si impone il suo annullamento, con rinvio per nuovo esame sul punto.
Va precisato, infine, che:
"In caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso per cassazione per saltum, di sentenza di condanna pronunciata dal giudice di pace, il giudice del rinvio va individuato nel Tribunale in composizione monocratica, atteso che questi è il giudice competente per l'appello sulle sentenze del giudice di pace del D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 39" (v. Cass. Sez. 4^ sent. ANNO/NUMERO 200441694 RIVISTA 230079 SENT. 41694).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007