Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2015, n. 40403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40403 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
42 40403/15 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.1763sez. 2 Antonio Esposito Piercamillo Davigo - Relatore - CC - 30/09/2015 Andrea Pellegrino R.G.N. 22563/2015 Sergio Beltrani Roberto M. Carrelli Palombi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso nei confronti di LL AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Isernia del 06/03/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia integrata con la dichiarazione di falsità. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 6.3.2015 il G.U.P. del Tribunale di Isernia su richiesta delle parti, applicò a LL AN la pena di mesi 10 giorni 20 di reclusione ed € 275,00 di multa per i reati di cui agli artt. 483 (capo A) e 640 commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. (capo B).
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso deducendo che nella sentenza impugnata mancava la dichiarazione di falsità della attestazione di cui al capo A CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non contiene la dichiarazione di falsità della attestazione di cui al capo A. Il Collegio condivide l'orientamento secondo il quale, in caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20744 del 01/04/2014 dep. 21/05/2014 Rv. 259842).
2. Pertanto, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dichiara la falsità della attestazione indicata nel capo A di imputazione.
3. La Cancelleria del giudice a quo provvederà le annotazioni del caso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione ex art. 537 cod. proc. pen. e dichiara la falsità della attestazione indicata nel capo A di imputazione. Manda alla Cancelleria del giudice a quo per le annotazioni del caso. Così deciso il 30/09/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Antonio Esposito Da DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 OTT. 2015 IL CANCELLIERE EMA M E R Claudia Pianelli P U E S T R O C C N 2